• Menu
  • Skip to right header navigation
  • Passa alla navigazione primaria
  • Skip to secondary navigation
  • Passa al contenuto principale
  • Passa alla barra laterale primaria

avvocatoblog

il blog dello Studio Legale Falusi

  • HOME
  • INVIA UN QUESITO
  • CONSULENZA
  • TEMI
    • Famiglia
      • Separazione e Divorzio
    • Successioni
    • Risarcimento danni
    • Locazioni
    • Proprietà e Condominio
      • Ipoteca
    • Lavoro
    • Contratti
    • Avvocati
  • COLLABORA
  • CHI SONO
  • falusi.it
  • Search
  • HOME
  • INVIA UN QUESITO
  • CONSULENZA
  • TEMI
    • Famiglia
      • Separazione e Divorzio
    • Successioni
    • Risarcimento danni
    • Locazioni
    • Proprietà e Condominio
      • Ipoteca
    • Lavoro
    • Contratti
    • Avvocati
  • COLLABORA
  • CHI SONO
  • falusi.it
  • Search
  • Famiglia e Successioni
    • Separazione e Divorzio
    • Successioni
  • Locazioni
  • Proprietà e Condominio
    • Ipoteca
  • Risarcimento danni
  • Lavoro
  • Altro
  • Cookie Policy (UE)
  • Informazioni
  • Famiglia e Successioni
    • Separazione e Divorzio
    • Successioni
  • Locazioni
  • Proprietà e Condominio
    • Ipoteca
  • Risarcimento danni
  • Lavoro
  • Altro

Anche ai mutui ipotecari estinti prima del 3 aprile 2007 si applica la legge Bersani.

Home » Anche ai mutui ipotecari estinti prima del 3 aprile 2007 si applica la legge Bersani.

16/04/2009 da //  by Simone Falusi Lascia un commento

 

casa-soldiGentili signori,
ho chiesto la cancella zione dell’ipoteca alle banche presso cui erano state accese ed ho ricevuto la seguente risposta:
-mutuo ipotecario Banca di Roma ora Unicredit, su appartamento estinto per naturale decorrenza circa 15 anni orsono; richiesta di cancella zione alla Banca unicredit con Legge Bersani; rispossta: rivolgersi ad un notaio;
-mutuo ipotecario Banca Toscana – ag 2 – ora Montepaschi Siena, su appartamento estinto anticipatamente 6 anni orsono; richiesta di cancella zione all’ag. 2 con Legge Bersani; ripsosta: rivolgersi ad un notaio;
A me non sembra corretta questa risposta.- Potete per favore riscontrare la presente?
Nel ringraziare, porgo distinti saluti.
Alfonso

Risposta: la procedura semplificata prevista dalla c.d. legge Bersani (legge 40/2007) si applica anche ai mutui ipotecari estinti prima della data di entrata in vigore delle legge (quindi prima del 3/4/2007) la cui ipoteca non sia stata ancora cancellata. In tali casi,tuttavia, l’estinzione non opera automaticamente ma solo dietro espressa richiesta del debitore alla banca. Infatti, l’art.13 comma  8-terdecies della legge 40/2007 prevede che per i mutui estinti prima della data di entrata in vigore della legge e la cui ipoteca non sia stata ancora cancellata alla medesima data, il termine di 30 giorni per la comunicazione da parte della banca all’Agenzia del Territorio dell’avvennuta estinzione del mutuo, decorre dalla data della richiesta della quietanza da parte del debitore, da effettuarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Archiviato in:Contratti, Ipoteca Contrassegnato con: bersani, Cancellazione ipoteca, estinzione, legge bersani, mutui

Post precedente: « L’ascolto del minore nel procedimento di separazione dei coniugi
Post successivo: L’ipoteca non si cancella “automaticamente” »

Interazioni del lettore

Commenti

  1. avv. falusi

    20/04/2009 alle 20:54

    Be’ se la banca ignora La sua richiesta, le consiglio di rivolgersi ad un avvocato che possa tutelare i Suoi diritti.

    Rispondi

Lascia un commento Annulla risposta

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Barra laterale primaria

Studio legale falusi

INVIA IL TUO QUESITO

COMMENTI DEGLI UTENTI

  • Giovanni su Contratto di acquisto auto e ripensamento
  • Emanuela su Se l’impresa che mi ristruttura la casa danneggia il vicino chi paga i danni?
  • Luigi Menichetti su Se il costruttore non rilascia la polizza decennale postuma
  • eugenio lazzari su La garanzia per i vizi nella vendita di un immobile
  • Francesco Schiraldi su Resa dei conti alla fine della convivenza: quando la coppia di fatto si separa si ha diritto alla restituzione delle spese fatte?
  • Simmaco su Acquisto di un autoveicolo e recesso.
  • Giuseppe su Affitto di un locale ad uso deposito e durata del contratto
  • Luigi cantone su Locatore e conduttore: chi paga l’allacciamento delle utenze?
  • Luigi cantone su Locatore e conduttore: chi paga l’allacciamento delle utenze?
  • Simone Falusi su Affitto di un locale ad uso deposito e durata del contratto

Iscriviti al Blog

Unisciti agli altri iscritti per ricevere i nostri articoli ed altri contenuti riservati agli iscritti. E' GRATIS e senza Spam!

>>> Controlla ora la tua posta in entrata o la cartella spam per confermare la tua iscrizione.

Articoli in primo piano

La garanzia per i vizi nella vendita di un immobile

Ho acquistato casa a febbraio, ma vivo effettivamente qui da un mese. In questi …

Incidente stradale: quali sono i tempi per la liquidazione dei danni?

In caso di incidente d'auto vorrei sapere quali sono i tempi previsti per la …

Come si calcola il risarcimento del danno biologico (di lieve entità) negli incidenti stradali

Salve! ho avuto un incidente stradale. ho riportato trauma cervico dorsale 10 …

I beni del convivente del debitore possono essere colpiti dal pignoramento?

La mia ragazza, che ha preso residenza nella casa di mia proprietà' e con la …

Locazione di immobile ad uso commerciale e recesso del conduttore

Salve, sono proprietaria di un immobile locato per uso commerciale e per un …

COLLABORA CON IL BLOG

collaborazione

Le guide di Avvocatoblog

guida-danni-incidenti-stradali

Subscribe in a reader
  • Cookie Policy (UE)
  • Informazioni

Copyright © 2023 · Avvocatoblog by Studio Legale Falusi Viale della Repubblica n. 153, 59100 Prato, Tel. 05741823351 - P. Iva 01825810979

avvocatoblog
Gestisci Consenso Cookie
Per fornire le migliori esperienze, utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare e/o accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie ci permetterà di elaborare dati come il comportamento di navigazione o ID unici su questo sito. Non acconsentire o ritirare il consenso può influire negativamente su alcune caratteristiche e funzioni.
Funzionale Sempre attivo
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono strettamente necessari al fine legittimo di consentire l'uso di un servizio specifico esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente, o al solo scopo di effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica.
Preferenze
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono necessari per lo scopo legittimo di memorizzare le preferenze che non sono richieste dall'abbonato o dall'utente.
Statistiche
L'archiviazione tecnica o l'accesso che viene utilizzato esclusivamente per scopi statistici. L'archiviazione tecnica o l'accesso che viene utilizzato esclusivamente per scopi statistici anonimi. Senza un mandato di comparizione, una conformità volontaria da parte del vostro Fornitore di Servizi Internet, o ulteriori registrazioni da parte di terzi, le informazioni memorizzate o recuperate per questo scopo da sole non possono di solito essere utilizzate per l'identificazione.
Marketing
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono necessari per creare profili di utenti per inviare pubblicità, o per tracciare l'utente su un sito web o su diversi siti web per scopi di marketing simili.
Gestisci opzioni Gestisci servizi Gestisci fornitori Per saperne di più su questi scopi
Visualizza le preferenze
{title} {title} {title}