Salve convivo da 12 anni….ho comprato casa 4 anni fà ,con un mutuo che stò pagando io interamente con l’aiuto della mia famiglio che mi ha dato i soldi per cominciare circa 20000.00 euro,adesso abbiamo un bimbo di 2 anni non siamo sposati ed è ufficialmente a suo carico….che succede se dovessimo separarci?gradirei qualche notizia sulla mia posizione.
Grazie
Nino
Risposta: il nostro ordinamento come non regolamenta i rapporti della coppia nella fase della convivenza di fatto, allo stesso modo omette di disciplinare la fase della rottura dell’unione di fatto e dalla separazione dei conviventi. Ne consegue che, dal punto di vista patrimoniale, se non sono stati stipulati degli “accordi di convivenza” (ovvero un apposito contratto con cui i conviventi possono disciplinare svariati aspetti patrimoniali della convivenza nonché le condizioni della eventuale separazione), non è possibile vantare pretese economiche nei confronti dell’ex convivente. In particolare, l’ex convivente, anche se totalmente sprovvisto di mezzi economici e indipendentemente dalla durata della convivenza, non può vantare nei confronti dell’altro alcuna pretesa di ordine economico relativa al proprio mantenimento. Con riguardo alla casa in cui si è svolta la convivenza, e questa è di proprietà esclusiva di uno dei componenti della coppia, nessun diritto con riguardo all’assegnazione di essa si può ipotizzare in capo all’altro convivente.
Tuttavia, in presenza di un figlio naturale minorenne, occorre considerare il diritto di quest’ultimo di continuare ad abitare nella casa familiare insieme al genitore al quale è affidato.
La legge n. 54 del 2006 sull’affidamento condiviso prevede che le norme in essa contenute sono applicabili alle controversie riguardanti l’affidamento ed il mantenimento dei figli naturali. Riportiamo di seguito gli articoli del codice civile così come modificati dalla legge 54/2006 e relativi all’affidamento dei figli:
Art. 155 – Provvedimenti riguardo ai figli.
Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, il giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all’interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole.
La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente.
Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:
1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
L’assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice.
Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi.
Art. 155-bis. – Affidamento a un solo genitore e opposizione all’affidamento condiviso
Il giudice può disporre l’affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse del minore.
Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, chiedere l’affidamento esclusivo quando sussistono le condizioni indicate al primo comma. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone l’affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell’articolo 155. Se la domanda risulta manifestamente infondata, il giudice può considerare il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell’interesse dei figli, rimanendo ferma l’applicazione dell’articolo 96 del codice di procedura civile.
Art. 155-ter. – Revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli
I genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli, l’attribuzione dell’esercizio della potestà su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo.
Art. 155-quater. – Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza
Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli. Dell’assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l’eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l’assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell’articolo 2643.
Nel caso in cui uno dei coniugi cambi la residenza o il domicilio, l’altro coniuge può chiedere, se il mutamento interferisce con le modalità dell’affidamento, la ridefinizione degli accordi o dei provvedimenti adottati, ivi compresi quelli economici.
Art. 155-quinquies. – Disposizioni in favore dei figli maggiorenni
Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all’avente diritto.
Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori.
Art. 155-sexies. – Poteri del giudice e ascolto del minore
Prima dell’emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti di cui all’articolo 155, il giudice può assumere, ad istanza di parte o d’ufficio, mezzi di prova. Il giudice dispone, inoltre, l’audizione del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento.
Qualora ne ravvisi l’opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 155 per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell’interesse morale e materiale dei figli
Francesco
Sono daccordo in pieno con Silvia e aggiungo che la situazione si aggrava allor quando uno dei genitori celi qualche malattia psichiatrica difficilmente diagnosticabile (border line) per cui se la madre e’ affetta da psicosi per il padre so c..i da pelare.
Scusate il termine
Per cui credo che il giudice debba valutare specificatamente ogni singolo caso e non escludere che un padre sia capace di crescere un figlio contrariamente ad una madre viziata da turbe psichiche che crede di gestire la separazione tramite la PROPRIETÀ e plagio del figlio.
Silvia
Buongiorno, mi domando come i giudici e tutti coloro che hanno potere decisionale in caso di separazione di coniugi con minori,riescano a parlare di emanazioni di sentenza “tutelando l’interesse morale e materiale del minore” quando: l’affidamento del minore viene comunque e indiscutibilmente concesso alla madre( a prescindere da tutto e tutti) nonostante questa non sia di buon esempio e di sostegno morale e psicologico per il minore. Il mio attuale compagno di vita è uscito dalla casa coniugale 1 anno e 7 mesi fa, la sentenza di separazione è stata emessa quest’anno a marzo.é stata fatta una consensuale, dove si specifica che:- il figlio minore è affidato a nomina dell’art,155. a entrambi i genitori, con collocazione abitativa presso la casa materna.Il padre potrà tenerlo con sè a weekend alternati e vederlo durante la settimana previa tempestiva comunicazione; Mensilmnete dovrà versare la somma di …..etc,,etc..Mensilmente passa gli alimenti secondo quanto stabilito, se c’è da comprare qualche indumento,piuttosto che una sciocchezza è sempre pronto a metter mano al portafogli. Tenta di vederlo anche più volte in settimana..Lo chiama 2- 3 volte al giorno.é un padre davvero interessato a suo figlio.Ma nonostante tutto,il legale del mio compagno, in risposta alla sua richiesta di rivedere l’aspetto economico e quanto stabilito in sede di udienza,(in seguito a negato consenso da parte della ex. moglie di vedere il bimbo quando lui lo richiede e soprattutto quando lui può in base al lavoro;visto le continue lavate di testa che fa al bimbo su suo padre e su di me; visto le continue scenate di pianto che non gli ha risparmiato quando il bimbo doveva andare nel weekend o in vacanza con il padre perchè è gelosa marcia di me e non soppota l’idea che suo figlio si possa attaccare anche a me)ha detto che lui non può rivedere le cose stabilite che l’unica cosa che può tentare di richiedere è l’affidamento che non gli daranno mai e che per la legge italiana avendo il minore la domiciliazione c/o la madre, lei può decidere come e quando il padre può vedrelo.Se lei dice no, lui deve sottostare alla sua decisione.E allora mi chiedo: è giusto tutto questo? Dov’e’ la tutela morale per il figlio che già maturo per i suoi soli 10 anni,piange e sta male perchè non vuole sbilanciarsi ne da una parte ne da l’altra per paura di ferire entrambi e soprattutto nel caso della madre che ha sempre fatto leva sull’ingenuità e la sensibilità del piccolo,investendolo di menzogne sul padre e sulla nostra relazione?Perchè si parla di affidamento congiunto, quando così non è visto che è legge solo quello che dice la madre e il padre per la legge italiana deve solo essere un bancomat?Ad un bambino quando piange e non capisce perchè un genitore si separa dall’altro, lo si rincuora dicendogli:sono solo i coniugi a lasciarsi ma non mamma e papà… ci sarà sempre la tua mamma e il tuo papà nella tua vita.E allora perchè se per cattiveria e ripicca(,da lei confermati in un sms al mio compagno,) nei confronti dell’ex marito e assurda gelosia la madre si comporta in un certo modo il padre non può intervenire in nessun modo? se per gelosia di una donna,un padre non è libero di vedere suo figlio se non in base a quelo stabilito dal giudice, che non segue gli sviluppi quotidiani della “coppia” separata e l’alterazione mentale degli individui,dov’è la giustizia?Possibile che davvero lui si debba rassegnare cosi?..