Sono proprietario di un alloggio al 1° piano, e l’unico mio vicino del piano terreno ha deciso di mettere la parabola sul tetto. Sono costretto a farlo passare attraverso l’ impianto dell’antenna tv già esistente, quindi dentro casa mia? Oltretutto io non voglio questa parabola. Grazie.
Risposta: l’installazione di una parabola sull’edificio in condominio è spesso destinata a generare contrasti e liti tra i codomini. Per comprendere e risolvere il problema occorre tenere presente, sotto il profilo del diritto, alcuni aspetti che il più delle volte sfuggono ai condomini in lite.
Il primo di questi aspetti riguarda la posizione di chi vuole la parabola. Il condomino che chiede agli altri comproprietari di installare sul tetto o sul lastrico dell’edificio condominiale un’antenna per la ricezione del segnale televisivo manifesta un interesse particolarmente importante, tutelato dalla nostra Costituzione: secondo l’art. 21 della Costituzione, infatti, tutti hanno diritto di manifestare e, quindi, ricevere il pensiero “con ogni mezzo di diffusione”. C’e’ dunque un collegamento del cosiddetto diritto di antenna con il
diritto di manifestazione del pensiero e di essere informati, sanciti dall’art. 21 della
Costituzione. Per questa ragione, in certi casi, l’antenna parabolica, al pari della comune antenna televisiva, può essere installata anche sul lastrico anche se quest’ultimo è di proprietà esclusiva di un condominio.
D’altra parte anche l’interesse degli altri condomini che si oppongono all’installazione della parabola, può trovare un riconoscimento ed una tutela nella Costituzione. Chi infatti non vuole la parabola sul lastrico condominiale rivendica l’appartenenza del lastrico a tutti i condominio e quindi rivendica il diritto di (com)proprietà tutelato appunto dalla Costituzione. Si aggiunga poi che nei rapporti condominiali occorre tener presente le previsioni del regolamento e delle regole sulle cose comuni.
Da questo conflitto di diritti come se ne esce?
Il diritto di antenna, ancorché garantito dalla Costituzione, non può comportare un sacrificio apprezzabile dell’altrui diritto di proprietà (anch’essa garantito dalla Costituzione). Le facoltà accordate al titolare del diritto di antenna di installare l’impianto relativo sulla proprietà comune o addirittura nella proprietà esclusiva di un altro condomino, devono attuarsi senza impedire il libero uso della proprietà secondo la sua destinazione, e quindi senza un apprezzabile pregiudizio dei proprietari coinvolti.
Per questo occorre di volta in volta mettere a confronto gli interessi in gioco nel singolo caso concreto: se si verifica l’impossibilità per l’utente di servizi radiotelevisivi di utilizzare spazi propri per l’installazione della parabola e questa può essere collocata solo sugli spazi comuni, il condomino potrà allora posizionare la sua parabola sullo spazio comune purchè non se ne alteri la destinazione e non si impedisca agli altri condomini di farne parimenti uso secondo il loro diritto (artt. 1102 , 1139 c.c.).
Vi sono poi da considerare le previsioni del Codice delle comunicazioni (Decreto Legislativo 259/2003) il cui art. 209 dispone che “I proprietari di immobili o di porzioni di immobili non possono opporsi all’installazione sulla loro proprietà di antenne appartenenti agli abitanti dell’immobile stesso destinate alla ricezione dei servizi di radiodiffusione e per la fruizione dei servizi radioamatoriali.” La stessa norma precisa poi che “le antenne, i relativi sostegni, cavi ed accessori non devono in alcun modo impedire il libero uso della proprietà, secondo la sua destinazione, né arrecare danno alla proprietà medesima od a terzi”. Infine, anche il luogo di posizionamento dell’antenna nella proprietà altrui ex art. 109 del medesimo Codice “non deve impedire il libero uso della proprietà secondo la sua destinazione, né arrecare danno alla proprietà medesima o a terzi”.
Nel caso descritto la parabola dovrebbe essere collocata sul tetto condominiale: il tetto, diversamente da lastrico solare, non ha altra funzione che quella di copertura dell’edificio, quindi l’installazione dell’antenna non può costituire di norma una limitazione per gli altri condomini. Peraltro anche il passaggio dei cavi all’interno della proprietà esclusiva altrui non costituisce un “serio pregiudizio” per quest’ultima. Peraltro, al riguardo, l’art. 91 del Codice delle comunicazioni prevede espressamente che “Il proprietario o il condominio non può opporsi all’appoggio di antenne, di sostegni, nonché al passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto nell’immobile di sua proprietà occorrente per soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini”.
In conclusione: nel tuo caso non ci sono i presupposti per opporsi all’installazione della parabola sul tetto dell’edificio né al passaggio dei relativi cavi sulla tua proprietà.
Gianfranco
Buongiorno, da due anni ho acquistato un appartamento in condominio, al momento dell’acquisto l’ex proprietario mi ha informato che l’antenna parabolica già installata sul tetto è di mia proprietà. Solo che, sulla mia antenna, vi è agganciato in accomodato un’altra famiglia. Vorrei sapere se posso in qualità di proprietario dell’antenna, staccare la loro linea. Grazie