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Home » Contratto preliminare e termine per la stipula del rogito

19/02/2009 da Simone Falusi Lascia un commento

Contratto preliminare e termine per la stipula del rogito

titoloBuongiorno,
Nel mese di Dicembre ho sottoscritto un contratto preliminare per l’acquisto di una casa dove mi impegnavo a fare il rogito entro la fine del mese di Gennaio. Purtroppo no riesco a rispettare questa data (sono in attesa dell’approvazione del mutuo da parte della banca) e ritardero’ il rogito di circa un mese.
Il proprietario dell’immobile mi sta chiedendo un risarcimento per il danno economico subito pari al 3% della cifra che dovevo versare all’atto del rogito per chiudere l’acquisto
E’ un suo diritto?
grazie per il vostro parere a riguardo
Gualtiero

Risposta: il quesito riguarda l'”essenzalità” o meno della data fissata nel contratto preliminare per la stipula dell’atto definitivo. In tema di contratto preliminare di compravendita, il termine stabilito per la stipulazione del contratto definitivo non costituisce normalmente un termine essenziale, il cui mancato rispetto legittima la dichiarazione di scioglimento del contratto. Tale termine può ritenersi essenziale, ai sensi dell’art. 1457 c.c., solo quando, alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti e, soprattutto, della natura e dell’oggetto del contratto risulti inequivocabilmente la volontà delle parti di considerare ormai perduta l’utilità economica del contratto con l’inutile decorso del termine. Cio’ significa che la clausale di stile secondo cui il rogito deve avvenire “entro e non oltre” una certa data non è sufficiente a qualificare come essenziale il rispetto di tale data; l’essenzialità del termine dipende invece dalle ragioni alla base delle fissazione di quel termine, ragioni che devono essere esplicitate. Se non vi è questa precisazione, il contratto non potrà ritenersi risolto per il solo fatto di non avere rispetto il termine per la stipula del rogito. L’altra parte, in questi cosi, potrà inviarLe prima una lettera con l’invito a sottoscrivere l’atto definitivo in un termine non inferiore a 15 giorni, decorsi i quali , se il contratto non è stato stipulato, potrà considerare risolto per inadempimento il contratto e richiedere il risarcimento dei danni.

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