Corte di giustizia europea, sentenza dell’11 giugno 2009
La Corte di giustizia europea ha censurato la legge italiana che disciplina la vendita di un’azienda di cui è stato accertato lo stato di crisi in quanto non garantisce adeguatamente i lavoratori trasferiti. Secondo la Corte, infatti, l’articolo 47, commi 5 e 6 della legge 428/90 non è conforme alla direttiva 2001/23/Ce laddove non garantisce per i lavoratori trasferiti l’operatività dell’articolo 2112 del Codice civile. Escludendo l’applicazione di quest’ultima norma al trasferimento di un’impresa in crisi, i lavoratori perdono il diritto al riconoscimento della loro anzianità, del loro trattamento economico e delle loro qualifiche professionali nonché il diritto a prestazioni di vecchiaia derivanti dal regime di sicurezza sociale legale ed il beneficio del mantenimento, per un periodo minimo di un anno, delle condizioni di lavoro concordate attraverso la contrattazione collettiva. econdo la Corte Ue, l’articolo 47 della legge 428/90 priva puramente e semplicemente i lavoratori, in caso di trasferimento di un’impresa di cui sia stato accertato lo stato di crisi, delle garanzie previste dagli articoli 3 e 4 della direttiva 2001/23 e non limitandosi ad una modifica delle condizioni di lavoro.