Cassazione Sez. II, sentenza n. 5881/09
Per stabilire il confine tra fondi occorre in primo luogo esaminare i titoli d’acquisto delle proprietà dei confinanti: solo in assenza di indicazioni rilevabili dai titoli è possibile ricorrere ad altri mezzi di prova, tra cui le risultanze delle mappe catastali, le quali, come dispone l’articolo 950 Cc, possono essere fatte valere solo di mancanza di altre prove. E resta alla valutazione del magistrato la scelta gli elementi probatori ritenuti decisivi.
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