
L’acquisto di un’automobile presso una concessionaria è un contratto vincolante che, in linea di principio, non prevede il diritto di recesso per il compratore.
1. Diritto di Recesso nei Contratti a Distanza e Fuori dai Locali Commerciali
Tuttavia, esistono alcune situazioni specifiche in cui il consumatore può esercitare il diritto di ripensamento o risolvere il contratto senza incorrere in penalità. Vediamo quali sono.
Secondo il Codice del Consumo (D.lgs. 206/2005), il diritto di recesso è garantito ai consumatori che acquistano beni o servizi a distanza (online, telefono, catalogo) o fuori dai locali commerciali (ad esempio, presso fiere o con venditori porta a porta).
Se l’auto è stata acquistata in una di queste modalità, l’acquirente ha 14 giorni di tempo dalla consegna del veicolo per esercitare il diritto di recesso senza dover fornire motivazioni e senza costi aggiuntivi, salvo eventuali spese di restituzione.
2. Clausole Contrattuali e Condizioni Particolari
Alcune concessionarie possono prevedere nel contratto la possibilità di recesso, offrendo un periodo di ripensamento anche per le vendite in sede.
È importante leggere attentamente il contratto prima della firma e verificare la presenza di eventuali clausole favorevoli al consumatore.
3. Difetti e Vizi del Veicolo
Se l’auto presenta difetti di conformità rispetto a quanto dichiarato dal venditore o presenta problemi tecnici rilevanti, l’acquirente può avvalersi delle garanzie previste dal Codice del Consumo:
- Garanzia legale di conformità (valida per due anni dall’acquisto per i consumatori privati);
- Possibilità di richiedere la riparazione o la sostituzione del veicolo;
- In caso di difetti gravi o irrisolvibili, il consumatore può chiedere la risoluzione del contratto e il rimborso del prezzo pagato.
4. Finanziamento Collegato al Contratto di Acquisto
Se l’acquisto dell’auto è stato effettuato con un finanziamento collegato, l’acquirente può esercitare il diritto di recesso dal finanziamento entro 14 giorni dalla firma del contratto. Questo, però, non comporta automaticamente l’annullamento dell’acquisto dell’auto, a meno che il contratto non lo preveda esplicitamente.
5. Inadempimento della Concessionaria
Se la concessionaria non rispetta gli obblighi contrattuali (ad esempio, ritarda ingiustificatamente la consegna dell’auto o non fornisce le caratteristiche pattuite), l’acquirente può chiedere la risoluzione del contratto e il rimborso dell’eventuale caparra o anticipo versato.
Conclusioni
Il recesso dal contratto di acquisto di un’auto in concessionaria è possibile solo in casi specifici, come gli acquisti a distanza, la presenza di difetti, l’inadempimento del venditore o la previsione contrattuale esplicita. Per tutelarsi, è sempre consigliabile riflettere bene prima di firmare il contratto, leggere attentamente ilo stesso e, in caso di dubbi, consultare un avvocato.