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21/12/2017 da Simone Falusi Lascia un commento

Donazioni fatte in vita e ripercussioni sull’eredità

donazioni e successioniHo scoperto a distanza di circa 4 mesi che mio padre ha donato dei mobili tenuti in magazzino.
Può farlo senza il consenso dei componenti della famiglia? In che modo potrei riprendermi questi beni? e in che modo posso tutelarmi per fare in modo che ciò non accada un altra volta?

La donazione è il contratto con il quale, per spirito di liberalità, una parte (che si indica come donante) arricchisce l’altra (donatario), disponendo a favore di questa di un diritto proprio, presente nel patrimonio, o assumendo verso la stessa una obbligazione. In pratica è un atto con cui si regale qualcosa.

Caratteristiche della donazione sono dunque il carattere definitivo e l’assenza di un corrispettivo. Aspetti questi che rendono la donazione un atto potenzialmente rischioso.

Un altro aspetto di rischio è dato dal fatto che la donazione è un atto che anticipa la successione del donante.

[Per saperne di più…]

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14/10/2015 da Simone Falusi Lascia un commento

Ancora su eredità e debiti

eredità

Mio padre ha una ditta da 40 anni e negli ultimi tre anni ha avuto dei grossi problemi con le banche, aveva dei castelletti e prestiti intestati alla ditta ma lui si è messo come garante(persona fisica). Nel caso di morte se noi figli e moglie dell’interessato non accettiamo l’eredità per i suoi debiti si rifanno su di noi o non accettando l’eredità non accettiamo nè crediti nè debiti. Un’altra informazione, 12 anni fa mio padre e mia madre, tramite atto di donazione, hanno dato a me e a mio fratello, tramite atto notarile, una casa, noi nuda proprietà e usufrutto loro: possono rivalersi sulla casa donata?

Con l’accettazione dell’eredità l’erede acquista sia i crediti che i debiti del defunto. Non è possibile separare i primi dai secondi. Se nell’eredità i debiti superano le poste attive probabilmente sarà conveniente non accettare l’eredità. Nel caso in cui si decida comunque di accettare l’eredità, per evitare che l’erede risponda con i suoi beni dei debiti del defunto, occorrerà accettare l‘eredità con beneficio d’inventario. Lo scopo di questo tipo di accettazione dell’eredità è quello di tenere distinti il patrimonio dell’erede da quello del defunto. Quindi, se non accetti l’eredità i debitori di tuo padre non possono pretendere niente da te, ma dovrai rinunciare anche all’eventuale attivo. Se accetti con beneficio d’inventario, dovrai pagare i debitori di tuo padre, ma nei limiti di quanto da quest’ultimo ricevuto in successione. L’accettazione con beneficio d’inventario è opportuna anche quando non si conosce l’ammontare dei debiti del de cuius (leggi defunto). Infatti,  qualora i debiti si rivelassero superiori al valore dell’eredità, l’erede, che abbia accettato senza il beneficio di inventario, sarebbe chiamato a rispondere dei debiti del defunto anche con i suoi averi personali. Nel caso in cui, invece, si è avvalso del beneficio di inventario, allora sarà tenuto al pagamento degli eventuali debiti ereditari unicamente con ed entro i limite del patrimonio ereditato.

Nel caso di rinuncia all’eredità si consideri anche che questa può essere impugnata da parte dei creditori (art. 524 cod. civ.). Infatti, i creditori del soggetto che ha rinunciato possono farsi autorizzare dal Tribunale ad accettare l’eredità in nome e luogo del loro debitore, per poter soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti. Chi rinunzia all’eredità è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato. Il rinunziante può tuttavia trattenere la donazione.

Quanto alla donazione della nuda proprietà: se, come dici, l’atto donativo risale a 12 anni fa non è più possibile per i creditori di tuo padre “annullare” questa donazione, poichè l’azione revocatoria (che è l’azione con cui il creditore può impugnare gli atti di disposizione con cui il debitore cerca di sottrarre loro dei beni su cui i creditori potrebbero soddisfare le loro ragioni) non può essere esercitata dopo il decorso di 5 anni dal compimento dell’atto.

Il tema in questione è stato affrontato anche in questi post, alla cui lettura si rimanda:

  • Eredità ed eventuali debiti: che fare?
  • Eredità e debiti del de cuius
  • Successione ereditaria e debiti del defunto

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21/01/2015 da Simone Falusi Lascia un commento

Eredità ed eventuali debiti: che fare?

Salve,vorrei sapere se in mancanza di un testamento,e quindi non potendo avere la visione di eventuali debiti come ci si deve comportare? Aggiungo se un figlio non può’ pagare i debiti del genitori chi pagherà’ i debiti?

Risposta: ricordo che solo con l’accettazione dell’eredità gli eredi subentrano al defunto e quindi possono essere chiamati anche a rispondere dei debiti di quest’ultimo. Nel caso in cui il defunto abbia lasciato più debiti che sostanze, sarà quindi sufficiente non accettare l’eredità per evitare di rispondere di quei debiti. Se, come nel caso in esame, non si è in grado di conoscere se e quanti sono i debiti lasciati dal defunto, l’erede potrà fare un’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario: diversamente dall’accettazione pure e semplice, l’accettazione con beneficio d’inventario consente all’erede di teneere distinto il suo patrimonio da quello ereditato, con la conseguenza che risponderà degli eventuali debiti del defunto solo nei limiti del patrimonio ereditato.

Per ulteriori informazioni puoi leggere gli altri articoli scritti sul punto cliccando qui. 

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17/01/2014 da Simone Falusi 2 commenti

Eredità e debiti del “de cuius”

titoloI debiti di natura fiscale (camerali, iva, inps, inail, ecc…,) , i debiti originati verso un istituto di credito da mutui non pagati, facenti capo ad una ditta individuale, i debiti di natura privata verso terzi, ricadono sugli eredi ascendenti e discendenti in uguale misura, e quindi verso l’eredità va esercitato il diritto “con beneficio di inventario”, oppure si opera una distinzione tra gli stessi ?

Risposta: cominciamo col dire che solo con l’accettazione dell’eredità gli eredi subentrano nella posizione del defunto anche per quanto concerne le posizioni debitorie di quest’ultimo. Con l’accettazione dell’eredità – che può essere non solo espressa (es. accettazione con atto davanti al notaio), ma anche tacita (ovvero avvenire per fatti concludenti: es. l’erede che vende un bene dell’eredità ha tacitamente accettato l’eredità) –  l’erede subentra nel patrimonio del de cuius e dovrà rispondere degli eventuali debiti di quest’ultimo: di norma gli eredi rispondono dei debiti in proporzione alla loro quota ereditaria; tuttavia, per quanto concerne i debiti tributari, gli eredi sono responsabili in solido (e non per quota ereditaria), e ciò significa che l’erario potrà richiedere a ciascuno di essi di onorare l’intero debito del de cuius (art. 65 del DPR 600/73). Inoltre chi abbia accettato l’eredità puramente e semplicemente, si vedrà costretto a pagare i debiti del defunto anche con il proprio patrimonio se quello del defunto non è sufficiente. Per evitare questa conseguenza occorre accettare l’eredità “con il beneficio dell’inventario”: in quest’ultimo caso il patrimonio del defunto rimarrà distinto da quello personale dell’erede e quest’ultimo sarò chiamato a rispondere dei debiti del de cuius solo entro i limiti del patrimonio ereditato.

Nel caso di specie, quindi, se esistono numerosi debiti sull’asse ereditario sarà opportuno che gli eredi che vogliano accettare l’eredità lo facciano con il beneficio d inventario.

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30/10/2013 da Simone Falusi Lascia un commento

Possono costringermi a pagare i debiti del genitore?

titoloBuongiorno. Mia madre, con la quale interruppi ogni rapporto 15 anni fa, ha contratto dei debiti con il fornitore del gas, e adesso l’assistenza sociale del comune di sua residenza vuole indurmi a pagarne una parte dicendo che, da codice civile, possono costringermi a farlo… è vero? Va da sè che, anche solo poche ore dopo la dipartita del caro genitore, mi recherò in tribunale per la rinuncia preventiva all’eredità; purtroppo, per ora, mia madre gode di ottima salute e di pessima attitudine a spendere senza giudizio… posso essere obbligato a risponderne mentre è in vita? Vi ringrazio per la cortese opportunità offertami… buona giornata.

Risposta: non penso che qualcuno possa costringerla ad adempiere il contratto fatto da un terzo (sua madre) con il fornitore del gas. Probabilmente l’assistente sociale alludeva all’obbligo alimentare di cui all’art. 433 del codice civile. La norma in questione prevede che i genitori che si trovano in stato di bisogno hanno diritto di ricevere un assegno alimentare da parte dei figli.  L’art. 433 c.c. stabilisce, infatti, che :“All’obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti nell’ordine:
1) il coniuge;
2) i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali;
3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti;
4) i generi e le nuore;
5) il suocero e la suocera;
6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali”.

Gli alimenti possono essere chiesti solo da chi versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento. Essi devono essere assegnati in proporzione del bisogno di chi li domanda e delle condizioni economiche di chi deve somministrarli. Non devono tuttavia superare quanto sia necessario per la vita dell’alimentando, avuto però riguardo alla sua posizione sociale. Il diritto agli alimenti sussiste anche se l’alimentando versi in stato di bisogno per propria colpa. La legge prevede solo che gli alimenti siano ridotti in caso di condotta disordinatamente colpevole dell’alimentando.

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22/07/2013 da Simone Falusi Lascia un commento

Accettazione eredità e debiti del defunto

accettazione ereditàSe i genitori (ancora vivi) hanno debiti con finanziarie per un valore di 40.000€, in caso di loro morte queo debiti ricadono sui figli. Preciso che il genitore e’ un impiegato statale, ma non ha beni da lasciare ai figli.

Coloro che sono chiamati all’eredità, per diventare eredi, devono prima accettarla. La legge prevede 2 tipi di accettazione:

1) l’accettazione pure e semplice e

2) l’accettazione con beneficio d’inventario.

Se da parte degli eredi vi è una accettazione pura e semplice dell’eredità, questi risponderanno anche dei debiti del defunto:  l’erede infatti, accettanto puramente e semplicemente, confonde il suo patrimonio con quello del defunto e, quindi, i due patrimoni divengono un unico patrimonio.

Questa conseguenza non è conveniente per l’erede ogni volta che nel patrimonio del defunto i debiti superano i crediti: in questo caso, se l’erede accetta puramente e semplicemente l’eredità dovrà onorare i debiti ereditati anche con il suo patrimonio.  In questo caso  potrebbe convenire o rinunciare all’eredità oppure accettare l’eredità, non puramente e semplicemente, ma con beneficio di inventario in modo da non dover rispondere con il proprio patrimonio per i debiti che erano del defunto: l’accettazione con beneficio di inventario, infatti, ha l’effetto di mantenere separati il patrimonio ereditato da quello personale dell’erede.

Pertanto l’erede che intende accettare con beneficio di inventario deve dichiararlo espressamente e presentare anche una istanza al camcelliere del Tribunale per la redazione dell’inventario. L’inventario è necessario per accertare la consistenza dell’eredità.

Quando va fatta la dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario?

Se l’erede che intende accettare con beneficio d’inventario è in possesso dei beni ereditati deve fare la dichiarazionelo entro tre mesi dalla data della morte. Se l’inventario non è compiuto nei tre mesi, l’erede decade dal beneficio e viene considerato erede puro e semplice con la conseguenza che dovrà farsi carico di tutti gli eventuali debiti del defunto, anche con i propri soldi.

Se l’erede non è in possesso di beni appartenenti al defunto, può chiedere l’accettazione con beneficio di inventario entro dieci anni dalla morte. L’inventario deve essere compiuto entro tre mesi dalla data della dichiarazione di accettazione con beneficio d’inventario.

Si consideri, infine, che se i debiti del defunto sono superiori ai crediti, al chiamato all’eredità potrebbe convenire rinunciare alla stessa; così facendo egli fa cessare gli effetti verificatisi nei suoi confronti a seguito dell’apertura della successione e rimane, pertanto, estraneo alla stessa, con la conseguenza che nessun creditore potrà rivolgersi a lui per il pagamento dei debiti ereditari, né egli potrà esercitare alcuna azione ereditaria o acquistare alcun bene facente parte della successione. Si ricordi che la rinuncia all’eredità non può essere sottoposta ad una condizione o ad un termine, né può essere limitata solo ad una parte dell’eredità.

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30/04/2010 da Simone Falusi 22 commenti

I debiti dei genitori ricadono sui figli?

Salve,mi interesserebbe sapere se i debiti accumulati negli anni dai genitori ancora in vita ricadono sui figli?
Grazie
Roberto

Risposta: direi di no. Tieni presente, però, che se alla morte del genitore il figlio accetta l’eredità, dovrà rispondere dei debiti del genitore. L’accettazione dell’eredità, infatti, determina la fusione del patrimonio ereditario con il patrimonio dell’erede; quindi l’erede risponderà per i debiti ereditari con tutto il suo patrimonio. L’effetto della “fusione” dei due patrimoni può essere evitato attraverso il meccanismo dell’accettazione dell’eredità con il beneficio d’inventario: in questo modo il patrimonio dell’erede rimane distinto da quello ereditato ed il rischio dell’obbligo di rispondere per i debiti ereditari con il patrimonio privato può essere escluso. Infatti, con l’accettazione dell’eredità con il beneficio d’inventario i debiti ereditari dovranno essere pagati solo entro il limite del valore dei beni ereditati.




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24/02/2010 da Simone Falusi Lascia un commento

Divorzio e pensione di reversibilità

La questione da porle è a mio giudizio inverosimile, eppure reale.
Mia madre si è separata nel lontano 1977 da papà , e nella sentenza di separazione il giudice ha attribuito un assegno di mantenimento a mia madre e noi due figli Sergio e Federico,L’altra figlia di nome Rossella è stata cresciuta da zie zitelle quasi dalla nascita poichè mamma sempre ammalata con il sistema nervoso.
Mamma sofferente è stata riconosciuta nel 1982 invalida civile al 100 con accompagnamento, successivamente mio padre ha ottenuto il divorzio nell’anno 1990. Al processo al quale mamma non è stata presente, non ricordo perchè, ma contumace, non è stato assegnato alcun assegno divorzile. nonostante le precarissime condizioni economiche in cui versavamo. Nel 1994 mio padre ha sposato una donna polacca, nel 2006 è morto e scopriamo che non ha alcun diritto alla pensione di reversibilità. Mi chiedo: mia madre che ha avuto 3 figli con papà, ha vissuto nel matrimonio 16 anni,ed è gravemente malata, cieca e dializzata ha perso ogni diritto,e una donna polacca senza figli non residente in italia ora percepisce la pensione.
Perchè mia madre non è stata tutelata al momento della sentenza di divorzio? Noi figli eravamo troppo giovani per tutelarla.
Consideri che in quel periodo versavamo in condizioni economiche precarissime, al limite del sostentamento.
Gradirei un suo parere
Sergio

Risposta: purtroppo il mancato riconoscimento del diritto all’assegno divorzile in favore di Tua madre, all’esito della causa di divorzio in cui la stessa è rimasta contumace, esclude il diritto alla pensione di reversibilità. Infatti, il coniuge divorziato per richiedere la pensione di reversibilità deve essere titolare dell’assegno divorzile di cui all’art. 5 della legge 898/70 e non deve essere passato a nuove nozze.

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23/07/2009 da Simone Falusi Lascia un commento

Separazione: non voglio che l’appartamento a morte avvenuta possa andare a mio marito

coniugiSono separata legalmente, senza figli e da poco ho acquistato casa. Non voglio che l’appartamento a morte avvenuta possa andare a mio marito posso farlo? Come ?
Marisa

Risposta:  il coniuge cui non è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, ai sensi del secondo comma dell’articolo 151, ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato. Il coniuge cui è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato ha diritto soltanto ad un assegno vitalizio se al momento dell’apertura della successione godeva degli alimenti a carico del coniuge deceduto. L’assegno è commisurato alle sostanze ereditarie e alla qualità e al numero degli eredi legittimi, e non è comunque di entità superiore a quella della prestazione alimentare goduta. La medesima disposizione si applica nel caso in cui la separazione sia stata addebitata ad entrambi i coniugi (art. 548 c.c.)

L’Art. 585 c.c. dispone, inoltre, che il coniuge cui non è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato. Nel caso in cui al coniuge sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, si applicano le disposizioni del secondo comma dell’articolo 548. Pertanto, qualora Lei dovesse morire senza fare testamento (successione legittima), in mancanza di figli legittimi o naturali, di ascendenti, di fratelli o sorelle, a suo marito sarà devoluta l’intera eredità (anche se dallo stesso si è separata, ma a lui non è stata addebitata la separazione) (art. 583 c.c.). Allo stesso coniuge (in assenza di figli) è comunque riservata la metà del patrimonio ereditario. Quindi Lei non può lasciare con il testamente l’intera casaad un terzo, escludendo suo marito, giacchè a quest’ultimo, in quanto erede legittimario, è riservata la metà dell’eredità.

Solo con il divorzio, poiché viene meno in via definitiva  il vincolo matrimoniale, Suo marito non avrà alcun diritto sulla Sua eredità. Egli potrà solo riceverne una quota se è titolare dell’assegno alimentare o dell’assegno divorzile. Non potrà invece ricevere nulla se l’assegno divorzile è stato versato in un’unica soluzione.

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07/11/2007 da Simone Falusi Lascia un commento

Il debito del figlio ricade sul padre?

Ho affittato un monolocale ammobiliato ad un giovane di venti anni che studia nella mia citta’. Dopo alcuni mesi ha smesso di pagare regolarmente l’affitto. Vorrei sapere se posso pretendere il pagamento dell’affitto dal padre.

7-11-2007 Claudio

RISPOSTA: il locatore non ha azione diretta contro i genitori dello studente quale gestore di affari, poiché egli ha consentito al godimento del monolocale non gia’ per provvedere ai bisogni dello studente in luogo dei genitori, bensì adempiere al contratto stipulato con questo. Non e’ neppure concepibile un’azione di arricchimento senza causa, perché la prestazione eseguita trova la propria causa nel contratto di locazione, il quale e’ valido, essendo stato stipulato con un maggiorenne.

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