Cassazione civile, sez. III, sentenza n. 18889/08
La società di intermediazione che non è iscritta nel ruolo degli agenti di affari di mediazione non può pretendere la provvigione. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza del 10 luglio 2008 n. 18889, che ha precisato come in tema di mediazione, qualora l’attività di intermediazione sia svolta in forma societaria, l’obbligo di iscrizione nell’apposito ruolo grava in primo luogo sulla società in quanto tale ed anche sui suoi legali rappresentanti, sul preposto a tale ramo d’attività e sugli ausiliari che svolgono l’attività mediatoria per conto della società, i quali tutti dovranno possedere i requisiti previsti dalla legge n. 39 del 1989. Conseguentemente non è sufficiente, la fine del sorgere al diritto alla provvigione in capo alla società non iscritta nell’apposito ruolo che abbia esercitato attività di mediazione, il fatto che il suo legale rappresentante sia iscritto nel ruolo dei mediatori come persona fisica, in quanto ciò non lo abilita a svolgere l’attività di mediazione e a percepire la provvigione in nome proprio e non anche in nome della società, con conseguente obbligo di restituire la provvigione percepita in capo al soggetto non iscritto.