Avvocatoblog

  • Home
  • Invia un quesito
  • Richiedi una consulenza
  • Argomenti
    • Famiglia
    • Separazione e Divorzio
    • Successioni
    • Risarcimento danni
    • Locazioni
    • Proprietà e Condominio
      • Ipoteca
    • Lavoro
    • Contratti
      • Collaborazioni
    • Avvocati
  • Chi sono
  • falusi.it
Home » Furto dell’auto nel parcheggio e responsabilità

22/04/2009 da Simone Falusi Lascia un commento

Furto dell’auto nel parcheggio e responsabilità

 

parSalve giorno 18 marzo 2009 mi hanno rubato l’auto una fiat punto nuova immatricolata nel 2006, devo ancora pagare delle rate, nel parcheggio dell’università, premetto che l’auto era assicurata al furto, quindi mi chiedo se posso chiedere un risarcimento alla società che gestisce il parcheggio, visto che paghiamo 70 cent con un apposito tagliando che viene fornito al momento dell’ingresso da un addetto al servizio, e visto che è riservato a studenti e docenti, e oltretutto è presente una società di vigilante che gira dalle 08:00 alle 20:00, nel parcheggio si entra tramite un cancello che è sempre aperto che costituisce sia l’entrata che l’uscita, ci sono delle sbarre ma sono sempre alzate, nei cartelli c’è scritto parcheggio riservato a studenti e docenti esporre il proprio taglianto sul parabrezza con annesso libretto universitario o tessera docente.Il parcheggio è tutto recintato, ripeto le uniche vie d’accesso sono i cancelli che servono per accedere o per uscire. Secondo un Vostro parere è possibile richiedere un risarcimento danni e morali per il furto?Ho visto la sentenza della Cassazione riguardo lo stesso argomento è dava parere favorevole al proprietario dell’auto!!Prego mandatemi ulteriori lucidazioni!!
Dopo aver lasciato l’auto in un parcheggio a pagamento, leggi il cartello: “La direzione non risponde degli oggetti lasciati incustoditi nell’auto né dei danni che la stessa possa subire”. Una scritta che fa paura. Ora la Cassazione ha stabilito,
con sentenza 5837/07, che in caso di danni o furti di mezzi custoditi in un parcheggio privato, anche se il gestore ha esposto cartelli di esclusione di ogni responsabilità da parte sua, il proprietario dell’auto va rimborsato.
La Suprema Corte ha confermato la sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Bari, che aveva condannato il padrone di un garage a risarcire con 7.000 euro il padrone di un’auto rubata in sosta.
“L’offerta di prestazione del parcheggio – per i giudici – cui segue l’accettazione attraverso l’immissione del veicolo nell’area, ingenera l’affidamento che in essa sia compresa la custodia, restando irrilevanti eventuali condizioni generali di contratto predisposte dall’impresa che gestisce il parcheggio che escludano un obbligo di custodia poiché – per il modo rapidissimo in cui il contratto si conclude – è legittimo ritenere che tale conoscenza sfugga all’utente”.
E quei cartelli minacciosi “se la rubano, cavoli vostri”? Non valgono. Trattasi “di clausole onerose assolutamente nulle”.
Conclusione: se subisci un danno o un furto, e il parcheggiatore non ti vuole dare un euro, va’ dal Giudice di pace e fa’ ricorso citando quella sentenza.
Grazie

 

Risposta: il contratto di parcheggio di autovetture in un area recintata e protetta è ritenuto un contratto atipico, la cui disciplina deve essere ricavata dalle norme sul deposito,  e scopo del deposito la conservazione della cosa. Il gestore del parcheggio è quindi obbligato a risarire i danni se  la vettura depositata viene sottratta oppurre danneggiata e se egli non fornisce la prova dell’imprevedibilità e dell’inevitabilità dell’evento.

La Cassazione peraltro ha avuto modo di precisare che il contratto di pacheggio non può essere equiparato semplicemente alla locazione d’area di sosta, poichè l’obbligazione principale del parcheggiatore è certamente quella di custodire l’autovettura che il cliente lascia nel parcheggio proprio per evitare di lasciarla in luogo pubblico, con i possibili rischi relativi alla mancanza di un custode. In realtà non è il titolare del parcheggio che consegna l’area al cliente (come dovrebbe essere se si trattasse di locazione), ma esattamente il contrario: è il cliente che consegna la sua automobile al predetto titolare, ricevendone in cambio un documento che lo legittima a riprenderla.

La circostanza, spesso indicata dai gestori del parcheggio per cercare di sottrarsi allaloro resposabilità, che in un parcheggio vengano esposti dei cartelli del tipo “la direzione non risponde dei danni o dei furti”, e quindi che esiste un regolamento che esclude la responsabilità per eventuali furti o danni, è irrilevante. Questo tipo di clausola limitativa delle obbligazioni tipiche del depositario,  deve considerarsi vessatoria, e perciò inefficace se non specificamente approvata per iscritto.

In conclusione, il gestore del parcheggio ha l’obbligo di custodire e, al termine della sosta, restituire la vettura; se non lo fa, perchè la vettura è stata oggetto di furto, ne deve rispondere. Allo stesso modo rispode dei danni subiti dal veicolo in sosta.

Condividi:

  • Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)
  • Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)
  • Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)
  • Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)
  • Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)
  • Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)
  • Clicca per condividere su Skype (Si apre in una nuova finestra)
  • Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)
  • Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Correlati

Archiviato in:Contratti Contrassegnato con: Furto, parcheggio, risarcimento danno

Lascia un commento Annulla risposta

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

Privacy e cookie: Questo sito utilizza cookie. Continuando a utilizzare questo sito web, si accetta l’utilizzo dei cookie.
Per ulteriori informazioni, anche su controllo dei cookie, leggi qui: Informativa sui cookie

Questo è il blog dello Studio Legale Falusi. Puoi postare le tue domane su questioni legali che verranno pubblicate sul blog, se di interesse generale, cliccando qui.

Se ti serve, invece, una consulenza legale professionale allora utilizza i nostri servizi legali che trovi qui.

INVIA IL TUO QUESITO

Sostieni il blog con una donazione

Le guide di Avvocatoblog

guida-danni-incidenti-stradali

Iscriviti al Blog

Unisciti agli altri iscritti per ricevere i nostri articoli ed altri contenuti riservati agli iscritti. E' GRATIS e senza Spam!

>>> Controlla ora la tua posta in entrata o la cartella spam per confermare la tua iscrizione.

Servizi legali

consulenza-legale-base

legal-doc

 

Articoli in primo piano

La garanzia per i vizi nella vendita di un immobile

Ho acquistato casa a febbraio, ma vivo effettivamente qui da un mese. In questi … Continua...

Incidente stradale: quali sono i tempi per la liquidazione dei danni?

In caso di incidente d'auto vorrei sapere quali sono i tempi previsti per la … Continua...

Come si calcola il risarcimento del danno biologico (di lieve entità) negli incidenti stradali

Salve! ho avuto un incidente stradale. ho riportato trauma cervico dorsale 10 … Continua...

COMMENTI DEGLI UTENTI

  • Francesco su Locatore e conduttore: chi paga l’allacciamento delle utenze?
  • Costanza su Incidente stradale: quali sono i tempi per la liquidazione dei danni?
  • PAOLO su Indennità per la perdita dell’avviamento commerciale
  • diego su Ho vinto la causa: quali spese spettano all’avvocato?
  • giovanni su Incidente stradale: quali sono i tempi per la liquidazione dei danni?

Seguimi su Twitter

I miei Cinguettii

Scarica la brouchure dello Studio Legale Falusi

Subscribe in a reader

STUDIO LEGALE FALUSI

Viale della Repubblica n. 153
59100 Prato
Tel. 05741823351
info@falusi.it

Disclaimer

  • Informazioni
  • Privacy e cookies policy

Statistiche del Blog

  • 1.637.507 click

Follow Us

  • Facebook
  • Twitter
  • Google
  • LinkedIn

Copyright © 2021 · Avvocatoblog by Studio Legale Falusi Viale della Repubblica n. 153, 59100 Prato, Tel. 05741823351 - P. Iva 01825810979

loading Annulla
L'articolo non è stato pubblicato, controlla gli indirizzi e-mail!
Verifica dell'e-mail non riuscita. Riprova.
Ci dispiace, il tuo blog non consente di condividere articoli tramite e-mail.