
Ho comprato casa tre anni fa, ho scoperto delle infiltrazioni in cantina solo dopo molto tempo , le infiltrazioni non sono continue quindi visibile sempre . Spiego: capita solo se piove tanto e per almeno tre , quattro giorni di fila e abbondantemente questo e capitato veramente di rado ., poi avendo messo un banco da lavoro davanti questo a reso tutto ancora piu’ occulto. Come posso comportarmi ? Ho saputo poi da un parente che quelle infiltrazioni c’erano già state in passato .
Che soluzioni ho ?
Quando si acquista un immobile, la legge stabilisce specifiche tutele per l’acquirente, in particolare quando si verificano vizi occulti che compromettono l’uso dell’immobile. Cosa succede quindi se, dopo aver acquistato una casa, emergono problemi come infiltrazioni d’acqua? E quali sono i diritti dell’acquirente in caso di vizi non visibili al momento dell’acquisto? Vediamo insieme cosa dice la legge e come tutelarsi.
Cosa Sono i “Vizi Occulti”?
Secondo l’articolo 1490 del Codice Civile, il venditore di un immobile è obbligato a garantire che l’immobile venduto sia privo di vizi che ne rendano l’uso difficoltoso o che ne diminuiscano in modo significativo il valore. Quando si parla di vizi occulti, si fa riferimento a difetti che non sono facilmente rilevabili al momento della visita dell’immobile, ma che si manifestano solo successivamente o in determinate condizioni, come nel caso di infiltrazioni d’acqua che si verificano solo dopo piogge abbondanti.
Questi vizi sono definiti “occulti” proprio perché non possono essere percepiti al momento dell’acquisto, ma emergono solo successivamente, una volta che l’acquirente ha preso possesso dell’immobile.
La Garanzia per Vizi Occulti: Quali Azioni Sono Possibili?
L’articolo 1492 del Codice Civile offre all’acquirente due possibili azioni in caso di vizi occulti:
- Risoluzione del Contratto: L’acquirente può chiedere la restituzione dell’immobile al venditore e ottenere il rimborso dell’intero prezzo pagato.
- Riduzione del Prezzo: L’acquirente può chiedere una diminuzione del prezzo proporzionale al minor valore dell’immobile causato dai vizi.
Tuttavia, affinché queste azioni siano valide, è essenziale che l’acquirente agisca tempestivamente. Infatti, secondo l’articolo 1495 del Codice Civile, l’acquirente deve denunciare il vizio entro otto giorni dalla scoperta, altrimenti perde il diritto a richiedere la garanzia per vizi occulti.
Come Denunciare i Vizi Occulti?
Se dopo l’acquisto si scoprono infiltrazioni d’acqua o altri vizi, l’acquirente deve inviare una denuncia scritta al venditore. Questa deve essere inviata entro otto giorni dalla scoperta e può avvenire tramite raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, per garantire la prova dell’avvenuta comunicazione.
La denuncia deve essere dettagliata, indicando chiaramente la natura del vizio e allegando, se possibile, documentazione fotografica o perizie tecniche che comprovano l’esistenza delle infiltrazioni. Una denuncia precisa e tempestiva è cruciale per non perdere il diritto di agire.
Cosa Fare Se Il Venditore Non Risolve il Problema?
Nel caso in cui il venditore non provveda a risolvere il problema, l’acquirente ha la possibilità di rivolgersi al tribunale per chiedere la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo. È importante raccogliere tutte le prove necessarie, come perizie tecniche o fotografie, che dimostrino l’esistenza delle infiltrazioni e l’impatto che queste hanno sull’immobile.
In alcuni casi, l’acquirente può anche richiedere il risarcimento dei danni subiti a causa del vizio, come le spese per le riparazioni o i costi di perizie tecniche.
La Prescrizione del Diritto di Azione
Un aspetto importante da considerare è la prescrizione del diritto di azione. Infatti, come stabilito dall’articolo 1495 del Codice Civile, l’azione per vizi occulti si prescrive in un anno dalla consegna del bene. Questo significa che l’acquirente ha solo un anno per intraprendere un’azione legale nei confronti del venditore. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 3926/2023, ha confermato che questa prescrizione si applica anche alle azioni di risoluzione del contratto, riduzione del prezzo e risarcimento danni.