• Menu
  • Skip to right header navigation
  • Passa alla navigazione primaria
  • Skip to secondary navigation
  • Passa al contenuto principale
  • Passa alla barra laterale primaria

avvocatoblog

il blog dello Studio Legale Falusi

  • HOME
  • INVIA UN QUESITO
  • CONSULENZA
  • TEMI
    • Famiglia
      • Separazione e Divorzio
    • Successioni
    • Risarcimento danni
    • Locazioni
    • Proprietà e Condominio
      • Ipoteca
    • Lavoro
    • Contratti
    • Avvocati
  • COLLABORA
  • CHI SONO
  • falusi.it
  • Search
  • HOME
  • INVIA UN QUESITO
  • CONSULENZA
  • TEMI
    • Famiglia
      • Separazione e Divorzio
    • Successioni
    • Risarcimento danni
    • Locazioni
    • Proprietà e Condominio
      • Ipoteca
    • Lavoro
    • Contratti
    • Avvocati
  • COLLABORA
  • CHI SONO
  • falusi.it
  • Search
  • Famiglia e Successioni
    • Separazione e Divorzio
    • Successioni
  • Locazioni
  • Proprietà e Condominio
    • Ipoteca
  • Risarcimento danni
  • Lavoro
  • Altro
  • Cookie Policy (UE)
  • Informazioni
  • Famiglia e Successioni
    • Separazione e Divorzio
    • Successioni
  • Locazioni
  • Proprietà e Condominio
    • Ipoteca
  • Risarcimento danni
  • Lavoro
  • Altro

Locazioni: contratto di natura transitoria e residenza del conduttore

Home » Locazioni: contratto di natura transitoria e residenza del conduttore

29/10/2013 da //  by Simone Falusi 4 commenti

casaHo un appartamento con tre camere, che affitto a tre persone con contratti distinti di natura transitoria (Legge n. 431/1998). Se una delle inquiline volesse prendere la residenza nell’appartamento, potrei comunque affittare le altre due stanze? Il fatto che prenda la residenza può crearmi qualche vincolo? Grazie

Risposta: i contratti di locazione ad uso abitativo di natura transitoria sono previsti dall’art. 5 comma 1 della legge 431/98 ed hanno durata non inferiore ad un mese e non superiore a diciotto mesi. Questa tipologia di contratto può essere stipulata in presenza di particolari esigenze dei conduttori o dei proprietari (es. mobilità per lavoro). Peraltro l’esigenza della transitorietà deve essere individuata nel testo del contratto e provata attraverso documentazione da allegare al contratto stesso.

Quindi la legge consente il ricorso a questo tipo di contratti di locazione (di durata inferiore a quelli “ordinari”) solo quando si tratta di soddisfare specifici bisogni delle parti; in particolare ed il più delle volte si ricorre a questa forma contrattuale per soddisfare delle esigenze abitative transitorie e momentanee del conduttore. La natura transitoria sussiste ad esempio quando l’abitazione del conduttore, in quanto eccezionale e temporanea, comporti una sua permanenza soltanto precaria o sussidiaria nell’immobile locato.

Da quanto sopra si può quindi intuire che il conduttore non può prendere la residenza nell’immobile preso in locazione con contratto di natura transitorio.

Infatti, se è vero che solo in presenza di specifiche esigenze temporanee di abitazione è possibile ricorrere a quelle tipologie contrattuali che derogano al regime ordinario delle locazioni, è altrettanto vero che la residenza  – per definizione normativa – è il luogo in cui la persona ha la “dimora abituale” Art. 43 del Codice Civile). Il carattere di abitualità della dimora, proprio della residenza, non può conciliarsi con il carattere  “precario” e “temporaneo” della locazione di natura transitoria.

Pertanto ritengo che non solo non è possibile per il conduttore trasferire la residenza nell’immobile oggetto della locazione transitoria, ma non è neppure possibile stipulare un contratto ad uso abitativo di natura transitoria quando il conduttore abbia la residenza nel medesimo luogo in cui si trova l’immobile locato.

Archiviato in:Contratti, Locazioni Contrassegnato con: conduttore, locatore, locazione, locazioni transitorie

Post precedente: « Locazioni: il conduttore può autoridursi il canone?
Post successivo: Possono costringermi a pagare i debiti del genitore? »

Interazioni del lettore

Commenti

  1. Avv. Davide Radoani

    12/05/2020 alle 17:16

    Concordo coi commentatori. Se il termine per richiedere il trasferimento di residenza è di 20 giorni, è evidente che, vista la durata di 18 mesi del contratto di locazione transitorio, non spostandola ci si ritroverebbe ad avere una residenza non più aggiornata. Nel concetto di dimora abituale, infatti, non si vede perché non possa ricadere il luogo in cui si trascorreranno i 18 mesi successivi. Il conduttore ben potrebbe non avere disponibilità di alcun altro immobile e quindi, pur transitoriamente, quella sarebbe la sua dimora abituale.
    Non trasferirla significherebbe incorrere nella relativa sanzione amministrative e, in ogni caso, il locatore non avrebbe alcun danno e quindi nessun interesse a impedire il trasferimento di residenza. Che la presa della residenza sia di ostacolo allo sfratto è una vecchia leggenda.

    Rispondi
  2. Marco

    12/05/2020 alle 9:08

    Non concordo. La residenza è il luogo in cui la persona ha la dimora abituale, nel momento considerato; luogo nel quale può comunque decidere di permanere o meno.
    Se io avessi un contratto transitorio per 10 mesi e per 10 mesi vivo in quell’immobile allora non potrei avere la residenza da nessuna parte?? Eppure c’è l’obbligo di dichiararla ed il diritto di ottenerla.

    In che modo una clausola contrattuale può prevaricare il legislatore?
    E sopratutto qual’è l’articolo e la norma di legge che stabilisce l’impossibilità di prendere residenza in un immobile con contratto transitorio?

    Rispondi
  3. Davide

    28/08/2014 alle 9:52

    D’accordo con anonimo. Anche perché non vedo come potrebbe opporsi il proprietario al cambio di residenza, cambio nei confronti del quale non nutre alcun interesse.

    Rispondi
  4. Anonimo

    29/10/2013 alle 13:44

    Ho alcune perplessità circa la non possibilità di prendere la residenza in un immobile locato ai sensi dell’art. 5 comma1. Se è chiaro il concetto di “temoraneità”, il lmite di 18 mesi è tale da comprendere un lasso di tempo alquanto significativo, percui è personalmente non vedo preclusioni nell’art. 43 del CC, che parla di dimora abituale ma non fissa limiti di tempo. A mio parere, la questione è strettamente legata alla durata dellla locazione: se è fuor di dubbio che sino ad un tempo indicativamente di 6 mesi non possa considerarsi dimora abituale, periodi superiori sino a 18 mesi non dovrebbero creare preclusioni. Si pensi a chi per motivi di lavoro debba spostarsi con una certa frequenza, ad esempio un anno,: la sua dimora abituale potrebbe variare continuamente e sarebbe posto dunque nelle condizioni di non poter cambiare residenza? Con conseguenze sui contratti di somministrazione di energia elettrica, iscrizione nelle liste elettorali, assistenza sanitaria, tutti elementi questi che lo dovrebbero mantenere vincolato alla sua “originaria” residenza, magari distante centinaia di chilometri?

    Rispondi

Lascia un commento Annulla risposta

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Barra laterale primaria

Studio legale falusi

INVIA IL TUO QUESITO

COMMENTI DEGLI UTENTI

  • Giovanni su Contratto di acquisto auto e ripensamento
  • Emanuela su Se l’impresa che mi ristruttura la casa danneggia il vicino chi paga i danni?
  • Luigi Menichetti su Se il costruttore non rilascia la polizza decennale postuma
  • eugenio lazzari su La garanzia per i vizi nella vendita di un immobile
  • Francesco Schiraldi su Resa dei conti alla fine della convivenza: quando la coppia di fatto si separa si ha diritto alla restituzione delle spese fatte?
  • Simmaco su Acquisto di un autoveicolo e recesso.
  • Giuseppe su Affitto di un locale ad uso deposito e durata del contratto
  • Luigi cantone su Locatore e conduttore: chi paga l’allacciamento delle utenze?
  • Luigi cantone su Locatore e conduttore: chi paga l’allacciamento delle utenze?
  • Simone Falusi su Affitto di un locale ad uso deposito e durata del contratto

Iscriviti al Blog

Unisciti agli altri iscritti per ricevere i nostri articoli ed altri contenuti riservati agli iscritti. E' GRATIS e senza Spam!

>>> Controlla ora la tua posta in entrata o la cartella spam per confermare la tua iscrizione.

Articoli in primo piano

La garanzia per i vizi nella vendita di un immobile

Ho acquistato casa a febbraio, ma vivo effettivamente qui da un mese. In questi …

Incidente stradale: quali sono i tempi per la liquidazione dei danni?

In caso di incidente d'auto vorrei sapere quali sono i tempi previsti per la …

Come si calcola il risarcimento del danno biologico (di lieve entità) negli incidenti stradali

Salve! ho avuto un incidente stradale. ho riportato trauma cervico dorsale 10 …

I beni del convivente del debitore possono essere colpiti dal pignoramento?

La mia ragazza, che ha preso residenza nella casa di mia proprietà' e con la …

Locazione di immobile ad uso commerciale e recesso del conduttore

Salve, sono proprietaria di un immobile locato per uso commerciale e per un …

COLLABORA CON IL BLOG

collaborazione

Le guide di Avvocatoblog

guida-danni-incidenti-stradali

Subscribe in a reader
  • Cookie Policy (UE)
  • Informazioni

Copyright © 2023 · Avvocatoblog by Studio Legale Falusi Viale della Repubblica n. 153, 59100 Prato, Tel. 05741823351 - P. Iva 01825810979

avvocatoblog
Gestisci Consenso Cookie
Per fornire le migliori esperienze, utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare e/o accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie ci permetterà di elaborare dati come il comportamento di navigazione o ID unici su questo sito. Non acconsentire o ritirare il consenso può influire negativamente su alcune caratteristiche e funzioni.
Funzionale Sempre attivo
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono strettamente necessari al fine legittimo di consentire l'uso di un servizio specifico esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente, o al solo scopo di effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica.
Preferenze
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono necessari per lo scopo legittimo di memorizzare le preferenze che non sono richieste dall'abbonato o dall'utente.
Statistiche
L'archiviazione tecnica o l'accesso che viene utilizzato esclusivamente per scopi statistici. L'archiviazione tecnica o l'accesso che viene utilizzato esclusivamente per scopi statistici anonimi. Senza un mandato di comparizione, una conformità volontaria da parte del vostro Fornitore di Servizi Internet, o ulteriori registrazioni da parte di terzi, le informazioni memorizzate o recuperate per questo scopo da sole non possono di solito essere utilizzate per l'identificazione.
Marketing
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono necessari per creare profili di utenti per inviare pubblicità, o per tracciare l'utente su un sito web o su diversi siti web per scopi di marketing simili.
Gestisci opzioni Gestisci servizi Gestisci fornitori Per saperne di più su questi scopi
Visualizza le preferenze
{title} {title} {title}