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16/07/2019 da Simone Falusi Lascia un commento

Incidente stradale e negoziazione assistita

In data 25/02/2019 mia moglie, che guidava la sua auto, ha avuto un incidente con un motorino guidato da un giovane non proprietario del mezzo(nessun problema fisico alle persone). Sono intervenuti i vigili, che fatti i rilievi del caso hanno multato il conducente del motorino. L’auto di mia moglie ha avuto un danno di circa 1500,00 euro, che l’assicurazione ha provveduto a liquidare e l’importo è stato completamente girato al carrozziere.
In data odierna mia moglie ha ricevuto una A/R da uno studio legale (per conto del proprietario), che asserisce che mia moglie “ometteva di concedere la dovuta precedenza”(nessun riferimento al verbale dei vigili) e la invita ” a stipulare Convenzione di Negoziazione Assistita tra Avvocati ai sensi dell’art. 2 del D.L. 132/2014 tesa a cooperare in buona fede e lealta’ al fine di risolvere la controversia. La mancata risposta entro 30 gg puo’ essere valutato dal Giudice…”. Non sono riuscito a contattare l’assicurazione(chiusa nel pomeriggio).
Cordialmente, potrei avere dei chiarimenti per districarmi da questa vicenda; devo rivolgermi ad un Avvocato?

La procedura di negoziazione assistita da uno o più avvocati è stata introdotta dal Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132 convertito in L. 10 novembre 2014 n. 162.

Lo scopo del procedimento è quello di tentare di evitare di finire in tribunale per risolvere una controversia: infatti, con la negoziazione assistita le parti, necessariamente assistite dai loro avvocati, convengono di impegnarsi per un certo periodo di tempo (minimo 30 giorni, massimo 3 mesi) a trovare una soluzione in via amichevole ad una controversia.

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Archiviato in: Risarcimento danni

02/05/2019 da Simone Falusi Lascia un commento

Quando l’impresa edile usa materiali diversi da quelli del progetto edilizio

Durante la costruzione del solaio al secondo piano che deve ospitare la piscina il costruttore usa un cemento armato di minore resistenza (come previsto dalla denuncia di opere strutturali e antisismiche severe, depositata in comune e consegna all’appaltatore), cioè RcK’ 300 al posto di RcK’350 e ciò comporta il mancato raggiungimento delle portate richieste per la zona sismica GRADO 2 con ag da o,15 a ag 0,25. Da subito sia l’appaltatore che la ditta fornitrice del calcestruzzo si dicono disponibili a porre rimedio a questo danno, l’ingegnere e direttore lavori predispone richieste di legge e permessi alle belle arti ed il costruttore esegue i lavori per tamponare il danno. I lavori Ritardano tremendamente e dopo otto mesi l’appaltatore si dice non disposto a pagare i danni sostenendo di non essere responsabile di nulla; vuole essere pagato anche per i lavori di riparazione del danno e predispone il blocco del cantiere. Dopo 9 mesi di ritardo sul contratto di consegna della casa ciò ha comportato disagi enormi (siamo una famiglia di 2 giovani con bimba di 6 anni e 2 settantenni ora senza certa dimora) sia psicologici che economici . Cosa dice il diritto di tutto ciò?

Da quanto scrivi mi pare evidente l’inadempimento della ditta appaltatrice la quale, nell’esecuzione dell’opera commissionatale, non ha agito in maniera gravemente negligente.

L’avere disatteso il progetto edilizio è certamente fonte di responsabilità per l’appaltatore

Il tema della responsabilità dell’appaltatore è peraltro stato già affrontato nell’articolo Ristrutturazione di un edificio e responsabilità dell’appaltatore

Data l’importanza delle opere e, quindi, anche dell’inadempimento della ditta appaltatrice, Ti suggerisco di rivolgerti prima possibile ad un avvocato al quale fornire tutta la documentazione relativa alla pratica in questione, affinché possa intervenire tempestivamente per tutelare i tuoi diritti.

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Archiviato in: Contratti, Risarcimento danni Etichettato con: appalto, responsabilità appaltatore

30/04/2019 da Simone Falusi Lascia un commento

Incidente stradale, danni al trasportato ed intervento del Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada

Mio figlio e la sua fidanzata, sono cascati dal motorino a causa di una macchia d’olio nella pubblica strada. È in quel momento che ci siamo resi conto che ci eravamo scordati di rinnovare l’assicurazione che risultava scaduta da un mese. Il guidatore, mio figlio, se la è cavata con qualche escoriazione ma il passeggero, la fidanzata, ha portato il gesso al braccio per un mese e non ha potuto lavorare. Epilogo:
1) il Comune non si è ritenuto responsabile della macchia d’olio;
2) i vigili hanno preteso il pagamento di una multa da circa 800 euro per l’assicurazione scaduta;
3) l’INPS sta richiedendo a mio figlio una rivalsa (per quanto pagato alla ditta dove lavora la fidanzata) di euro 1600;
4) la fidanzata si è rivolta al fondo vittime della strada che le rimborserà non sappiamo quanto.
Secondo voi è possibile fare ricorso contro questa richiesta dell’INPS? In fondo l’incidente non è stato causato da mio figlio tant’è vero che il fondo vittime della strada è intervenuto riconoscendo la responsabilità di ignoti.

Cominciamo col dire che il motorino di tuo figlio non poteva circolare in quanto sprovvisto di copertura assicurativa obbligatoria. Infatti, chiunque    circola senza  assicurazione R.c.a. e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 849 ad euro 3.396.

Per quanto riguarda il danno subito dalla fidanzata di tuo figlio, la legge prevede un meccanismo di favore per il risarcimento del terzo trasportato, dettato dall’esigenza di evitare che il trasportato debba attendere l’esito dell’eventuale accertamento della dinamica del sinistro e della responsabilità di ciascuno dei conducenti dei veicoli coinvolti.

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Archiviato in: Risarcimento danni Etichettato con: fgvs, incidente stradale

13/04/2019 da Simone Falusi Lascia un commento

Se il costruttore non rilascia la polizza decennale postuma

Ho acquistato casa sette mesi fa in agosto e da settembre sono iniziate a comparire nei muri la muffa nel pavimento dello scantinato, le pianelle davano segni di acqua; avvisata l’impresa mi dicevano di aspettare che sarebbe asciugato in quanto aveva piovuto molto. Dopo tante richieste andate a vuoto abbiamo chiesto ad un ingegnere di fare dei controlli; risultato che manca la guaina nelle giunture causando infiltrazioni di acqua sul tetto; la guaina è tutta rattoppi, le tegole non sono fissate. Abbiamo fatto scavo di un metro e siamo sopra l’acqua; la ditta è in liquidazione e non ci ha fatto l’assicurazione dicendo che non avevano soldi. Ci siamo rivolti ad un legale dandoci poche speranze; mi chiedo devono vincere sempre i truffatori a chi devo rivolgermi. Grazie

L’immobile che hai acquistati presenta difetti costruttivi dei quali è chiamato a rispondere il costruttore venditore. Tuttavia, come ti ha già spiegato l’avvocato a cui ti sei rivolto, se l’impresa costruttrice è in liquidazione potrebbe essere difficile ottenere il risarcimento del danno.

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Archiviato in: Proprietà e Condominio, Risarcimento danni Etichettato con: polizza decennale

18/03/2019 da Simone Falusi 3 commenti

Acquisto di un’auto con fermo amministrativo

Ho acquistato un auto da un rivenditore, al momento del pagamento del bollo ci viene comunicato da ACI che non possiamo farlo perché auto ancora risulta intestata al rivenditore (visione al PRA) e che l’auto ha un fermo amministrativo di circa 6000€. Auto acquistata dopo visione su “subito.it” perciò fuori dalla sede, fatturata a 4000€ e passaggio di 750€ ad agenzia con fattura. Posso chiedere la restituzione delle somme pagate e riconsegnare l’auto?

Il fermo amministrativo è una sanzione che viene adottata quando un soggetto contrae un debito con l’erario e non lo onora. La causa del fermo amministrativo può essere il mancato pagamento di tasse, tributi oppure multe, comminate a causa di una violazione del Codice della Strada.

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Archiviato in: Contratti, Risarcimento danni Etichettato con: auto, fermo amministrativo

17/02/2019 da Simone Falusi

Responsabilità medica e colpa grave: ecco di cosa si tratta


(Guest post sponsorizzato)

La responsabilità medica è un tema molto delicato, considerato che abbraccia numerosi concetti, principalmente quelli legati alla libertà del cittadino e della responsabilità dell’operatore sanitario in ogni sua forma. Ciò significa responsabilità civile e penale.

In questo senso è opportuno conoscere nel dettaglio ciò che la Legge Gelli definisce come confini della responsabilità civile del medico, in primis la sostanziale differenza tra responsabilità extracontrattuale che prevede che la colpevolezza del danno sia a carico del medico che opera all’interno di una struttura sanitaria e responsabilità contrattuale che lega il danno direttamente alla struttura sanitaria. Oltre a questa delicata distinzione c’è anche quella tra colpa lieve e colpa grave che è probabilmente ancora più cavillosa.

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Archiviato in: Risarcimento danni Etichettato con: colpa medica, malasanità

12/12/2018 da Simone Falusi 4 commenti

Incidente stradale e tempistica del risarcimento dei danni

tempo risarcimento danni

In data 27 giugno 2018 sono stato investito da un furgone, che mi ha procurato la rottura del femore. In data 25 ottobre, mi sono sottoposto a visita medico-legale disposta dall’assicurazione. Entro quanti giorni il liquidatore mi dovrà fare l’offerta per risarcimento danni? Grazie. Giovanni A.

In caso di incidente con soli danni a cose, la compagnia assicuratrice deve inviare al danneggiato l’offerta per il risarcimento (ovvero comunicare le ragioni per le quali non ritiene di formulare alcun offerta) entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta di risarcimento.

Si tenga presente che la richiesta di risarcimento deve essere formulata in modo da contenere l’indicazione degli aventi diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili, per non meno di cinque giorni non festivi, per l’ispezione diretta ad accertare l’entità del danno.

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Archiviato in: Risarcimento danni Etichettato con: danni fisici, incidente stradale, lesioni personali, sinistro stradale

03/10/2018 da Simone Falusi 2 commenti

Incidente stradale: devo pagare l’Inps?

A marzo 2016 ha tamponato un auto, sono intervenute le rispettive assicurazioni. A maggio 2017 mi giunge AR per il pagamento delle spese Inps sostenute per coprire la malattia della controparte, dopo aver sentito la mia assicurazione mi dice di non preoccuparmi che mi è stata inviata solo per conoscenza. Oggi 9/2018 mi arriva altra AR in cui l’inps cita in giudizio me e l’assicurazione della controparte per il pagamento di 245€ per spese pagate x la lmalattia della controparte. Cosa devo fare? Non dovrebbe arrangiarsi l’assicurazione? Perché dovrei pagare io? Le precedenti richieste di risarcimento, sembra che siano state respinte.

L’Inps richiede al responsabile civile del sinistro ed all’assicurazione Rca quanto erogato al danneggato   a titolo di danno patrimoniale subito in conseguenza dell’incidente (c.d. rivalsa).

La somma chiesta dall’Inps deve essere pagata dalla tua compagnia assicuratrice in forza appunta della garanzia prestata da quest’ultima per la Responsabilità Civile Automobilistica (RCA).

L’Rca è il contratto assicurativo stipulato con la compagnia di assicurazione e che copre i danni involontariamente causati utilizzando l’auto. Ciò significa che in caso di incidente automobilistico al posto del responsabile del sinistro pagherà i danni la compagnia di assicurazione che garantisce il veicolo per l’Rca. Il danneggiato verrà risarcito nei limiti previsti dal massimale di polizza.

Quindi anche se l’Inps ha citato te in giudizio, oltre alla tua compagnia,  sarà comunque quest’ultima a dover pagare l’Inps.

Leggi anche il post Incidente stradale e rivalsa Inps 

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Archiviato in: Risarcimento danni, Uncategorized Etichettato con: rivalsa Inps, sinistro stradale

02/10/2018 da Simone Falusi Lascia un commento

Furto nella casa affittata per le vacanze. Chi risponde dei danni?

Sono proprietaria di un appartamento ammobiliato uso turistico che affitto da un minimo di due giorni ad un massimo di 28 giorni . Durante la permanenza di due ospiti, i ladri hanno scardinato la porta e hanno rubato oltre ai miei oggetti , alcuni preziosi dei clienti.questi ultimi mi hanno inviato una lettera di risarcimento danni per un valore di 20.000 euro. Premettendo che non sono un albergo ma affitto l’immobile con consegna delle chiavi al momento del check in e riconsegna delle stesse al check out, come posso essere responsabile dell’avvenuto furto, e come possono dimostrare di avere avuto con se tali preziosi se non ne hanno fatto menzione alla consegna delle chiavi?

Se il furto è avvenuto a seguito di forzatura della serratura della porta di ingresso, che era stata regolarmente chiusa con le mandate dall’inquilino, siamo in presenza di un caso di forza maggiore.

La forza maggiore, come il caso fortuito, escludono la negligenza e, quindi, la responsabilità del soggetto.

Nel caso descritto, quindi, non si vede a che titolo dovrebbe rispondere il locatore. Potrebbe semmai essere chiamo a rispondere dei danni il conduttore, che assume il ruolo di custode dell’immobile, se dovesse essere dimostrato che la porta non era stata correttamente chiusa con le mandate da parte del conduttore medesimo.

In caso di furto certamente non sussiste una responsabilità del locatore.

Quindi ammesso e non concesso che ai tuoi inquilini siano stati rubati beni per il valore di ventimila euro (fatto che loro devono provare rigorosamente) di questo danno non devi rispondere tu.

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Archiviato in: Locazioni, Risarcimento danni

26/01/2018 da Simone Falusi Lascia un commento

Responsabilità medica e risarcimento danni

La responsabilità medica è quel tipo di responsabilità che deriva dai danni cagionati ai pazienti da errori od omissioni compiute dell’esercente della professione sanitaria (medico e infermiere); è quel tipo di responsabilità che nel linguaggio corrente viene definita “malasanità“.

L’ospedale o la casa di cura (compreso il personale medico o paramedico) possono essere chiamati a rispondere di errori diagnostici o prognostici che hanno danneggiato la salute del paziente, di interventi operatori erroneamente eseguiti, di danni derivanti da degenza in ospedale, di mancata di informazione sui rischi e le possibili complicazioni di un’operazione, ecc.

In questi casi il paziente o, nei casi più gravi, in caso di decesso di quest’ultimo, i suoi familiari, possono ottenere il risarcimento dei danni subiti.

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