Salve. Sono proprietario di un terratetto con annesso giardino tergale. Il giardino confinò con quello di un mio vicino su cui si trova un grosso albero i cui rami, altrettanto grosso, invadono il mio giardino, riempiendolo di figlie che d’eco continuamente spazzare. Ho provato ha segnalare il problema al mio vicino il quale però non ha alcuna intenzione di intervenire. Posso tagliare io rami che invadono la mia proprietà?
Il tema delle relazioni tra proprietari confinanti è disciplinato da un complesso di norme del Codice Civile che bilanciano il diritto di proprietà con il principio della buona convivenza. Tra queste disposizioni, l’articolo 896 del Codice Civile regola una situazione frequente nella pratica: la presenza di rami di alberi che si protendono sul fondo del vicino.
L’articolo 896 del Codice Civile
L’articolo 896 c.c. stabilisce che il proprietario sul cui fondo si protendono i rami degli alberi del vicino può in qualunque tempo costringerlo a tagliarli, e può egli stesso tagliare le radici che si addentrano nel suo fondo, salvi però in ambedue i casi i regolamenti e gli usi locali. Se gli usi locali non dispongono diversamente – prosegue la norma – i frutti naturalmente caduti dai rami protesi sul fondo del vicino appartengono al proprietario del fondo su cui sono caduti.
Questa norma attribuisce al proprietario del fondo invaso un diritto specifico: può chiedere al vicino che i rami degli alberi che superano il confine vengano tagliati. Inoltre, il proprietario ha la facoltà di intervenire direttamente sulle radici che invadono il proprio fondo, senza necessità di rivolgersi al vicino.
Ambito di applicazione
1. Rami sporgenti:
• Quando i rami di un albero situato sul fondo del vicino si protendono oltre il confine, invadendo il fondo altrui, il proprietario del fondo invaso può esigere che il vicino proceda al taglio.
• Questo diritto non è subordinato alla dimostrazione di un danno effettivo: l’invasione dello spazio aereo è sufficiente per giustificare l’intervento.
2. Radici invadenti:
• Il proprietario del fondo invaso può rimuovere le radici degli alberi che penetrano nel proprio terreno senza richiedere l’intervento o l’autorizzazione del vicino.
• L’autonomia nella gestione delle radici è motivata dal fatto che queste, penetrando nel terreno, possono causare danni diretti, come la compromissione delle colture o delle infrastrutture sotterranee.
Limitazioni e obblighi
• Frutti pendenti: I frutti che pendono dai rami sporgenti appartengono al proprietario dell’albero fino a che non cadono. Una volta caduti sul fondo del vicino, diventano proprietà di quest’ultimo, in base al principio di accessione (art. 896, secondo comma).
Strumenti per la tutela del diritto
Se il proprietario del fondo invaso non riesce a ottenere la collaborazione del vicino, può ricorrere a due strumenti principali:
1. Diffida stragiudiziale: Un atto formale con cui si intima al vicino di tagliare i rami entro un termine ragionevole.
2. Ricorso al giudice: In caso di inadempimento, il proprietario può chiedere un provvedimento giudiziale che imponga al vicino di eseguire il taglio.