Mia moglie ha chiesto la separazione con l’affidamento figlia e vuola la casa coniugale che non è intestata a me, ma risulta ancora di proprietaria mia madre. Ha diritto a rimanere in quella casa?’ e se si, mia madre pò decidere di vederla o fargli pagare un fitto?
grazie
Savino
Risposta: l’immobile in questione è stato quasi certamente oggetto di un contratto di comodato senza termine da parte del suo titolare perché fosse destinato a Sua abitazione familiare. Il comodato è un contratto mediante il quale una parte (comodante) consegna ad un’altra (comodataria) una cosa mobile o un immobile affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato con l’obbligo di restituire la medesima cosa ricevuta. Il comodato è essenzialmente gratuito.
Cià premesso, va detto che la Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che il successivo provvedimento di assegnazione in favore del coniuge affidatario dei figli minorenni o convivente con figli maggiorenni non autosufficienti senza loro colpa emesso nel giudizio di separazione o di divorzio, non modifica la natura ed il contenuto del titolo di godimento sull’immobile (contratto di comodato), ma determina una concentrazione,nella persona dell’assegnatario, di detto titolo di godimento,che resta regolato dalla disciplina del comodato,con la conseguenza che il comodante è tenuto a consentire la continuazione del godimento per l’uso previsto nel contratto,salva l’ipotesi di sopravvenienza di un urgente e impreveduto bisogno, ai sensi dell’art. 1809 comma 2 c.c. (Cass. 13603/2004). Quindi, se l’immobile è stato concesso in comodato da Sua madre proprio perchè l’immobile fosse destinato ai bisogni del Suo nucleo familiare e quindi nell’interesse della prole, il rapporto di comodato deve rimanere in essere anche in caso di separazione, non venendo meno il diritto di protezione della prole.
In sostanza: Sua madre non ha diritto di riottenere il proprio immobile per effetto della separazione, dovendosi ritenere che il contratto di comodato perduri fino all’autonomia economica della nipote; nè può mutare il titolo originario del godimento da comodato in locazione, pretendendo il pagamento di un canone. Conseguetemente, Sua moglie, quale assegnataria dell’immobile in questione, può rivendicare il diritto di rimanervi gratuitamente fino a che la figlia non raggiunga l’autonomia economica.
Sua madre potrebbe chiedere lo scioglimento del comodato solo ove sopravvenisse una necessità urgente e non provedibile di riavere la disponibilità della casa in questione.