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Acquisto di un’auto con fermo amministrativo

Home » Acquisto di un’auto con fermo amministrativo

18/03/2019 da //  by Simone Falusi 4 commenti

Ho acquistato un auto da un rivenditore, al momento del pagamento del bollo ci viene comunicato da ACI che non possiamo farlo perché auto ancora risulta intestata al rivenditore (visione al PRA) e che l’auto ha un fermo amministrativo di circa 6000€. Auto acquistata dopo visione su “subito.it” perciò fuori dalla sede, fatturata a 4000€ e passaggio di 750€ ad agenzia con fattura. Posso chiedere la restituzione delle somme pagate e riconsegnare l’auto?

Il fermo amministrativo è una sanzione che viene adottata quando un soggetto contrae un debito con l’erario e non lo onora. La causa del fermo amministrativo può essere il mancato pagamento di tasse, tributi oppure multe, comminate a causa di una violazione del Codice della Strada.

Con il fermo amministrativo si può bloccare un bene, appartenente al debitore, che sia iscritto in un registro pubblico. Nel caso del blocco amministrativo dell’automobile questa non può più circolare.

Il fermo amministrativo non impedisce di per sé la vendita del veicolo; tuttavia, l’acquirente deve essere informato necessariamente della presenza del vincolo sul veicolo da parte del venditore. Diversamente, posto che chi acquista una vettura lo fa per circolare, se la vettura non può essere utilizzata per la presenza del blocco, significa che la vendita è viziata da un grave ed essenziale inadempimento da parte del venditore.

Avendo acquistato una macchina sottoposta a fermo amministrativa tu non puoi utilizzarla. Infatti chi viene trovato a circolare con un veicolo sottoposto a f.a., oltre ad una multa, rischia la confisca del mezzo, ovvero rischia di perdere definitivamente l’auto.

Nel tuo caso, se il venditore non ti ha informato prima del contratto che ti stava vendendo una vettura bloccata da un fermo amministrativo, ha compiuto un inadempimento molto grave e, pertanto, puoi chiedere la risoluzione del contratto, il rimborso del prezzo pagato, oltre all’eventuale risarcimento del danno.

Per fare questo, in mancanza di accordo con il venditore, dovrai rivolgerti ad un avvocato.

Per una consulenza o assistenza legale su questo tipo di pratiche contatta il nostro studio.

Archiviato in:Contratti, Risarcimento danni Contrassegnato con: auto, fermo amministrativo

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Commenti

  1. Salvatore

    02/06/2021 alle 12:42

    Salve ho acquistato una macchina in concessionaria non ufficiale spa per essere precisi la macchina è di importazione Dopo 2 anni vengo contattato dalla polizia e mi viene messo il fermo amministrativo perché risulta che non è stata pagata l’IVA dello sdoganamento si tratta della truffa delle auto di lusso di importazione Io sono un malcapitato sono già un po’ di anni che va avanti così posso circolare ho dovuto rime tricolare già due volte la macchina e rifare il libretto la domanda mia eh posso venderla o dalla in concessionaria per acquistarne un’altra oppure come ho letto su un’altra risposta risulterebbe sempre intestata a me non mi è chiaro questo passaggio

    Rispondi
  2. Sandro

    20/03/2019 alle 13:49

    Buonasera, é possibile con questa sentenza Ctp Milano sent. n. 9202 del 29.10.2015. fare ricorso e annullare il fermo?
    Il mezzo mi é indispensabile per spostarmi da casa in quanto i miei interessi lavorativi sono a 20 km circa di distanza.
    Saluti.

    Rispondi
  3. Sandro

    19/03/2019 alle 13:14

    Buongiorno, puó essere utilizzato un autoveicolo con fermo amministrativo, intestato ad un proprietario che é amministratore di una società edile e che però non essendo intestata all’impresa non figura tra i beni strumentali ?
    Posso eventualmente rivenderla all’impresa con un pagamento rateizzato e rimettendola nei beni strumentali chiedere lo sblocco del fermo?

    Rispondi
    • Simone Falusi

      19/03/2019 alle 14:30

      Il veicolo con fermi amministrativo non può circolare in nessun caso. La vettura può certamente essere rivenduta; ma il fermo permane fino a che non viene effettuato il pagamento.

      Rispondi

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