Tribunale di Bari, sentenza 25 maggio 2009 n. 1845
Non è tenuto al pagamento delle spese per la conservazione dell’impianto di riscaldamento il condomino che distaccatosi dall’impianto prova che da quest’ultimo non v’è aggravio di gestione o squilibrio termico.
L’obbligo del condomino di partecipare alle spese di conservazione dell’impianto di riscaldamento centrale sussiste anche quando il medesimo sia stato autorizzato a rinunziare all’uso del riscaldamento centralizzato ed a distaccare le diramazioni della sua unità immobiliare dall’impianto comune, ovvero abbia offerto la prova che dal distacco non derivano né un aggravio di gestione od uno squilibrio termico. Solo in tale ultima ipotesi, il condomino è esonerato dall’obbligo del pagamento, ma delle sole spese occorrenti per il suo uso, se il contrario non risulti dal regolamento condominiale. Pertanto, fermo l’obbligo del condomino di partecipare alle spese di conservazione, quest’ultimo potrebbe essere esonerato dalle sole spese occorrenti per l’uso dell’impianto a condizione che dimostri di essere stato autorizzato dall’assemblea condominiale a rinunziare all’uso del riscaldamento, e ad effettuare il distacco delle diramazioni dell’immobile in suo godimento dall’impianto comune.
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