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21/12/2017 da Simone Falusi Lascia un commento

Donazioni fatte in vita e ripercussioni sull’eredità

donazioni e successioniHo scoperto a distanza di circa 4 mesi che mio padre ha donato dei mobili tenuti in magazzino.
Può farlo senza il consenso dei componenti della famiglia? In che modo potrei riprendermi questi beni? e in che modo posso tutelarmi per fare in modo che ciò non accada un altra volta?

La donazione è il contratto con il quale, per spirito di liberalità, una parte (che si indica come donante) arricchisce l’altra (donatario), disponendo a favore di questa di un diritto proprio, presente nel patrimonio, o assumendo verso la stessa una obbligazione. In pratica è un atto con cui si regale qualcosa.

Caratteristiche della donazione sono dunque il carattere definitivo e l’assenza di un corrispettivo. Aspetti questi che rendono la donazione un atto potenzialmente rischioso.

Un altro aspetto di rischio è dato dal fatto che la donazione è un atto che anticipa la successione del donante.

[Per saperne di più…]

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Archiviato in: Famiglia, Successioni Etichettato con:donazioni, successione ereditaria

14/10/2015 da Simone Falusi Lascia un commento

Ancora su eredità e debiti

eredità

Mio padre ha una ditta da 40 anni e negli ultimi tre anni ha avuto dei grossi problemi con le banche, aveva dei castelletti e prestiti intestati alla ditta ma lui si è messo come garante(persona fisica). Nel caso di morte se noi figli e moglie dell’interessato non accettiamo l’eredità per i suoi debiti si rifanno su di noi o non accettando l’eredità non accettiamo nè crediti nè debiti. Un’altra informazione, 12 anni fa mio padre e mia madre, tramite atto di donazione, hanno dato a me e a mio fratello, tramite atto notarile, una casa, noi nuda proprietà e usufrutto loro: possono rivalersi sulla casa donata?

Con l’accettazione dell’eredità l’erede acquista sia i crediti che i debiti del defunto. Non è possibile separare i primi dai secondi. Se nell’eredità i debiti superano le poste attive probabilmente sarà conveniente non accettare l’eredità. Nel caso in cui si decida comunque di accettare l’eredità, per evitare che l’erede risponda con i suoi beni dei debiti del defunto, occorrerà accettare l‘eredità con beneficio d’inventario. Lo scopo di questo tipo di accettazione dell’eredità è quello di tenere distinti il patrimonio dell’erede da quello del defunto. Quindi, se non accetti l’eredità i debitori di tuo padre non possono pretendere niente da te, ma dovrai rinunciare anche all’eventuale attivo. Se accetti con beneficio d’inventario, dovrai pagare i debitori di tuo padre, ma nei limiti di quanto da quest’ultimo ricevuto in successione. L’accettazione con beneficio d’inventario è opportuna anche quando non si conosce l’ammontare dei debiti del de cuius (leggi defunto). Infatti,  qualora i debiti si rivelassero superiori al valore dell’eredità, l’erede, che abbia accettato senza il beneficio di inventario, sarebbe chiamato a rispondere dei debiti del defunto anche con i suoi averi personali. Nel caso in cui, invece, si è avvalso del beneficio di inventario, allora sarà tenuto al pagamento degli eventuali debiti ereditari unicamente con ed entro i limite del patrimonio ereditato.

Nel caso di rinuncia all’eredità si consideri anche che questa può essere impugnata da parte dei creditori (art. 524 cod. civ.). Infatti, i creditori del soggetto che ha rinunciato possono farsi autorizzare dal Tribunale ad accettare l’eredità in nome e luogo del loro debitore, per poter soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti. Chi rinunzia all’eredità è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato. Il rinunziante può tuttavia trattenere la donazione.

Quanto alla donazione della nuda proprietà: se, come dici, l’atto donativo risale a 12 anni fa non è più possibile per i creditori di tuo padre “annullare” questa donazione, poichè l’azione revocatoria (che è l’azione con cui il creditore può impugnare gli atti di disposizione con cui il debitore cerca di sottrarre loro dei beni su cui i creditori potrebbero soddisfare le loro ragioni) non può essere esercitata dopo il decorso di 5 anni dal compimento dell’atto.

Il tema in questione è stato affrontato anche in questi post, alla cui lettura si rimanda:

  • Eredità ed eventuali debiti: che fare?
  • Eredità e debiti del de cuius
  • Successione ereditaria e debiti del defunto

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Archiviato in: Successioni Etichettato con:debiti, eredità, successione ereditaria

21/01/2015 da Simone Falusi Lascia un commento

Eredità ed eventuali debiti: che fare?

Salve,vorrei sapere se in mancanza di un testamento,e quindi non potendo avere la visione di eventuali debiti come ci si deve comportare? Aggiungo se un figlio non può’ pagare i debiti del genitori chi pagherà’ i debiti?

Risposta: ricordo che solo con l’accettazione dell’eredità gli eredi subentrano al defunto e quindi possono essere chiamati anche a rispondere dei debiti di quest’ultimo. Nel caso in cui il defunto abbia lasciato più debiti che sostanze, sarà quindi sufficiente non accettare l’eredità per evitare di rispondere di quei debiti. Se, come nel caso in esame, non si è in grado di conoscere se e quanti sono i debiti lasciati dal defunto, l’erede potrà fare un’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario: diversamente dall’accettazione pure e semplice, l’accettazione con beneficio d’inventario consente all’erede di teneere distinto il suo patrimonio da quello ereditato, con la conseguenza che risponderà degli eventuali debiti del defunto solo nei limiti del patrimonio ereditato.

Per ulteriori informazioni puoi leggere gli altri articoli scritti sul punto cliccando qui. 

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Archiviato in: Successioni Etichettato con:accettazione eredità, beneficio d'inventario, testamento

17/01/2014 da Simone Falusi Lascia un commento

Eredità e debiti del “de cuius”

titoloI debiti di natura fiscale (camerali, iva, inps, inail, ecc…,) , i debiti originati verso un istituto di credito da mutui non pagati, facenti capo ad una ditta individuale, i debiti di natura privata verso terzi, ricadono sugli eredi ascendenti e discendenti in uguale misura, e quindi verso l’eredità va esercitato il diritto “con beneficio di inventario”, oppure si opera una distinzione tra gli stessi ?

Risposta: cominciamo col dire che solo con l’accettazione dell’eredità gli eredi subentrano nella posizione del defunto anche per quanto concerne le posizioni debitorie di quest’ultimo. Con l’accettazione dell’eredità – che può essere non solo espressa (es. accettazione con atto davanti al notaio), ma anche tacita (ovvero avvenire per fatti concludenti: es. l’erede che vende un bene dell’eredità ha tacitamente accettato l’eredità) –  l’erede subentra nel patrimonio del de cuius e dovrà rispondere degli eventuali debiti di quest’ultimo: di norma gli eredi rispondono dei debiti in proporzione alla loro quota ereditaria; tuttavia, per quanto concerne i debiti tributari, gli eredi sono responsabili in solido (e non per quota ereditaria), e ciò significa che l’erario potrà richiedere a ciascuno di essi di onorare l’intero debito del de cuius (art. 65 del DPR 600/73). Inoltre chi abbia accettato l’eredità puramente e semplicemente, si vedrà costretto a pagare i debiti del defunto anche con il proprio patrimonio se quello del defunto non è sufficiente. Per evitare questa conseguenza occorre accettare l’eredità “con il beneficio dell’inventario”: in quest’ultimo caso il patrimonio del defunto rimarrà distinto da quello personale dell’erede e quest’ultimo sarò chiamato a rispondere dei debiti del de cuius solo entro i limiti del patrimonio ereditato.

Nel caso di specie, quindi, se esistono numerosi debiti sull’asse ereditario sarà opportuno che gli eredi che vogliano accettare l’eredità lo facciano con il beneficio d inventario.

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Archiviato in: Successioni Etichettato con:de cuius, debiti, erede, eredità, successioni

30/10/2013 da Simone Falusi Lascia un commento

Possono costringermi a pagare i debiti del genitore?

titoloBuongiorno. Mia madre, con la quale interruppi ogni rapporto 15 anni fa, ha contratto dei debiti con il fornitore del gas, e adesso l’assistenza sociale del comune di sua residenza vuole indurmi a pagarne una parte dicendo che, da codice civile, possono costringermi a farlo… è vero? Va da sè che, anche solo poche ore dopo la dipartita del caro genitore, mi recherò in tribunale per la rinuncia preventiva all’eredità; purtroppo, per ora, mia madre gode di ottima salute e di pessima attitudine a spendere senza giudizio… posso essere obbligato a risponderne mentre è in vita? Vi ringrazio per la cortese opportunità offertami… buona giornata.

Risposta: non penso che qualcuno possa costringerla ad adempiere il contratto fatto da un terzo (sua madre) con il fornitore del gas. Probabilmente l’assistente sociale alludeva all’obbligo alimentare di cui all’art. 433 del codice civile. La norma in questione prevede che i genitori che si trovano in stato di bisogno hanno diritto di ricevere un assegno alimentare da parte dei figli.  L’art. 433 c.c. stabilisce, infatti, che :“All’obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti nell’ordine:
1) il coniuge;
2) i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali;
3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti;
4) i generi e le nuore;
5) il suocero e la suocera;
6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali”.

Gli alimenti possono essere chiesti solo da chi versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento. Essi devono essere assegnati in proporzione del bisogno di chi li domanda e delle condizioni economiche di chi deve somministrarli. Non devono tuttavia superare quanto sia necessario per la vita dell’alimentando, avuto però riguardo alla sua posizione sociale. Il diritto agli alimenti sussiste anche se l’alimentando versi in stato di bisogno per propria colpa. La legge prevede solo che gli alimenti siano ridotti in caso di condotta disordinatamente colpevole dell’alimentando.

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