
Il Decreto Legge 19/2020, entrato in vigore il 26 marzo, oltre ad introdurre ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 coronavirus, ha modificato le sanzioni previste per chi non rispette le disposizioni per contenere l’epidemia.
Illecito amministrativo e non più illecito penale
Il governo ha sostituito (ma non del tutto) la sanzione penale con quella amministrativa.
Il nuovo Decreto Legge prevede che, salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento e’ punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 del codice penale; se però il mancato rispetto delle regole avviene mediante l’utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a
un terzo.
Le nuove sanzioni amministrative sono irrogate dal Prefetto, secondo la disciplina generale della legge 689/1981.
Cambia, quindi, la natura giuridica dell’illecito: amministrativo e non più penale come quello finora contemplato dal Decreto Legge n. 6/2020 che rinviava all’articolo 650 del codice penale.
Per i pubblici esercizi, le attività produttive o commerciali è inoltre prevista la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.
In caso di reiterata violazione della medesima disposizione è previsto il raddoppio della sanzione amministrativa pecuniaria (quindi da 800 a 6.000 euro) e l’applicazione di quella accessoria nella misura massima (quindi 30 giorni di sospensione).
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Depenalizzate anche le violazioni commesse in precedenza
Sono state “depenalizzate” anche le violazioni commesse prima dell’entrata in vigore della nuove disposizioni.
L’art. 4 comma 8 del D.L. 19/2020 prevede infatti che le disposizioni che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ma in tali casi le sanzioni amministrative sono applicate nella misura minima ridotta alla meta’.
Quindi l’importo della sanzione amministrativa per coloro ai quali è stata contestata la violazione delle misure di contenimento prima del 26 marzo, sarà pari a 200 euro.
Commette reato che si allontana dalla quarantena
La violazione intenzionale del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte a quarantena perché risultate positive al virus, è, invece, punita sempre con la sanzione penale: in questa ipotesi, infatti, è prevista la pena della reclusione da 1 a 5 anni (art. 452 comma 1 n. 2 c.p.).
Elenco delle misure di contenimento previste dal D.L. 19/2020 (art. 1 comma 2)
Di seguito si riportano le misure di contenimento dell’epidemia, la cui violazione è punita con la sanzione amministrativa di cui si è detto sopra:
a) limitazione della circolazione delle persone, anche prevedendo
limitazioni alla possibilita’ di allontanarsi dalla propria
residenza, domicilio o dimora se non per spostamenti individuali
limitati nel tempo e nello spazio o motivati da esigenze lavorative,
da situazioni di necessita’ o urgenza, da motivi di salute o da altre
specifiche ragioni;
b) chiusura al pubblico di strade urbane, parchi, aree gioco,
ville e giardini pubblici o altri spazi pubblici;
c) limitazioni o divieto di allontanamento e di ingresso in
territori comunali, provinciali o regionali, nonche’ rispetto al
territorio nazionale;
d) applicazione della misura della quarantena precauzionale ai
soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di
malattia infettiva diffusiva o che rientrano da aree, ubicate al di
fuori del territorio italiano;
e) divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o
dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perche’
risultate positive al virus;
f) limitazione o divieto delle riunioni o degli assembramenti in
luoghi pubblici o aperti al pubblico;
g) limitazione o sospensione di manifestazioni o iniziative di
qualsiasi natura, di eventi e di ogni altra forma di riunione in
luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico,
sportivo, ricreativo e religioso;
h) sospensione delle cerimonie civili e religiose, limitazione
dell’ingresso nei luoghi destinati al culto;
i) chiusura di cinema, teatri, sale da concerto sale da ballo,
discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri
culturali, centri sociali e centri ricreativi o altri analoghi luoghi
di aggregazione;
l) sospensione dei congressi, di ogni tipo di riunione o evento
sociale e di ogni altra attivita’ convegnistica o congressuale, salva
la possibilita’ di svolgimento a distanza;
m) limitazione o sospensione di eventi e competizioni sportive di
ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati, ivi compresa
la possibilita’ di disporre la chiusura temporanea di palestre,
centri termali, sportivi, piscine, centri natatori e impianti
sportivi, anche se privati, nonche’ di disciplinare le modalita’ di
svolgimento degli allenamenti sportivi all’interno degli stessi
luoghi;
n) limitazione o sospensione delle attivita’ ludiche, ricreative,
sportive e motorie svolte all’aperto o in luoghi aperti al pubblico;
o) possibilita’ di disporre o di affidare alle competenti
autorita’ statali e regionali la limitazione, la riduzione, la
sospensione o la soppressione di servizi di trasporto di persone e di
merci, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo, nelle acque
interne, anche non di linea, nonche’ di trasporto pubblico locale;
p) sospensione dei servizi educativi per l’infanzia di cui
all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e delle
attivita’ didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, nonche’
delle istituzioni di formazione superiore, comprese le universita’ e
le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, di
corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e
universita’ per anziani, nonche’ i corsi professionali e le attivita’
formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali
e da soggetti privati, o di altri analoghi corsi, attivita’ formative
o prove di esame, ferma la possibilita’ del loro svolgimento di
attivita’ in modalita’ a distanza;
q) sospensione dei viaggi d’istruzione, delle iniziative di
scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche
comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di
ogni ordine e grado sia sul territorio nazionale sia all’estero;
r) limitazione o sospensione dei servizi di apertura al pubblico
o chiusura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di
cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio,
di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche’
dell’efficacia delle disposizioni regolamentari sull’accesso libero o
gratuito a tali istituti e luoghi;
s) limitazione della presenza fisica dei dipendenti negli uffici
delle amministrazioni pubbliche, fatte comunque salve le attivita’
indifferibili e l’erogazione dei servizi essenziali prioritariamente
mediante il ricorso a modalita’ di lavoro agile;
t) limitazione o sospensione delle procedure concorsuali e
selettive finalizzate all’assunzione di personale presso datori di
lavoro pubblici e privati, con possibilita’ di esclusione dei casi in
cui la valutazione dei candidati e’ effettuata esclusivamente su basi
curriculari ovvero con modalita’ a distanza, fatte salve l’adozione
degli atti di avvio di dette procedure entro i termini fissati dalla
legge, la conclusione delle procedure per le quali risulti gia’
ultimata la valutazione dei candidati e la possibilita’ di
svolgimento dei procedimenti per il conferimento di specifici
incarichi;
u) limitazione o sospensione delle attivita’ commerciali di
vendita al dettaglio, a eccezione di quelle necessarie per assicurare
la reperibilita’ dei generi agricoli, alimentari e di prima
necessita’ da espletare con modalita’ idonee ad evitare assembramenti
di persone, con obbligo a carico del gestore di predisporre le
condizioni per garantire il rispetto di una distanza di sicurezza
interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il
rischio di contagio;
v) limitazione o sospensione delle attivita’ di somministrazione
al pubblico di bevande e alimenti, nonche’ di consumo sul posto di
alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti;
z) limitazione o sospensione di altre attivita’ d’impresa o
professionali, anche ove comportanti l’esercizio di pubbliche
funzioni, nonche’ di lavoro autonomo, con possibilita’ di esclusione
dei servizi di pubblica necessita’ previa assunzione di protocolli di
sicurezza anti-contagio e, laddove non sia possibile rispettare la
distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a
prevenire o ridurre il rischio di contagio come principale misura di
contenimento, con adozione di adeguati strumenti di protezione
individuale;
aa) limitazione allo svolgimento di fiere e mercati, a eccezione
di quelli necessari per assicurare la reperibilita’ dei generi
agricoli, alimentari e di prima necessita’;
bb) specifici divieti o limitazioni per gli accompagnatori dei
pazienti nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e
accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS);
cc) limitazione dell’accesso di parenti e visitatori a strutture
di ospitalita’ e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA),
hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per
anziani, autosufficienti e non, nonche’ agli istituti penitenziari ed
istituti penitenziari per minorenni;
dd) obblighi di comunicazione al servizio sanitario nazionale nei
confronti di coloro che sono transitati e hanno sostato in zone a
rischio epidemiologico come identificate dall’Organizzazione mondiale
della sanita’ o dal Ministro della salute;
ee) adozione di misure di informazione e di prevenzione rispetto
al rischio epidemiologico;
ff) predisposizione di modalita’ di lavoro agile, anche in deroga
alla disciplina vigente;
gg) previsione che le attivita’ consentite si svolgano previa
assunzione da parte del titolare o del gestore di misure idonee a
evitare assembramenti di persone, con obbligo di predisporre le
condizioni per garantire il rispetto della distanza di sicurezza
interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il
rischio di contagio; per i servizi di pubblica necessita’, laddove
non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale, previsione
di protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione di strumenti
di protezione individuale;
hh) eventuale previsione di esclusioni dalle limitazioni alle
attivita’ economiche di cui al presente comma, con verifica caso per
caso affidata a autorita’ pubbliche specificamente individuate.