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Home » Locazioni: contratto di natura transitoria e residenza del conduttore

29/10/2013 da Simone Falusi Lascia un commento

Locazioni: contratto di natura transitoria e residenza del conduttore

casaHo un appartamento con tre camere, che affitto a tre persone con contratti distinti di natura transitoria (Legge n. 431/1998). Se una delle inquiline volesse prendere la residenza nell’appartamento, potrei comunque affittare le altre due stanze? Il fatto che prenda la residenza può crearmi qualche vincolo? Grazie

Risposta: i contratti di locazione ad uso abitativo di natura transitoria sono previsti dall’art. 5 comma 1 della legge 431/98 ed hanno durata non inferiore ad un mese e non superiore a diciotto mesi. Questa tipologia di contratto può essere stipulata in presenza di particolari esigenze dei conduttori o dei proprietari (es. mobilità per lavoro). Peraltro l’esigenza della transitorietà deve essere individuata nel testo del contratto e provata attraverso documentazione da allegare al contratto stesso.

Quindi la legge consente il ricorso a questo tipo di contratti di locazione (di durata inferiore a quelli “ordinari”) solo quando si tratta di soddisfare specifici bisogni delle parti; in particolare ed il più delle volte si ricorre a questa forma contrattuale per soddisfare delle esigenze abitative transitorie e momentanee del conduttore. La natura transitoria sussiste ad esempio quando l’abitazione del conduttore, in quanto eccezionale e temporanea, comporti una sua permanenza soltanto precaria o sussidiaria nell’immobile locato.

Da quanto sopra si può quindi intuire che il conduttore non può prendere la residenza nell’immobile preso in locazione con contratto di natura transitorio. Infatti, se è vero che solo in presenza di specifiche esigenze temporanee di abitazione è possibile ricorrere a quelle tipologie contrattuali che derogano al regime ordinario delle locazioni, è altrettanto vero che la residenza  – per definizione normativa – è il luogo in cui la persona ha la “dimora abituale” Art. 43 del Codice Civile). Il carattere di abitualità della dimore, proprio della residenza, non può conciliarsi con il carattere  “precario” e “temporaneo” della locazione di natura transitoria.

Pertanto ritengo che non solo non è possibile per il conduttore trasferire la residenza nell’immobile oggetto della locazione transitoria, ma non è neppure possibile stipulare un contratto ad uso abitativo di natura transitoria quando il conduttore abbia la residenza nel medesimo luogo in cui si trova l’immobile locato.

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Commenti

  1. Davide dice

    28/08/2014 a 9:52

    D’accordo con anonimo. Anche perché non vedo come potrebbe opporsi il proprietario al cambio di residenza, cambio nei confronti del quale non nutre alcun interesse.

    Rispondi
  2. Anonimo dice

    29/10/2013 a 13:44

    Ho alcune perplessità circa la non possibilità di prendere la residenza in un immobile locato ai sensi dell’art. 5 comma1. Se è chiaro il concetto di “temoraneità”, il lmite di 18 mesi è tale da comprendere un lasso di tempo alquanto significativo, percui è personalmente non vedo preclusioni nell’art. 43 del CC, che parla di dimora abituale ma non fissa limiti di tempo. A mio parere, la questione è strettamente legata alla durata dellla locazione: se è fuor di dubbio che sino ad un tempo indicativamente di 6 mesi non possa considerarsi dimora abituale, periodi superiori sino a 18 mesi non dovrebbero creare preclusioni. Si pensi a chi per motivi di lavoro debba spostarsi con una certa frequenza, ad esempio un anno,: la sua dimora abituale potrebbe variare continuamente e sarebbe posto dunque nelle condizioni di non poter cambiare residenza? Con conseguenze sui contratti di somministrazione di energia elettrica, iscrizione nelle liste elettorali, assistenza sanitaria, tutti elementi questi che lo dovrebbero mantenere vincolato alla sua “originaria” residenza, magari distante centinaia di chilometri?

    Rispondi

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