Ho ridotto dal mese di luglio il canone all’inquilino, l’intestatario del contratto era il marito adesso dopo la separazione giudiziale ho letto che la moglie in qualità di assegnataria dell’alloggio con figli minori subentra ex lege nel contratto in qualita’ di conduttore (tutto cio’ a mia insaputa); adesso se voglio andare all’agenzia dell’entrate con una scrittura privata per riduzione canone chi deve firmare la scrittura in qualità di conduttore? E se la moglie subentrata firma come posso far valere il principio presso l’agenzia che adesso la moglie è il conduttore benché a loro nella registrazione figura sempre il marito?
Grazie.
Risposta: una delle più frequenti cause di conflitto tra i coniugi nei giudizi successivi alla crisi del matrimonio è proprio l’assegnazione della casa familiare. Nell’ambito del procedimento di separazione dei coniugi o di divorzio, dunque, tra i provvedimenti emessi dal giudice vi è quello relativo all’assegnazione della casa familiare ad uno dei due coniugi.
In presenza di prole minore, l’assegnazione della casa spetta di norma al genitore collocatario, ovvero a quel genitore (per la più la madre) con cui i figli vivranno in modo prevalente. Il provvedimento di assegnazione della casa, in questi casi, ha lo scopo di tutelare il preminente interesse dei figli alla conservazione dello stesso ambiente di vita domestica goduto in costanza di matrimonio. Ma il principio vale anche per la famiglia di fatto.
In caso dunque di separazione giudiziale o di divorzio, nel contratto di locazione succede al conduttore l’altro coniuge, se il diritto di abitare nella casa familiare sia stato attribuito dal giudice a quest’ultimo.In caso di separazione consensuale o di nullità matrimoniale al conduttore succede l’altro coniuge se tra i due si sia così convenuto. Questo è quanto previsto dall’art. 6 della legge 392/78.
In altre parole, quindi, se la casa coniugale era condotta in affitto con contratto intestato al marito e se la sentenza che definisce la separazione o il divorzio assegna la casa alla moglie, quest’ultima succederà al marito nel contratto di locazione, assumendone tutti i diritti e gli obblighi. La successione opera automaticamente ed il locatore non ha la facoltà di opporsi.
Lo stesso accade anche nella separazione consensuale o nel divorzio congiunto se i coniugi si accordano in questo senso; diversamente, in quest’ultimo caso, se i coniugi non prevedono nulla in merito al contratto di locazione, il coniuge firmatario continuerà a rimanere obbligato nei confronti del locatore, anche se nella casa vi abita l’altro coniuge.
La stessa regola vale anche in caso di separazione di fatto, ovvero nel caso in cui siano i coniugi decidono di vivere separati con un accordo privato; anche in questo caso conduttore sarà colui che rimane nell’abitazione con il consenso dell’altro.
Anche nell’ipotesi in cui si tratti di conviventi non legati da vincolo di matrimonio, il diritto a succedere nel rapporto locatizio spetta al partner con il quale convivono i figli nati dall’unione.
In ragione di quanto detto sopra, quindi, l’accordo che prevede la riduzione del canone di locazione, dovrà essere fatto con il conduttore attuale, ovvero la moglie. Quest’ultima, infatti, è l’unica legittimata in forza del provvedimento di assegnazione della casa contenuto nella sentenza di separazione.
Vincenzo Somaripa
Salve, in qualità di locatario fittai un appartamento all’attuale conduttore, padre di tre figli (oggi due minorenni) che assunse la residenza nella casa locata insieme ai figli, mentre la moglie conservò la residenza in altro luogo. Questo perché al momento della sottoscrizione del contratto i coniugi erano legalmente separati (cosa che solo da poco ho saputo).
Nello stesso momento ho saputo che, per motivi d’interessi economici e fiscali, il conduttore da oltre un anno è emigrato in altro Comune, entrando a far parte della famiglia del genitore, lasciando i tre figli (uno maggiorenne) nella residenza della casa locata. Questo solo formalmente, in quanto tutti vivono nella stessa casa.
Oggi il figlio maggiorenne è uscito dallo stato di famiglia lasciando i due fratelli minorenni da soli. A questo punto il conduttore x formalizzare/regolarizzare lo stato di famiglia (sembra che ragazzi minorenni non possano risiedere da soli) mi chiede di intestare il fitto a nome della moglie che deve prendere la residenza unitamente ai figli minorenni.
Per motivi di assenza/minore garanzia della coniuge lo scrivente si è opposto.
A questo punto chiedo: la coniuge già separata e residente in altro luogo al momento della sottoscrizione del fitto, può subentrare di diritto nel contratto? Si precisa che i termini della fittizia separazione non sono conosciuti per cui non so se nell’accordo fu previsto che i due assumessero residenze diverse e a chi furono assegnati i figli. Speranzoso di essere stato chiaro nell’esposizione, si porgono affettuosi saluti.
Consolato
Nel caso in cui, per motivi economici, i coniugi separati sono costretti a vivere sotto lo stesso tetto dividendo le spese di affitto, si può modificare lo stato di famiglia ? Grazie
Veronica
Salve, ho un contratto di locazione ad uso commerciale da 12 anni. Il locatore era la Moglie in separazione dei beni con il marito. Da pochi mesi il marito mi ha detto che devo fare il bonifico a lui perché lui è il nuovo proprietario. Domandavo in questo caso visto che ho un contratto registrato con la moglie all’agenzia delle entrate ed ora è il marito l’intestatario del locale, il contratto deve essere ricompilato a nome del marito con le condizioni sempre uguali è registrarlo all’agenzia delle entrate, oppure non devo fare niente e rimanere le cose come stanno?
Florin Alexandru Vasa
hai risolto? io sto nella stessa situazione e non so cosa fare
Paolo Palumbo
Ho smarrito l’atto di separazione consensuale, abito a Vimodrone. Dove devo andare per averlo?
Simone Falusi
Puoi rivolgerti all’avvocato che ha seguito la pratica, oppure alla cancelleria del Tribunale che ha omologato la separazione