• Menu
  • Skip to right header navigation
  • Passa alla navigazione primaria
  • Skip to secondary navigation
  • Passa al contenuto principale
  • Passa alla barra laterale primaria

avvocatoblog

il blog dello Studio Legale Falusi

  • HOME
  • INVIA UN QUESITO
  • CONSULENZA
  • TEMI
    • Famiglia
      • Separazione e Divorzio
    • Successioni
    • Risarcimento danni
    • Locazioni
    • Proprietà e Condominio
      • Ipoteca
    • Lavoro
    • Contratti
    • Avvocati
  • COLLABORA
  • CHI SONO
  • falusi.it
  • Search
  • HOME
  • INVIA UN QUESITO
  • CONSULENZA
  • TEMI
    • Famiglia
      • Separazione e Divorzio
    • Successioni
    • Risarcimento danni
    • Locazioni
    • Proprietà e Condominio
      • Ipoteca
    • Lavoro
    • Contratti
    • Avvocati
  • COLLABORA
  • CHI SONO
  • falusi.it
  • Search
  • Famiglia e Successioni
    • Separazione e Divorzio
    • Successioni
  • Locazioni
  • Proprietà e Condominio
    • Ipoteca
  • Risarcimento danni
  • Lavoro
  • Altro
  • Cookie Policy (UE)
  • Informazioni
  • Famiglia e Successioni
    • Separazione e Divorzio
    • Successioni
  • Locazioni
  • Proprietà e Condominio
    • Ipoteca
  • Risarcimento danni
  • Lavoro
  • Altro

Se l’impresa che mi ristruttura la casa danneggia il vicino chi paga i danni?

Home » Se l’impresa che mi ristruttura la casa danneggia il vicino chi paga i danni?

12/02/2014 da //  by Simone Falusi 1 commento

lavoriRacconto il fatto. Tempo fa ho ricevuto una lettera dal proprietario del magazzino che sta sotto la mia abitazione il quale lamentava che, a seguito di lavori di installazione di una vasca da bagno da me eseguiti, nel suo locale si sarebbero verificate delle infiltrazioni. Mi ha chiamato in giudizio ed il mio avvocato ha chiamato, a sua volta, la ditta che mi aveva installato la vasca. Il giudice mi ha condannato in quanto ha ritenuto prescritta l’azione di garanzia nei confronti della ditta. Questa sentenza non mi pare giusta. Potrebbe darmi il suo parere?

Risposta: quando hai incaricato la ditta di installare la vasca da bagno hai concluso un contratto di appalto. Ebbene le norme sull’appalto prevedono che l’appaltatore (la ditta) è, di norma, tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi dell’opera.  Questo significa che se l’appaltatore non fa bene il suo lavoro tu puoi chiedere alla ditta di eliminare i vizi o le difformità dell’opera oppure una riduzione del prezzo oltreché di risarcire i danni subiti. Tuttavia perché questa garanzia operi, occorre rispettare termini rigorosi: l’art. 1667 cod. civ. (1) prevede infatti che il committente deve denunciare all’appaltatore le difformità o i vizi entro 60 giorni dalla scoperta, e questo è un termine di decadenza: ciò implica che una volta che il termine è decorso senza che io abbia segnalato all’appaltatore la presenza di vizi o difformità, non posso più avvalermi della garanzia. L’art. 1667 c.c. prevede poi un ulteriore termine di prescrizione dell’azione: una volta segnalato nei 60 giorni dalla scoperta il vizio o la difformità dell’opera, il committente dovrà agire in giudizio contro l’appaltatore entro 2 anni dalla consegna dell’opera.

Nel caso in questione penso che il giudice ha respinto la tua domanda nei confronti dell’impresa appaltatrice in quanto la segnalazione a quest’ultima dell’errata installazione della vasca da bagno è avvenuta dopo che era decorso il termine di 60 giorni (decorrente da quando hai scoperto l’esistenza delle infiltrazioni). Se così è il giudice non ha fatto altro che applicare la legge….dura lex…

————————–

1) Art. 1667 cod. civ.:“1. L’ appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell’ opera. La garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l’ opera e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili, purché, in questo caso, non siano stati in mala fede taciuti dall’ appaltatore.
2. Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare all’ appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta. La denunzia non è necessaria se l’ appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati.
3. L’ azione contro l’ appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell’ opera. Il committente convenuto per il pagamento può sempre far valere la garanzia, purché le difformità o i vizi siano stati denunziati entro sessanta giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi i due anni dalla consegna”

Archiviato in:Contratti Contrassegnato con: appalto, responsabilità, responsabilità appaltatore

Post precedente: « Locazione: a chi spetta riparare la serranda?
Post successivo: Termine per stipulare il rogito »

Interazioni del lettore

Commenti

  1. Elena Vella

    14/09/2022 alle 17:47

    Non ho ben chiara la tempistica di decorrenza dei termini per la richiesta di risarcimento e come viene quantificato
    Il 29 gennaio ho sostituito la caldaia di un mio appartamento. La ditta ha eseguito il lavaggio dei termosifoni utilizzando un tubo di scarico adiacente alla caldaia, tale scarico è risultato otturato e l’acqua si è riversata nei lavelli della cucina della vicina di appartamento allagando parte della stessa cucina.
    La signora ha impedito a noi proprietari e agli operai della ditta di entrare ad aiutarla
    Oggi 14 settembre abbiamo ricevuto la lettera di un suo avvocato che ci chiede il risarcimento del danno quantificato in 2500€ + 300€ al suo avvocato
    Chiaramente non siamo a conoscenza del danno che possa aver causato tale inconveniente

    Rispondi

Lascia un commento Annulla risposta

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Barra laterale primaria

Studio legale falusi

INVIA IL TUO QUESITO

COMMENTI DEGLI UTENTI

  • Simone Falusi su Affitto di un locale ad uso deposito e durata del contratto
  • Giuseppe su Affitto di un locale ad uso deposito e durata del contratto
  • Anonimo su Prescrizione del credito e prescrizione dell’ipoteca
  • Nicoletta Tritto su Prescrizione del credito e prescrizione dell’ipoteca
  • ALESSANDRO su L’ estinzione dell’ipoteca dopo 20 anni e la sua cancellazione
  • Fiorenza su Come si calcola il risarcimento del danno biologico (di lieve entità) negli incidenti stradali
  • Alfredo Sirigatti su Separazioni coniugi: i rischi del pagamento in contanti e senza ricevuta del contributo di mantenimento
  • Simone Falusi su Vendita dell’immobile locato e restituzione del deposito cauzionale.
  • giovanni su Vendita dell’immobile locato e restituzione del deposito cauzionale.
  • Alberto su Locazioni: l’affitto del locale ad uso deposito.

Iscriviti al Blog

Unisciti agli altri iscritti per ricevere i nostri articoli ed altri contenuti riservati agli iscritti. E' GRATIS e senza Spam!

>>> Controlla ora la tua posta in entrata o la cartella spam per confermare la tua iscrizione.

Articoli in primo piano

La garanzia per i vizi nella vendita di un immobile

Ho acquistato casa a febbraio, ma vivo effettivamente qui da un mese. In questi …

Incidente stradale: quali sono i tempi per la liquidazione dei danni?

In caso di incidente d'auto vorrei sapere quali sono i tempi previsti per la …

Come si calcola il risarcimento del danno biologico (di lieve entità) negli incidenti stradali

Salve! ho avuto un incidente stradale. ho riportato trauma cervico dorsale 10 …

I beni del convivente del debitore possono essere colpiti dal pignoramento?

La mia ragazza, che ha preso residenza nella casa di mia proprietà' e con la …

Locazione di immobile ad uso commerciale e recesso del conduttore

Salve, sono proprietaria di un immobile locato per uso commerciale e per un …

COLLABORA CON IL BLOG

collaborazione

Le guide di Avvocatoblog

guida-danni-incidenti-stradali

Subscribe in a reader
  • Cookie Policy (UE)
  • Informazioni

Copyright © 2023 · Avvocatoblog by Studio Legale Falusi Viale della Repubblica n. 153, 59100 Prato, Tel. 05741823351 - P. Iva 01825810979

avvocatoblog
Gestisci Consenso Cookie
Per fornire le migliori esperienze, utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare e/o accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie ci permetterà di elaborare dati come il comportamento di navigazione o ID unici su questo sito. Non acconsentire o ritirare il consenso può influire negativamente su alcune caratteristiche e funzioni.
Funzionale Sempre attivo
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono strettamente necessari al fine legittimo di consentire l'uso di un servizio specifico esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente, o al solo scopo di effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica.
Preferenze
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono necessari per lo scopo legittimo di memorizzare le preferenze che non sono richieste dall'abbonato o dall'utente.
Statistiche
L'archiviazione tecnica o l'accesso che viene utilizzato esclusivamente per scopi statistici. L'archiviazione tecnica o l'accesso che viene utilizzato esclusivamente per scopi statistici anonimi. Senza un mandato di comparizione, una conformità volontaria da parte del vostro Fornitore di Servizi Internet, o ulteriori registrazioni da parte di terzi, le informazioni memorizzate o recuperate per questo scopo da sole non possono di solito essere utilizzate per l'identificazione.
Marketing
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono necessari per creare profili di utenti per inviare pubblicità, o per tracciare l'utente su un sito web o su diversi siti web per scopi di marketing simili.
Gestisci opzioni Gestisci servizi Gestisci fornitori Per saperne di più su questi scopi
Visualizza le preferenze
{title} {title} {title}