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Obbligazione solidale e regresso

Ti trovi qui: Home / Contratti / Obbligazione solidale e regresso

23/02/2009 da //  by Simone Falusi Lascia un commento

creditoweb1Premetto che sono separato, avendo la casa cointestata e mutuo solidale al 50% se io non pago la rata del mutuo l’ex coniuge può farmi una ingiunzione o in qualche modo citarmi in giudizio per farsi rendere la parte che lei a pagato diciamo per me?? in poche parole a che guai vado incontro.
Franco 

Risposta:  l’obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all’adempimento per la totalità e l’adempimento da parte di uno libera gli altri (art. 1292 c.c.). Nei rapporti interni l’obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori, salvo che sia stata contratta nell’interesse esclusivo di alcuno di essi.Le parti di ciascuno si presumono uguali, se non risulta diversamente.

Il debitore in solido che ha pagato l’intero debito ha diritto di regresso verso gli altri condebitori, così stabilisce l’art. 1299 c.c.. Pertanto, Sua moglie, costretta a pagare l’intera rata del mutuo, può agire in giudizio contro di Lei per recuperare la sua quota parte.

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