Vorrei sapere se e valido un contratto di comodato firmato da un solo propietario. mia moglie ha dato in comodato d-uso a mia figlia un apartamento senza il mio consenso con contratto stipulato nell’ufficio del registro firmato solo da lei, siamo in comunione dei beni. che valore ha quel contratto? posso farmelo restituire per andarci ad abitare io?
G.
Risposta: il comodato è il contratto con il quale una parte consegna all’altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta. Il comodato è essenzialmente gratuito. Quest’ultimo aspetto (gratuità) distingue il comodato dalla locazione: infatti nel comodato non sussiste alcun obbligo di pagamento, mentre nella locazione deve essere corrisposto un canone.
Un bene può essere dato in comodato da chi ha la detenzione del bene stesso e, quindi, può trasferirla al fine di usarla e goderla: sono, quindi, legittimati il proprietario, l’usufruttuario, l’enfiteuta ed anche il conduttore. Come accade per le locazioni, anche chi non è proprietario dell’immobile, ma ne ha la disponibilità di fatto, può concedere questo in comodato. Più precisamente chiunque abbia la disponibilità di fatto di una cosa, in base a titolo non contrario a norme di ordine pubblico, può validamente concederla in locazione, comodato o costituirvi altro rapporto obbligatorio. Quindi, a queste condizioni, l’immobile in comproprietà dei coniugi può essere concesso in comodato alla figlia anche da uno solo di essi.
Quanto alla forma, l’onere della forma scritta nei contratti, previsto dall’art. 1350 c.c., non riguarda il comodato immobiliare, anche se di durata ultranovennale, il quale può essere provato anche per testi e per presunzioni.