
Salve, vorrei informazioni su questo caso: per vendere la mia auto, dopo che mi sono interessato personalmente da privato per la vendita, pubblicando annunci sui vari siti, mi sono affidato ad una agenzia mandataria per vendita auto. Da premettere che il giorno prima del contratto ricevo una telefonata da un presunto acquirente, fortemente interessato all’acquisto e quindi fisso un appuntamento per far visionare l’auto. L’appuntamento si è svolto il giorno dopo della stipula del contratto ed io ho avvisato che avevo un “cliente” potenziale. Mi è stato detto dal Mandatario che potevo fare vedere l’auto ma che poi dovevano trattare loro la compravendita ed il prezzo. Alla fine scopro che il prezzo di vendita finale era almeno del 20% in più di quello pattuito con me, per la sua provvigione, per cui l’acquirente ha deciso di non comprare più l’auto. Allora il mio quesito è questo: se l’acquirente lo procurato io, il giorno prima della data del contratto mandatario, posso liberamente vendere la mia auto al mio acquirente o l’agenzia ha il diritto di vendita anche su contatti avuti prima del data contrattuale.
Natura del contratto con l’agenzia
Il contratto che hai sottoscritto con l’agenzia è, con ogni probabilità, un mandato a vendere o incarico di vendita.
In base all’art. 1703 c.c., il mandato è il contratto con cui una parte (il mandatario) si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell’altra (il mandante).
Nel tuo caso, l’agenzia agisce per tuo conto per reperire un acquirente e concludere la vendita.
Spesso questi contratti prevedono una clausola di esclusiva, anche implicita, in forza della quale il mandante non può concludere direttamente la vendita durante il periodo di validità dell’incarico, pena il pagamento della provvigione all’agenzia.
Ma, se l’esclusiva non è prevista, puoi vendere liberamente l’auto a terzi.
Momento di maturazione del diritto alla provvigione
L’agenzia (mandatario o mediatore, a seconda dei casi) ha diritto alla provvigione solo se la vendita è conclusa grazie alla sua attività (art. 1755 c.c. per la mediazione o art. 1709 c.c. per il mandato oneroso).
Nel tuo racconto, l’acquirente è stato da te procurato prima della firma del contratto con l’agenzia.
Dunque, il contatto non deriva dall’attività del mandatario e non può fondare alcun diritto alla provvigione, a meno che:
nel contratto non sia specificato che la provvigione è dovuta anche per vendite a soggetti già conosciuti dal mandante, oppure
non vi sia un’esclusiva che vieti di vendere a chiunque durante la durata dell’incarico, indipendentemente da chi abbia procurato l’acquirente.
Possibilità di vendere al tuo acquirente
Se il contatto con l’acquirente è anteriore alla data del contratto con l’agenzia, e se il contratto non prevede clausole retroattive o di esclusiva totale, puoi vendere direttamente la tua auto a quell’acquirente senza dover nulla all’agenzia.
In pratica:
- devi poter dimostrare la data del primo contatto (ad esempio, messaggi, email, telefonata, appuntamento fissato prima della sottoscrizione);
- devi verificare attentamente il testo del contratto con l’agenzia: se contiene clausole come “l’agenzia ha diritto alla provvigione per qualsiasi vendita avvenuta nel periodo di incarico, anche a soggetti conosciuti in precedenza”, la questione cambia e può esserti richiesta la provvigione.
Il comportamento dell’agenzia
L’atteggiamento dell’agenzia – che ha “rialzato” il prezzo di vendita di circa il 20% rispetto al valore concordato – può costituire inadempimento contrattuale o comportamento contrario alla buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.), se non era stata autorizzata a fissare autonomamente il prezzo.
In tal caso, potresti contestare formalmente per iscritto il loro operato e riservarti di chiedere la risoluzione del contratto o il risarcimento dei danni per la perdita della vendita.


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