• Menu
  • Skip to right header navigation
  • Passa alla navigazione primaria
  • Skip to secondary navigation
  • Passa al contenuto principale
  • Passa alla barra laterale primaria

avvocatoblog

il blog dello Studio Legale Falusi

  • HOME
  • INVIA UN QUESITO
  • TEMI
    • Famiglia
      • Separazione e Divorzio
    • Successioni
    • Risarcimento danni
    • Locazioni
    • Proprietà e Condominio
      • Ipoteca
    • Lavoro
    • Contratti
    • Avvocati
  • COLLABORA
  • CHI SONO
  • falusi.it
  • Search
  • HOME
  • INVIA UN QUESITO
  • TEMI
    • Famiglia
      • Separazione e Divorzio
    • Successioni
    • Risarcimento danni
    • Locazioni
    • Proprietà e Condominio
      • Ipoteca
    • Lavoro
    • Contratti
    • Avvocati
  • COLLABORA
  • CHI SONO
  • falusi.it
  • Search
  • Famiglia e Successioni
    • Separazione e Divorzio
    • Successioni
  • Locazioni
  • Proprietà e Condominio
    • Ipoteca
  • Risarcimento danni
  • Lavoro
  • Altro
  • Cookie Policy (UE)
  • Informazioni
  • Famiglia e Successioni
    • Separazione e Divorzio
    • Successioni
  • Locazioni
  • Proprietà e Condominio
    • Ipoteca
  • Risarcimento danni
  • Lavoro
  • Altro

Vendita auto tramite agenzia: posso vendere da solo se trovo io l’acquirente?

Ti trovi qui: Home / Contratti / Vendita auto tramite agenzia: posso vendere da solo se trovo io l’acquirente?

05/11/2025 da //  by Simone Falusi Lascia un commento

vendita_auto_agenzia

Salve, vorrei informazioni su questo caso: per vendere la mia auto, dopo che mi sono interessato personalmente da privato per la vendita, pubblicando annunci sui vari siti, mi sono affidato ad una agenzia mandataria per vendita auto. Da premettere che il giorno prima del contratto ricevo una telefonata da un presunto acquirente, fortemente interessato all’acquisto e quindi fisso un appuntamento per far visionare l’auto. L’appuntamento si è svolto il giorno dopo della stipula del contratto ed io ho avvisato che avevo un “cliente” potenziale. Mi è stato detto dal Mandatario che potevo fare vedere l’auto ma che poi dovevano trattare loro la compravendita ed il prezzo. Alla fine scopro che il prezzo di vendita finale era almeno del 20% in più di quello pattuito con me, per la sua provvigione, per cui l’acquirente ha deciso di non comprare più l’auto. Allora il mio quesito è questo: se l’acquirente lo procurato io, il giorno prima della data del contratto mandatario, posso liberamente vendere la mia auto al mio acquirente o l’agenzia ha il diritto di vendita anche su contatti avuti prima del data contrattuale.

Natura del contratto con l’agenzia

Il contratto che hai sottoscritto con l’agenzia è, con ogni probabilità, un mandato a vendere o incarico di vendita.
In base all’art. 1703 c.c., il mandato è il contratto con cui una parte (il mandatario) si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell’altra (il mandante).
Nel tuo caso, l’agenzia agisce per tuo conto per reperire un acquirente e concludere la vendita.

Spesso questi contratti prevedono una clausola di esclusiva, anche implicita, in forza della quale il mandante non può concludere direttamente la vendita durante il periodo di validità dell’incarico, pena il pagamento della provvigione all’agenzia.
Ma, se l’esclusiva non è prevista, puoi vendere liberamente l’auto a terzi.

Momento di maturazione del diritto alla provvigione

L’agenzia (mandatario o mediatore, a seconda dei casi) ha diritto alla provvigione solo se la vendita è conclusa grazie alla sua attività (art. 1755 c.c. per la mediazione o art. 1709 c.c. per il mandato oneroso).

Nel tuo racconto, l’acquirente è stato da te procurato prima della firma del contratto con l’agenzia.
Dunque, il contatto non deriva dall’attività del mandatario e non può fondare alcun diritto alla provvigione, a meno che:

nel contratto non sia specificato che la provvigione è dovuta anche per vendite a soggetti già conosciuti dal mandante, oppure

non vi sia un’esclusiva che vieti di vendere a chiunque durante la durata dell’incarico, indipendentemente da chi abbia procurato l’acquirente.

Possibilità di vendere al tuo acquirente

Se il contatto con l’acquirente è anteriore alla data del contratto con l’agenzia, e se il contratto non prevede clausole retroattive o di esclusiva totale, puoi vendere direttamente la tua auto a quell’acquirente senza dover nulla all’agenzia.

In pratica:

  • devi poter dimostrare la data del primo contatto (ad esempio, messaggi, email, telefonata, appuntamento fissato prima della sottoscrizione);
  • devi verificare attentamente il testo del contratto con l’agenzia: se contiene clausole come “l’agenzia ha diritto alla provvigione per qualsiasi vendita avvenuta nel periodo di incarico, anche a soggetti conosciuti in precedenza”, la questione cambia e può esserti richiesta la provvigione.

Il comportamento dell’agenzia

L’atteggiamento dell’agenzia – che ha “rialzato” il prezzo di vendita di circa il 20% rispetto al valore concordato – può costituire inadempimento contrattuale o comportamento contrario alla buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.), se non era stata autorizzata a fissare autonomamente il prezzo.
In tal caso, potresti contestare formalmente per iscritto il loro operato e riservarti di chiedere la risoluzione del contratto o il risarcimento dei danni per la perdita della vendita.

Archiviato in:Contratti Contrassegnato con: vendita autovettura con agenzia, vendita veicolo

Post precedente: « Tradimento e separazione: influisce sull’assegno di mantenimento?
Post successivo: Sauna del vicino e fumi fastidiosi: cosa prevede la legge »

Interazioni del lettore

Lascia un commento Annulla risposta

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Barra laterale primaria

Studio legale falusi

INVIA IL TUO QUESITO

separazione e divorzio
risarcimento danni
successioni ereditarie
impugnazione licenziamento

COMMENTI DEGLI UTENTI

  • Vincentnoila su Separazioni coniugi: i rischi del pagamento in contanti e senza ricevuta del contributo di mantenimento
  • WilburCrock su Separazioni coniugi: i rischi del pagamento in contanti e senza ricevuta del contributo di mantenimento
  • Harveycow su Separazioni coniugi: i rischi del pagamento in contanti e senza ricevuta del contributo di mantenimento
  • Edwardvex su Separazioni coniugi: i rischi del pagamento in contanti e senza ricevuta del contributo di mantenimento
  • Vincentnoila su Separazioni coniugi: i rischi del pagamento in contanti e senza ricevuta del contributo di mantenimento
  • Raymondhaf su Separazioni coniugi: i rischi del pagamento in contanti e senza ricevuta del contributo di mantenimento
  • LesterOweni su Separazioni coniugi: i rischi del pagamento in contanti e senza ricevuta del contributo di mantenimento
  • CharlesRop su Separazioni coniugi: i rischi del pagamento in contanti e senza ricevuta del contributo di mantenimento
  • MiguelCob su Separazioni coniugi: i rischi del pagamento in contanti e senza ricevuta del contributo di mantenimento
  • Richardnes su Separazioni coniugi: i rischi del pagamento in contanti e senza ricevuta del contributo di mantenimento

Iscriviti al Blog

Unisciti agli altri iscritti per ricevere i nostri articoli ed altri contenuti riservati agli iscritti. E' GRATIS e senza Spam!

>>> Controlla ora la tua posta in entrata o la cartella spam per confermare la tua iscrizione.

Articoli in primo piano

La garanzia per i vizi nella vendita di un immobile

Ho acquistato casa a febbraio, ma vivo effettivamente qui da un mese. In questi …

Incidente stradale: quali sono i tempi per la liquidazione dei danni?

In caso di incidente d'auto vorrei sapere quali sono i tempi previsti per la …

Come si calcola il risarcimento del danno biologico (di lieve entità) negli incidenti stradali

Salve! ho avuto un incidente stradale. ho riportato trauma cervico dorsale 10 …

I beni del convivente del debitore possono essere colpiti dal pignoramento?

La mia ragazza, che ha preso residenza nella casa di mia proprietà' e con la …

Locazione di immobile ad uso commerciale e recesso del conduttore

Salve, sono proprietaria di un immobile locato per uso commerciale e per un …

COLLABORA CON IL BLOG

collaborazione

Le guide di Avvocatoblog

guida-danni-incidenti-stradali

Subscribe in a reader
  • Cookie Policy (UE)
  • Informazioni

Copyright © 2026 · Avvocatoblog by Studio Legale Falusi Viale della Repubblica n. 153, 59100 Prato, Tel. 05741823351 - P. Iva 01825810979

avvocatoblog
Gestisci Consenso Cookie
Utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare e/o accedere alle informazioni del dispositivo. Lo facciamo per migliorare l'esperienza di navigazione e per mostrare annunci personalizzati. Il consenso a queste tecnologie ci consentirà di elaborare dati quali il comportamento di navigazione o gli ID univoci su questo sito. Il mancato consenso o la revoca del consenso possono influire negativamente su alcune caratteristiche e funzioni.
Funzionale Sempre attivo
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono strettamente necessari al fine legittimo di consentire l'uso di un servizio specifico esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente, o al solo scopo di effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica.
Preferenze
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono necessari per lo scopo legittimo di memorizzare le preferenze che non sono richieste dall'abbonato o dall'utente.
Statistiche
L'archiviazione tecnica o l'accesso che viene utilizzato esclusivamente per scopi statistici. L'archiviazione tecnica o l'accesso che viene utilizzato esclusivamente per scopi statistici anonimi. Senza un mandato di comparizione, una conformità volontaria da parte del vostro Fornitore di Servizi Internet, o ulteriori registrazioni da parte di terzi, le informazioni memorizzate o recuperate per questo scopo da sole non possono di solito essere utilizzate per l'identificazione.
Marketing
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono necessari per creare profili di utenti per inviare pubblicità, o per tracciare l'utente su un sito web o su diversi siti web per scopi di marketing simili.
  • Gestisci opzioni
  • Gestisci servizi
  • Gestisci {vendor_count} fornitori
  • Per saperne di più su questi scopi
Visualizza le preferenze
  • {title}
  • {title}
  • {title}