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Usucapione dell’intero bene comune da parte di un comproprietario. Quando si verifica?

Home » Usucapione dell’intero bene comune da parte di un comproprietario. Quando si verifica?

17/10/2008 da //  by Simone Falusi Lascia un commento

Egr. Avvocato, ho 48 anni ed abito con i miei genitori 80enni nella casa un tempo proprietà dei nonni materni. Alla loro morte la casa è passata d’intestazione ai tre figli tra cui la mia mamma e altri due zii di cui uno abitava con noi. L’altro zio è uscito di casa nel 1971 quando si è sposato . Da allora fino al 2000 pur essendo cointestatario non ha più partecipato alle spese della casa, nè tantomeno si è interessato. Tutti i rinnovamenti che sono stati fatti dal tetto ai pavimenti sono stati pagati dalla mia famiglia e dall’altro mio zio abitanti della casa. Nel 2000 mio zio coinquilino è morto e la casa è passata di proprieta a mia mamma e lo zio fuori da 40 anni. Ora ci sono alcune ristrutturazioni da fare ma mia mamma ha paura di mio zio e di sua moglie che potrebbero porre dei veti ed interferire. Abitando la casa fin dalla nascita ed avendo partecipato a tutte le sue spese , la mia mamma non gode di qualche diritto in più rispetto a mio zio? Se sì quali ? Gli zii hanno il diritto di irrompere o comandare in casa mia come se niente fosse?
La ringrazio e porgo cordiali saluti.
Rossana (via email)

Risposta: la questione che qui si pone è stabilire se suo zio e sua madre, che hanno continuato ad abitare nella casa in questione, abbiano acquistato – per usucapione – la parte del terzo comproprietario che dal 1971 non abita più in quella casa. L’usucapione è un modo di acquisto della proprietà e dei diritti reali di godimento, a titolo originario, per effetto del possesso protratto per un certo tempo. L’usucapione dei beni immobili (e dei diritti reali immobiliari) si compie di regola in 20 anni (art. 1158 c.c.). Ebbene, se per effetto del possesso esclusivo sull’immobile per 40 anni, sua madre avesse usucapito la proprietà del bene, allora l’altro zio non potrebbe vantare più alcun diritto.

Tuttavia, in tema di compossesso, il godimento esclusivo della cosa comune da parte di alcuni dei compossessori non è, di per se’, idoneo a fare ritenere lo stato di fatto così determinatosi funzionale all’esercizio del possesso per usucapire e non anche, invece, conseguenza di un atteggiamento di mera tolleranza da parte dell’altro compossessore (ovvero dello zio che se ne andato di casa), risultando necessario, ai fini della usucapione, la manifestazione del dominio esclusivo sull’immobile da parte degli interessati attraverso una attività durevole, apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui. Pertanto il comproprietario può usucapire la quota degli altri comproprietari estendendo la propria signoria di fatto sul bene comune, ma a tal fine non è sufficiente che gli altri partecipanti alla comunione si siano limitati ad astenersi dall’uso della cosa, occorrendo al riguardo che il suddetto comproprietario ne abbia goduto in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui, in modo tale cioè da evidenziare una inequivoca volontà di possedere come proprietario esclusivo e non più come comproprietario, mediante un comportamento durevole consistente in atti incompatibili con il permanere del compossesso altrui e non soltanto in atti di gestione della cosa comune consentita al singolo compartecipante.

Archiviato in:Proprietà e Condominio Contrassegnato con: compossesso, Immobili, usucapione

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