
Il regime patrimoniale della famiglia è una tematica centrale nel diritto di famiglia, in quanto incide profondamente sulla gestione e sulla disponibilità dei beni durante la vita coniugale e al momento dell’eventuale scioglimento del vincolo matrimoniale. La disciplina è contenuta negli articoli 159 e seguenti del Codice Civile, che delineano i diversi assetti possibili nella regolazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi.
Il regime legale: la comunione dei beni
Ai sensi dell’art. 159 c.c., in assenza di diversa convenzione stipulata tra i coniugi, il regime patrimoniale applicabile è quello della comunione legale dei beni. Questo regime si fonda sul principio per cui i beni acquistati da uno o da entrambi i coniugi nel corso del matrimonio confluiscono automaticamente nel patrimonio comune della famiglia.
Non tutti i beni, tuttavia, rientrano nella comunione. L’art. 179 c.c. individua specifiche categorie di beni personali, che rimangono di esclusiva titolarità del coniuge acquirente. Tra questi rientrano i beni acquisiti anteriormente al matrimonio, quelli per donazione o successione, quelli destinati all’esercizio della professione del coniuge, nonché i beni di uso strettamente personale.
L’amministrazione dei beni comuni è disciplinata dall’art. 180 c.c., che distingue tra:
- Atti di ordinaria amministrazione: ciascun coniuge può compierli disgiuntamente;
- Atti di straordinaria amministrazione: richiedono il consenso congiunto.
Alienazione dei beni personali nella comunione legale
In presenza di beni personali, il coniuge titolare mantiene il potere di disporne autonomamente. Tuttavia, la prassi notarile e giurisprudenziale ha sollevato dubbi in merito alla validità e agli effetti della partecipazione dell’altro coniuge agli atti dispositivi.
In proposito, la Corte di Cassazione – sentenza n. 2954/2003 ha stabilito che la partecipazione del coniuge non acquirente all’atto di acquisto di un bene personale ha funzione meramente ricognitiva, e non attribuisce alcun potere dispositivo né comproprietà sul bene.
La separazione dei beni: autonomia e titolarità esclusiva
In alternativa alla comunione, i coniugi possono optare per il regime di separazione dei beni, mediante apposita convenzione matrimoniale, da stipularsi al momento del matrimonio o in un momento successivo.
Nel regime di separazione, ciascun coniuge conserva la titolarità esclusiva dei beni da lui acquistati, con la conseguente libertà di amministrarli e disporne senza necessità di consenso. Tale assetto garantisce maggiore autonomia patrimoniale, ma implica una netta distinzione nella gestione delle risorse.
La Corte di Cassazione – sentenza n. 3647/2004 ha ribadito che la separazione dei beni deve risultare da una formale convenzione, idonea a derogare espressamente al regime legale.
Profili giurisprudenziali recenti
Una recente pronuncia della Cassazione – ordinanza n. 17882/2023 ha precisato che, nel regime di separazione dei beni, il giudizio di divisione di beni in comunione ordinaria tra coniugi può proseguire senza attendere la pronuncia sulla separazione personale. Diversamente, nel caso di comunione legale, tale giudizio deve essere sospeso fino alla definizione del procedimento personale.
Scioglimento della comunione e diritti dei coniugi
Lo scioglimento della comunione, previsto dall’art. 194 c.c., comporta la divisione in parti uguali dell’attivo e del passivo. Inoltre, l’art. 195 c.c. disciplina il prelevamento dei beni mobili, introducendo una presunzione di appartenenza alla comunione in assenza di prova contraria.
La Cassazione – sentenza n. 20066/2023 ha specificato che, per esercitare il diritto di prelievo, il coniuge deve provare non solo l’origine personale del denaro, ma anche la sua conservazione e non utilizzazione per le esigenze della famiglia.
Conclusioni
La scelta tra comunione e separazione dei beni incide in maniera sostanziale sulla vita coniugale. Mentre la comunione tutela l’unità economica del nucleo familiare, la separazione valorizza l’autonomia dei singoli coniugi.
Si tratta di una decisione che richiede una valutazione consapevole e ponderata, da compiersi possibilmente con il supporto di un legale, in modo da adottare la soluzione più coerente con le esigenze patrimoniali e personali della coppia.