Buongiorno, io vorrei estinguere il mutuo sulla prima casa stipulato nel febbraio 2004 e mi è stato chiesta una penale pari al 1% della cifra residua.
Non essendo esperto in materia chiedo se, dato la legge Bersani, l’estinzione anticipata è soggetta alla penale.
grazie
Matteo
Risposta: la risposta al quesito è stata già fornito con il post del 13/11/2007, alla cui lettura si rimanda. In sintesi: a partire dal 2 Febbraio 2007, sono state abolite le penali di estinzione anticipata totale o parziale sui mutui contratti (con finanziarie, banche o enti previdenziali) per l’acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione o allo svolgimento della propria attività economica o professionale da parte di persone fisiche.
In caso di estinzione anticipata, totale o parziale, dei mutui stipulati prima del 2 Febbraio 2007 (acquisto prima casa) o prima del 3 aprile 2007 (acquisto o ristrutturazione di unità immobiliare adibite ad abitazione, o allo svolgimento della propria attività), la penale è dovuto nell’importo massimo fissato dall’Accordo ABI-Associazioni dei consumatori siglato il 2/5/2007: le penali stabilite dall’accordo sono le seguenti:
a) Mutuo a tasso variabile:
- 0,50 % penale soglia
- 0,20 % nel terzultimo anno di ammortamento del mutuo
- 0,00 % negli ultimi due anni di ammortamento del mutuo
b) Mutuo a tasso fisso stipulato antecedentemente all’anno 2001
- 0,50 % penale soglia
- 0,20 % nel terzultimo anno di ammortamento del mutuo
- 0,00 % negli ultimi due anni di ammortamento del mutuo
c) Mutuo a tasso fisso stipulato nel 2001
- 1,90 % nella prima metà del periodo di ammortamento del mutuo
- 1,50 % nella seconda metà del periodo di ammortamento del mutuo
- 0,20 % nel terzultimo anno di ammortamento del mutuo
- 0,00 % negli ultimi due anni di ammortamento del mutuo
d) Mutuo a tasso misto stipulato prima del 2001
- 0,50 % penale soglia
- 0,20 % nel terzultimo anno di ammortamento del mutuo
- 0,00 % negli ultimi due anni di ammortamento del mutuo
e) Mutuo a tasso misto stipulato dal 2001
e1) che prevedono variazione del tasso con cadenze periodiche pari o inferiori ai due anni
- 0,50 % penale soglia
- 0,20 % nel terzultimo anno di ammortamento del mutuo
- 0,00 % negli ultimi due anni di ammortamento del mutuo
e2) che prevedono variazione del tasso con cadenze periodiche superiori ai due anni
se il tasso è variabile al momento dell’estinzione:
- 0,50 % penale soglia
- 0,20 % nel terzultimo anno di ammortamento del mutuo
- 0,00 % negli ultimi due anni di ammortamento del mutuo
se il tasso è fisso al momento dell’estinzione:
- 1,90 % nella prima metà del periodo di ammortamento del mutuo
- 1,50 % nella seconda metà del periodo di ammortamento del mutuo
- 0,20 % nel terzultimo anno di ammortamento del mutuo
- 0,00 % negli ultimi due anni di ammortamento del mutuo
Il periodo di ammortamento da considerare (ai fini dell’applicazione delle misure massime delle penali 1,90 e 1,50) è circoscritta alla parte dello stesso regolata a tasso fisso, vigente al momento dell’estinzione anticipata del mutuo.
Clausole di salvaguardia: nel caso in cui il contratto di mutuo preveda penali pari o inferiori alle misure massime stabilite dall’accordo, bisognerà applicare le seguenti riduzioni:
- Mutui a tasso variabile / mutui a tasso fisso stipulati prima del 2001: riduzione 0,20 %
- Mutui a tasso fisso stipulati dal 2001:
- se la penale contrattuale è pari o superiore a 1,25 %: riduzione 0,20 %
- se la penale contrattuale è inferiore a 1,25 %: riduzione 0,15 %.