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Affidamento condiviso: come si stabiliscono i tempi di permanenza del minore?

Ti trovi qui: Home / Famiglia / Affidamento condiviso: come si stabiliscono i tempi di permanenza del minore?

18/07/2025 da //  by Simone Falusi Lascia un commento

Affidamento condiviso

Probabilmente dovrò affrontare una separazione da mia moglie. Considerato che abbiamo un figlio piccolo,  non ha ancora capito bene  come funziona l’affidamento del bambino ad entrambi i genitori: il bambino deve stare in ogni caso al 50% con me e l’altro 50% con la madre? Grazie.

L’affidamento condiviso è la regola generale stabilita dalle legge e comporta che entrambi i genitori mantengano la responsabilità genitoriale, anche dopo la separazione o il divorzio. Tuttavia, ciò non significa che il figlio debba trascorrere esattamente lo stesso tempo con ciascun genitore.

In molti casi, viene comunque individuato un genitore “collocatario”, ossia quello presso il quale il minore risiede stabilmente. Questo non esclude l’affidamento condiviso, ma riflette l’esigenza di garantire al minore un ambiente stabile e continuativo, specie nei primi anni di vita o in presenza di particolari esigenze logistiche.

Il giudice, nel disporre l’affidamento condiviso, in mancanza di un accordo tra i genitori, determina i tempi di permanenza del minore con ciascun genitore. In questa valutazione entrano in gioco diversi fattori:

• età del minore;

• abitudini di vita già consolidate;

• distanza geografica tra le abitazioni dei genitori;

• impegni lavorativi e disponibilità effettiva di ciascun genitore;

• qualità della relazione affettiva tra genitore e figlio.

L’obiettivo non è l’aritmetica parità di tempo, ma il benessere del minore, anche in termini di stabilità e continuità.

Bigenitorialità e interesse superiore del minore

Il principio della bigenitorialità è stato più volte ribadito dalla Corte di Cassazione: ogni figlio ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, anche dopo la separazione.

Tuttavia, la bigenitorialità non è sinonimo di perfetta simmetria nei tempi di permanenza. Il giudice è chiamato a bilanciare questo diritto con il superiore interesse del minore, che può comportare anche un’organizzazione dei tempi non perfettamente uguale, ma adeguata alle circostanze specifiche.

Il principio di bigenitorialità non impone la perfetta equità temporale tra i genitori, ma l’effettiva partecipazione di entrambi alla vita del minore, in modo stabile, continuativo e proporzionato alle concrete possibilità..

Non c’è quindi  l’obbligo di un perfetto 50/50, essendo legittimo un collocamento prevalente se funzionale alla stabilità del minore, purché siano garantiti rapporti significativi con l’altro genitore.

Esempi pratici

• Caso 1: Il minore risiede prevalentemente con la madre, ma trascorre fine settimana alterni e due pomeriggi infrasettimanali con il padre. I genitori vivono nella stessa città.

• Caso 2: Il padre risiede in un’altra provincia: al figlio viene garantito un tempo prolungato con lui durante le vacanze e collegamenti video settimanali.

• Caso 3: I genitori vivono molto vicini e collaborano attivamente: il giudice stabilisce tempi paritetici, con alternanza settimanale.

In tutti i casi, è fondamentale valutare la concretezza e la sostenibilità della soluzione nel tempo.

Conclusioni

Stabilire i tempi di permanenza del minore in un contesto di affidamento condiviso richiede attenzione, equilibrio e una valutazione caso per caso. È importante evitare rigidità, ma anche garantire chiarezza e tutela.

Una consulenza legale specializzata consente ai genitori di comprendere i propri diritti e doveri, avanzare proposte coerenti con l’interesse del figlio e, se necessario, affrontare in modo costruttivo un contenzioso.

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