In tema di vendita internazionale di cose mobili, va affermato il principio di prevalenza del Regolamento comunitario 44/01 sulle disposizioni dettate, in subiecta materia, dalla Convenzione di Vienna. La giurisdizione si determina, pertanto, attingendo al criterio del luogo di adempimento (e di consegna), inteso come luogo di recapito finale della merce dal punto di vista dell’acquirente (ossia luogo in cui i beni entrano nella materia disponibilità del destinatario, a prescindere da quello in cui il vettore eventualmente incaricato prenda in consegna la merce).
Con questa sentenza la Corte di Cassazione ha modificato il precedente indirizzo giurisprudenziale ritenendo che per tutte le controversie nascenti dal contratto di vendita internazionale di cose mobili, ivi compresa quella relativa al pagamento dei beni alienati, sussista la giurisdizione del giudice dello Stato del recapito finale della merce.