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Home » Affidamento condiviso dei figli

03/01/2009 da Simone Falusi Lascia un commento

Affidamento condiviso dei figli

famigliaBuona sera, ho saputo che era stata emanata una legge, che in caso di divorzio, il figlio deve rimanere nella stessa casa e sono i genitori ad abitarci una settimana a testa. Scusate se non sono molto chiaro e confuso.
Grazie.
Lorenzo

Risposta: precisiamo subito che nessuna legge che impone questo. Lei si riferisce ad una possibilità di attuazione del principio dell’affidamento condiviso dei figli disciplinato dall’art. 155 del codice civile, come modificato dalla legge n. 54/2006. Questa norma stabilisce che “in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, il giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all’interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole …”
Con l’affidamente condiviso, quindi,i coniugi possono concordare di alternarsi presso l’abitazione familiare (in cui continueranno a vivere i figli). Si tratta di una modalità di attuazione dell’affidamento condiviso in verità poco frequente e certamente non obbligatoria, come da Lei ipotizzato.

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