
Buonasera, ho venduto una casa ad una coppia che dopo averla visionata ha detto che l’avrebbe sventrata tutta perché non c’era nulla di gradito.
Allora visto che avevo 1 mese per poter traslocare in un’altra casa (che anche qua mi è stata consegnata dopo quasi due mesi dalla vendita) mi sono permessa di spostare le cose nella nuova residenza e visto le porte interne rovinate mi sono presa quelle della casa vecchia e messe in quella “nuova”.
Ora la persona a cui ho ceduto casa mi vuole denunciare, ma se quando l’ha vista non gli interessava nulla perché non era di suo gradimento perché ora mi vuole denunciare perché ho preso le porte e messe nella nuova casa? Mi può dare una risposta/spiegazione per poter capire?
Il problema consiste nel determinare se la rimozione, da parte della venditrice, delle porte interne dell’immobile venduto, sia compatibile con gli obblighi di consegna in base al contratto di compravendita, nonché se la dichiarazione dei compratori in merito al loro disinteresse per tali elementi possa autorizzare la loro rimozione.
L’art. 1477 del Codice Civile stabilisce che la cosa venduta deve essere consegnata nello stato in cui si trovava al momento della vendita, salvo diverso accordo tra le parti. In mancanza di una clausola specifica che autorizzi la rimozione di determinati elementi, la consegna deve avvenire con tutti i componenti integrati nell’immobile, inclusi gli elementi fissi quali porte, finestre, impianti e infissi.
Le porte interne sono generalmente considerate come beni fissi, in quanto fanno parte integrante della struttura dell’immobile e sono funzionali alla configurazione degli ambienti.Gli infissi, quindi, se non espressamente esclusi dal contratto, debbano essere trasmessi al nuovo proprietario
Il fatto che i compratori abbiano manifestato l’intenzione di “sventrare” l’immobile, esprimendo un giudizio negativo su alcuni elementi (in questo caso, le porte), non autorizza unilateralmente la venditrice a rimuoverli. La manifestazione di disinteresse o di intenzione di ristrutturare non costituisce un consenso espresso alla rimozione dei beni fissi, salvo che ciò non sia stato preventivamente oggetto di accordo scritto tra le parti. In assenza di tale accordo, il venditore è tenuto a consegnare l’immobile nella stessa configurazione in cui è stato visionato e gradito.
Solo se, nel contratto o nel compromesso di vendita, vi fosse una clausola che autorizzasse espressamente il venditore a rimuovere alcuni elementi (ad esempio, in caso di ristrutturazione concordata o per agevolare il trasloco), la rimozione delle porte potrebbe essere ammessa. Nel caso in esame, non risulta che le parti abbiano concordato la possibilità per la venditrice di asportare le porte interne. Pertanto, il comportamento della venditrice risulta in contrasto con l’obbligo contrattuale di consegnare l’immobile nello stato originario.
Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene che la rimozione delle porte interne da parte della venditrice Caia, senza un esplicito accordo contrattuale che ne preveda la possibilità, costituisca una violazione dell’obbligo di consegna previsto dall’art. 1477 c.c. Il fatto che i compratori abbiano espresso, in sede di visita, la volontà di ristrutturare l’immobile non autorizza il venditore a modificare in maniera sostanziale lo stato dell’immobile oggetto di vendita.
Pertanto, il compratore ha fondati elementi per agire contro la venditrice, sia in sede giudiziaria per ottenere l’adempimento (ad esempio, il ripristino delle porte) sia eventualmente per il risarcimento dei danni derivanti dalla mancata consegna del bene nello stato pattuito.