Egregio avvocato,
di recente ho comprato un appartamento in un condominio e dall’amministratore mi è stato richiesto di pagare dei lavori che furono deliberati dall’assemblea quando ancora l’appartamento non era di mia proprietà ma del mio venditore. Vorrei sapere a chi spetta questa spesa e se posso rivalermi nei confronti del precedente proprietario.
Edoardo
Risposta: in occasione dei trasferimenti di una porzione di immobile situato in stabili condominiali si pone spesso il problema di come ripartire le spese condominiali tra il venditore e l’acquirente. I contrasti su questo punto che si registrano nelle decisioni dei giudici, hanno forse trovato una composizione in una recente sentenza della Corte di cassazione, la quale ha stabilito che l’obbligo del condomino di pagare i contributi sorge nel momento della concreta esecuzione dei lavori occorrenti per la manutenzione e quindi nel momento che si rende necessaria l’effettuazione della spesa (Cassazione, Sentenza 16 giugno – 9 settembre 2008, n. 23345).
Secondo la Cassazione nei confronti del condominio l’obbligo del condomino di pagare i contributi per le spese di manutenzione delle parti comuni dell’edificio deriva non dalla preventiva approvazione della spesa e dalla ripartizione della stessa, atteso il carattere meramente dichiarativo di tali delibere, ma dal momento in cui sia sorta la necessità della spesa ovvero la concreta attuazione dell’attività di manutenzione e quindi per effetto dell’attività gestionale concretamente compiuta e non per effetto dell’autorizzazione accordata all’amministrazione per il compimento di una determinata attività di gestione.
Quindi,l’obbligazione di ciascun condomino, di contribuire alle spese per la conservazione dei beni comuni nasce nel momento in cui è necessario eseguire le relative opere, mentre la delibera dell’assemblea di approvazione della spesa, che ha la funzione di autorizzarla, rende liquido il debito di cui in sede di ripartizione viene determinata la quota a carico di ciascun condomino, sicché, in caso di compravendita di un’unità immobiliare sita in edificio soggetto al regime del condominio, è tenuto alla spesa colui che è condomino al momento in cui si rende necessario effettuare la spesa (Cassazione – sentenza n. 6323/2003).