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Penali per estinzione anticipata del mutuo

Home » Penali per estinzione anticipata del mutuo

01/08/2009 da //  by Simone Falusi Lascia un commento

casa-soldiBuongiorno, io vorrei estinguere il mutuo sulla prima casa stipulato nel febbraio 2004 e mi è stato chiesta una penale pari al 1% della cifra residua.
Non essendo esperto in materia chiedo se, dato la legge Bersani, l’estinzione anticipata è soggetta alla penale.
grazie
Matteo

Risposta: la risposta al quesito è stata già fornito con il post del 13/11/2007, alla cui lettura si rimanda. In sintesi:  a partire dal 2 Febbraio 2007, sono state abolite le penali di estinzione anticipata totale o parziale sui mutui contratti (con finanziarie, banche o enti previdenziali) per l’acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione o allo svolgimento della propria attività economica o professionale da parte di persone fisiche.

In caso di estinzione anticipata, totale o parziale, dei mutui stipulati prima del 2 Febbraio 2007 (acquisto prima casa) o prima del 3 aprile 2007 (acquisto o ristrutturazione di unità immobiliare adibite ad abitazione, o allo svolgimento della propria attività), la penale è dovuto nell’importo massimo fissato dall’Accordo ABI-Associazioni dei consumatori siglato il 2/5/2007:  le penali stabilite dall’accordo sono le seguenti:

a) Mutuo a tasso variabile:

  • 0,50 % penale soglia
  • 0,20 % nel terzultimo anno di ammortamento del mutuo
  • 0,00 % negli ultimi due anni di ammortamento del mutuo

b) Mutuo a tasso fisso stipulato antecedentemente all’anno 2001

  • 0,50 % penale soglia
  • 0,20 % nel terzultimo anno di ammortamento del mutuo
  • 0,00 % negli ultimi due anni di ammortamento del mutuo

c) Mutuo a tasso fisso stipulato nel 2001

  • 1,90 % nella prima metà del periodo di ammortamento del mutuo
  • 1,50 % nella seconda metà del periodo di ammortamento del mutuo
  • 0,20 % nel terzultimo anno di ammortamento del mutuo
  • 0,00 % negli ultimi due anni di ammortamento del mutuo

d) Mutuo a tasso misto stipulato prima del 2001

  • 0,50 % penale soglia
  • 0,20 % nel terzultimo anno di ammortamento del mutuo
  • 0,00 % negli ultimi due anni di ammortamento del mutuo

e) Mutuo a tasso misto stipulato dal 2001

e1) che prevedono variazione del tasso con cadenze periodiche pari o inferiori ai due anni

  • 0,50 % penale soglia
  • 0,20 % nel terzultimo anno di ammortamento del mutuo
  • 0,00 % negli ultimi due anni di ammortamento del mutuo

e2) che prevedono variazione del tasso con cadenze periodiche superiori ai due anni

se il tasso è variabile al momento dell’estinzione:

  • 0,50 % penale soglia
  • 0,20 % nel terzultimo anno di ammortamento del mutuo
  • 0,00 % negli ultimi due anni di ammortamento del mutuo

se il tasso è fisso al momento dell’estinzione:

  • 1,90 % nella prima metà del periodo di ammortamento del mutuo
  • 1,50 % nella seconda metà del periodo di ammortamento del mutuo
  • 0,20 % nel terzultimo anno di ammortamento del mutuo
  • 0,00 % negli ultimi due anni di ammortamento del mutuo


Il periodo di ammortamento da considerare (ai fini dell’applicazione delle misure massime delle penali 1,90 e 1,50) è circoscritta alla parte dello stesso regolata a tasso fisso, vigente al momento dell’estinzione anticipata del mutuo.

Clausole di salvaguardia:  nel caso in cui il contratto di mutuo preveda penali pari o inferiori alle misure massime stabilite dall’accordo, bisognerà applicare le seguenti riduzioni:

  • Mutui a tasso variabile / mutui a tasso fisso stipulati prima del 2001: riduzione 0,20 %
  • Mutui a tasso fisso stipulati dal 2001:
  • se la penale contrattuale è pari o superiore a 1,25 %: riduzione 0,20 %
  • se la penale contrattuale è inferiore a 1,25 %: riduzione 0,15 %.

Archiviato in:Contratti Contrassegnato con: banca, estinzione, Mutuo, penale

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