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Home » Danni alla vettura “noleggiata”

13/12/2008 da Simone Falusi Lascia un commento

Danni alla vettura “noleggiata”

autoGentilissimo avv.
Sono titolare di una ditta di noleggio auto senza conducente,ieri pomeriggio ho noleggiato una smart ad una persona privata,la quale,la stessa mi chiamava alle 22,00 di ieri sempre dicendomi,che aveva sbattuto.Oggi dal mio carrozziere di fiducia e’ stato quantificato il danno che e’ pari a € 2600,00,avendo fatto firmare un mio contrato di noleggio regolare e avendo trattenuto a cauzione l’importo di € 500,00,il cliente mi contesta che non vuole pagare i danni perche’ la vettura non ha la kasko.Io non so’ come agire,meglio non vorrei sbagliare.Grazie mille.
  

Risposta: in primo luogo cerchiamo di qualificare correttamente il rapporto intercorso nel caso di specie, ovvero se trattasi di contratto di noleggio o locazione di bene mobile? Nel caso del noleggio (contratto che non viene disciplinato dal codice civile, mentre lo troviamo regolato dal codice della navigazione) infatti, una parte, senza attribuire all’altra il godimento della cosa, si obbliga a compiere, mediante l’opera sua o di propri dipendenti, determinate attività in favore della controparte, sicché i rischi connessi ricadono sul noleggiante nella cui sfera di disponibilità rimane il bene oggetto del contratto, senza alcuna ingerenza del noleggiatore. Questa disciplina differenzia il noleggio dalla locazione, nella quale il conduttore acquista la detenzione della cosa che entra nell’ambito della sua disponibilità e comporta l’assunzione, da parte sua, dei rischi inerenti all’utilizzazione della medesima. Emerge così la distinzione tra il contratto atipico di noleggio e la locazione regolata dagli artt. 1571 e ss. c.c., ricorrendo il noleggio  ogni volta che un soggetto (noleggiante) si impegna a fornire un’utilità ad un altro soggetto (noleggiatore), che si serve di cose specificamente pattuite e dell’opera propria od altrui, senza attribuirne la consegna alla controparte (è il caso, ad esempio, del noleggio di una vattura con autista); poiché in nessun caso il noleggiatore riceve la consegna dei veicoli noleggiati, non vi è luogo all’applicabilità delle norme della locazione, sicché la responsabilità nei confronti dei terzi per l’uso di questi rimane a carico del noleggiante che si è impegnato a fornire il risultato utile, anche se le cose siano usate nello specifico interesse del committente o noleggiatore e secondo le disposizioni di quest’ultimo. La locazione, al contrario, attribuisce il pieno godimento della cosa al locatario, sicché quest’ultimo ricevendone la consegna ne assume anche la responsabilità della gestione. 
Poichè nel caso in questione si fa riferimento al “noleggio” di una vettura senza conducente e, quindi, consegnata al noleggiatore e da questi utilizzata, si rientra nella locazione di beni mobili. Ne consegue che la persona alla quale è stata locata assume gli obblighi del custodode e deve rispondere dei danni subiti dal bene ricevuto in godimento.

 

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