• Menu
  • Skip to right header navigation
  • Passa alla navigazione primaria
  • Skip to secondary navigation
  • Passa al contenuto principale
  • Passa alla barra laterale primaria

avvocatoblog

il blog dello Studio Legale Falusi

  • HOME
  • INVIA UN QUESITO
  • CONSULENZA
  • TEMI
    • Famiglia
      • Separazione e Divorzio
    • Successioni
    • Risarcimento danni
    • Locazioni
    • Proprietà e Condominio
      • Ipoteca
    • Lavoro
    • Contratti
    • Avvocati
  • COLLABORA
  • CHI SONO
  • falusi.it
  • Search
  • HOME
  • INVIA UN QUESITO
  • CONSULENZA
  • TEMI
    • Famiglia
      • Separazione e Divorzio
    • Successioni
    • Risarcimento danni
    • Locazioni
    • Proprietà e Condominio
      • Ipoteca
    • Lavoro
    • Contratti
    • Avvocati
  • COLLABORA
  • CHI SONO
  • falusi.it
  • Search
  • Famiglia e Successioni
    • Separazione e Divorzio
    • Successioni
  • Locazioni
  • Proprietà e Condominio
    • Ipoteca
  • Risarcimento danni
  • Lavoro
  • Altro
  • Cookie Policy (UE)
  • Informazioni
  • Famiglia e Successioni
    • Separazione e Divorzio
    • Successioni
  • Locazioni
  • Proprietà e Condominio
    • Ipoteca
  • Risarcimento danni
  • Lavoro
  • Altro

Immobili: vendita a corpo o a misura

Home » Immobili: vendita a corpo o a misura

03/07/2008 da //  by Simone Falusi 1 commento

Salve, che tutela hanno i compratori di case su carta quando alla consegna dell’ appartamento si rendono conto che la metratura utile o calpestabile e’ di molto inferiore a quella promessa dal venditore?
Purtroppo capita che alcuni venditori senza scrupoli ti dicano verbalmente che la casa che verra’ costruita avra’ una certa metratura UTILE o CALPESTABILE (che poi e’ l’ unica che interessa al compratore), ma tutti i documenti intercorsi tra le parti fanno riferimento solo ed esclusivamente alla metratura commerciale dell’ immobile pertanto quando ti ritrovi ad avere un appartamento con 20mq in meno rispetto a quello promesso a voce dal venditore, quali strumenti si hanno per ottenere un indennizzo o risolvere il contratto di compravendita?

Un’ altra domanda: E’ ancora legale la vendita a corpo?

Grazie

30/6/2008 | Emanuela (via email)

Risposta: la vendita a corpo è certamente “legale” ed è anche quella più diffusa. Ora, nei casi in cui il prezzo è determinato in relazione al corpo dell’immobile e non alla sua misura, sebbene questa sia stata indicata (vendita a corpo), non si fa luogo a diminuzione o a supplemento di prezzo, salvo che la misura reale sia inferiore o superiore di un ventesimo rispetto a quella indicata nel contratto. Nel caso in cui dovrebbe pagarsi un supplemento di prezzo, il compratore ha la scelta di recedere dal contratto o di corrispondere il supplemento (art. 1538 c.c.). Diversamente, quando un determinato immobile è venduto con l’indicazione della sua misura e per un prezzo stabilito in ragione di un tanto per ogni unità di misura (vendita a misura), il compratore ha diritto a una riduzione, se la misura effettiva dell’immobile è inferiore a quella indicata nel contratto. Se la misura risulta superiore a quella indicata nel contratto, il compratore deve corrispondere il supplemento del prezzo, ma ha facoltà di recedere dal contratto qualora l’eccedenza oltrepassi la ventesima parte della misura dichiarata.

Quindi il criterio fondamentale di distinzione tra i due tipi di vendita sta in ciò che nella vendita a misura la determinazione dei confini della cosa venduta è effettuata attraverso la misurazione, mentre la vendita a corpo è caratterizzata dalla determinazione e delimitazione del bene in modo che esso resti identificato indipendentemente dalla misura. Nella vendita a corpo il prezzo non ha alcuna stretta relazione con l’estensione dell’immobile ancorché essa sia stata indicata dalle parti; tuttavia, in questo tipo di vendita, la menzione nel contratto della misura dell’immobile costituisce, nella previsione dell’art. 1538 c.c., un elemento cui la norma stessa , ricorrendo certi presupposti di carattere oggettivo (misura reale del bene inferiore o superiore di un ventesimo rispetto a quella indicata in contratto), attribuisce importanza al fine della possibilità di chiedere la rettifica del prezzo, che può essere ritenuta esclusa solo nel caso in cui, dalla interpretazione del contratto, risulti che le parti abbiano inteso derogare alla norma stessa, escludendone l’applicabilità, per avere esse considerato irrilevante del tutto l’effettiva estensione dell’immobile, quale che esso sia.

In sintesi occorre fare riferimento a ciò che è scritto nel contratto: se nel contratto è stata pattuita una vendita a corpo con indicazione della “metratura commerciale” e questa non risulti essere inferiore di almeno un ventesimo a quella effettiva, l’acquirente non ha diritto ad una riduzione del prezzo.

Archiviato in:Contratti Contrassegnato con: vendita a corpo, vendita a misura, vendita immobile

Post precedente: « Divorzio e pensione di reversibilità
Post successivo: Locazioni: il conduttore risponde dei danni provocati a terzi dalle parti del bene locato. »

Interazioni del lettore

Commenti

  1. Stefano

    01/05/2019 alle 17:27

    Buon giorno, ho acquistato un posto auto in un seminterrato con la clausola vendita a corpo e non a misura, delimitato da due strisce bianche per terra che vanno ad affiancare i pilastri di destra e sinistra!ora ho deciso di chiudere il posto auto e i condomini si lamentano dicendo che devo chiudere da metà pilastro..premetto che nel contratto non si parla di strisce bianche che lo distinguono dagli altri..

    Rispondi

Lascia un commento Annulla risposta

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Barra laterale primaria

Studio legale falusi

INVIA IL TUO QUESITO

COMMENTI DEGLI UTENTI

  • Simone Falusi su Affitto di un locale ad uso deposito e durata del contratto
  • Giuseppe su Affitto di un locale ad uso deposito e durata del contratto
  • Anonimo su Prescrizione del credito e prescrizione dell’ipoteca
  • Nicoletta Tritto su Prescrizione del credito e prescrizione dell’ipoteca
  • ALESSANDRO su L’ estinzione dell’ipoteca dopo 20 anni e la sua cancellazione
  • Fiorenza su Come si calcola il risarcimento del danno biologico (di lieve entità) negli incidenti stradali
  • Alfredo Sirigatti su Separazioni coniugi: i rischi del pagamento in contanti e senza ricevuta del contributo di mantenimento
  • Simone Falusi su Vendita dell’immobile locato e restituzione del deposito cauzionale.
  • giovanni su Vendita dell’immobile locato e restituzione del deposito cauzionale.
  • Alberto su Locazioni: l’affitto del locale ad uso deposito.

Iscriviti al Blog

Unisciti agli altri iscritti per ricevere i nostri articoli ed altri contenuti riservati agli iscritti. E' GRATIS e senza Spam!

>>> Controlla ora la tua posta in entrata o la cartella spam per confermare la tua iscrizione.

Articoli in primo piano

La garanzia per i vizi nella vendita di un immobile

Ho acquistato casa a febbraio, ma vivo effettivamente qui da un mese. In questi …

Incidente stradale: quali sono i tempi per la liquidazione dei danni?

In caso di incidente d'auto vorrei sapere quali sono i tempi previsti per la …

Come si calcola il risarcimento del danno biologico (di lieve entità) negli incidenti stradali

Salve! ho avuto un incidente stradale. ho riportato trauma cervico dorsale 10 …

I beni del convivente del debitore possono essere colpiti dal pignoramento?

La mia ragazza, che ha preso residenza nella casa di mia proprietà' e con la …

Locazione di immobile ad uso commerciale e recesso del conduttore

Salve, sono proprietaria di un immobile locato per uso commerciale e per un …

COLLABORA CON IL BLOG

collaborazione

Le guide di Avvocatoblog

guida-danni-incidenti-stradali

Subscribe in a reader
  • Cookie Policy (UE)
  • Informazioni

Copyright © 2023 · Avvocatoblog by Studio Legale Falusi Viale della Repubblica n. 153, 59100 Prato, Tel. 05741823351 - P. Iva 01825810979

avvocatoblog
Gestisci Consenso Cookie
Per fornire le migliori esperienze, utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare e/o accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie ci permetterà di elaborare dati come il comportamento di navigazione o ID unici su questo sito. Non acconsentire o ritirare il consenso può influire negativamente su alcune caratteristiche e funzioni.
Funzionale Sempre attivo
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono strettamente necessari al fine legittimo di consentire l'uso di un servizio specifico esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente, o al solo scopo di effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica.
Preferenze
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono necessari per lo scopo legittimo di memorizzare le preferenze che non sono richieste dall'abbonato o dall'utente.
Statistiche
L'archiviazione tecnica o l'accesso che viene utilizzato esclusivamente per scopi statistici. L'archiviazione tecnica o l'accesso che viene utilizzato esclusivamente per scopi statistici anonimi. Senza un mandato di comparizione, una conformità volontaria da parte del vostro Fornitore di Servizi Internet, o ulteriori registrazioni da parte di terzi, le informazioni memorizzate o recuperate per questo scopo da sole non possono di solito essere utilizzate per l'identificazione.
Marketing
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono necessari per creare profili di utenti per inviare pubblicità, o per tracciare l'utente su un sito web o su diversi siti web per scopi di marketing simili.
Gestisci opzioni Gestisci servizi Gestisci fornitori Per saperne di più su questi scopi
Visualizza le preferenze
{title} {title} {title}