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23/03/2018 da Simone Falusi 1 commento

Quando finisce l’assegnazione della casa al coniuge separato o divorziato?

Sono una ragazza di 20 anni e i miei genitori sono divorziati ormai da moltissimi anni. Ho sempre vissuto con mia madre, con la quale non ho mai avuto un buon rapporto (con mio padre invece sì) e ultimamente, dato che ormai son cresciuta e le esigenze sono diverse, le cose con lei vanno sempre peggio. Tra i vari problemi di convivenza, che mi causano non pochi danni psicologici, ce n’è un altro abbastanza grave. Mio padre paga a mia madre il mantenimento e mia madre quei soldi se li tiene per lei. Non mi compra da vestire, il cibo in casa scarseggia seriamente (ho anche proposto di andare io a fare la spesa con lei che mi ridesse i soldi successivamente, ma lei ha rifiutato, ovviamente), le pesa darmi anche un solo misero euro al mese e in tutto ciò non vuole farmi vedere e partecipare al conteggio delle spese (perché ovviamente le avanzano parecchi soldi che dovrebbe spendere per me, e che invece spende per lei stessa). Ora, io vivo con lei e con mia sorella nella casa che è di proprietà di mio padre.
Dato che con mio padre ho un buon rapporto e dato che mia madre sta rubando i soldi a lui e a me (e lui deve anche pagarsi l’affitto), ho deciso che voglio vivere con lui, con mio padre.
Quel che mi chiedo è: se mio padre avesse me in affido, e mia madre mia sorella, la quale sicuramente vuole stare con mia madre (è maggiorenne anche lei, ha 22 anni, ed ha un contratto a tempo determinato di lavoro), essendo la casa di mio padre, a chi spetterebbe stare in quest’ultima? A me sembra più logico (e giusto) che spetti a mio padre, ma dato che non lo so chiedo a voi. Grazie mille in anticipo!

La casa familiare, all’epoca della separazione dei tuoi genitori, è stata assegnata a tua madre in quanto genitore affidatario delle figlie. Infatti il coniuge che non è proprietario della casa ha diritto a rimanere in essa anche dopo la separazione se con lui convivono figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti.

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12/02/2018 da Simone Falusi 2 commenti

La legge sul biotestamento spiegata in 7 punti

testamento-biologico

Il 31 gennaio scorso è entrata in vigore la Legge sul c.d. biotestamento (legge n. 219/2017 – Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari).

Buon ultima nel panorama europeo, anche l’Italia si è quindi dotata di una normativa che consente  alla persona di dichiarare il proprio orientamento sul c.d. “fine vita”  nel caso in cui a un certo punto si sia impossibilitati a farlo.

La legge sul biotestamento è composta da pochi articoli (in tutto 8) e sancisce il diritto costituzionale (Art. 2, 13 e 32 Cost) a rifiutare le cure, e a farlo anche attraverso un testamento biologico, che nel testo della legge viene indicato come “Disposizioni anticipate di trattamento” (DAT).

Vediamo adesso nel dettaglio che cosa prevede la legge, come si fa il “testamento biologico” o “biotestamento”.

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21/12/2017 da Simone Falusi Lascia un commento

Donazioni fatte in vita e ripercussioni sull’eredità

donazioni e successioniHo scoperto a distanza di circa 4 mesi che mio padre ha donato dei mobili tenuti in magazzino.
Può farlo senza il consenso dei componenti della famiglia? In che modo potrei riprendermi questi beni? e in che modo posso tutelarmi per fare in modo che ciò non accada un altra volta?

La donazione è il contratto con il quale, per spirito di liberalità, una parte (che si indica come donante) arricchisce l’altra (donatario), disponendo a favore di questa di un diritto proprio, presente nel patrimonio, o assumendo verso la stessa una obbligazione. In pratica è un atto con cui si regale qualcosa.

Caratteristiche della donazione sono dunque il carattere definitivo e l’assenza di un corrispettivo. Aspetti questi che rendono la donazione un atto potenzialmente rischioso.

Un altro aspetto di rischio è dato dal fatto che la donazione è un atto che anticipa la successione del donante.

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11/12/2017 da Simone Falusi Lascia un commento

Separazione coniugi: il fondo di solidarietà per chi si trova in stato di bisogno



Cos’è

Il Fondo di solidarietà è una misura introdotta nel 2017 per fornire un sostegno economico da parte dello Stato al genitore separato quando l’altro coniuge non corrisponde l’assegno di mantenimento.

Chi può accedervi

Alle risorse economiche previste dal Fondo può accedervi il coniuge separato quando sussistono le seguenti condizioni:

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30/11/2017 da Simone Falusi Lascia un commento

Quando il mantenimento viene pagato dai nonni

mantenimento-nonniGentile avvocato, un quesito di estrema attualità e di interesse generale. Da oltre 2 anni di separazione mia figlia,disoccupata, e mio nipote (8 anni) vivono,per nostra fortuna, in un appartamento di mia proprietà. Non potendo provvedere alle spese necessarie provvediamo anche al pagamento delle utenze e delle spese vive. Il suo ex, anche avendo sottoscritto in sede giudiziale, una spesa di mantenimento mensile di E.600,00 non ha mai provveduto a tale impegno dichiarando che non lavora (salvo impieghi saltuari in nero). Vive con i suoi genitori benestanti.
E’ possibile che ogni onere economico debba ricadere sui nonni materni senza alcuna responsabilità o coinvolgimento del padre e dei suoi genitori ?
Grazie

Quando i genitori non hanno i mezzi sufficienti per provvedere al mantenimento dei figli gli ascendenti (ovvero i nonni) sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli.  Questo è quanto prevede l’art. 316 bis del codice civile

La norma in questione, quindi, prevede un obbligo di carattere sussidiario a carico dei nonni: questa sussidiarietà significa che l’obbligazione dei nonni è subordinata a quelle dei genitori; pertanto per chiedere l’aiuto economico dei nonni non basta il solo inadempimento di un genitore, ma occorre che entrambi i genitori non siano in grado di fare fronte alle esigenze economiche dei figli.

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22/05/2017 da Simone Falusi Lascia un commento

Separazione: se non ho un lavoro il figlio mi viene tolto?

Salve, ho problemi con il mio compagno, ed ogni volta che litighiamo finisce per mettermi le mani addosso e portarsi con se il nostro bimbo di due anni e mezzo. Più volte ho chiamato i carabinieri ma dicono che dovrà intervenire l’assistente sociale. Lui dice che verrà affidato a lui in quanto io non lavoro e già ho un bambino da una precedente relazione, e che quest’ultimo è il suo problema principale. Non lo accetta, e non vuole che sta dentro casa sua, neanche la residenza ci ha fatto mettere, io e i miei bimbi risultiamo da mia madre. Ma davvero è possibile che devo scegliere uno dei due miei bimbi? Ma solo perché non ho un lavoro é possibile che mi tolgano il più piccolo?
S.

Cara S.
quello del tuo compagno è solo terrorismo psicologico. Non è affatto vero che, in caso di separazione, il tuo bambino verrà “affidato” a lui.

Il fatto che tu abbia un altro figlio e non lavori, non precludono affatto che a te possa essere “affidato” anche il secondo figlio (circostanza anzi più che probabile). Inoltre il tuo compagno dovrà corrisponderti un contributo economico per il mantenimento del bambino.

Considerato peraltro l’atteggiamento violento di lui, Ti suggerisco in primo luogo di sporgere denuncia per le violenze subite (se non l’hai già fatto).

Rivolgiti poi ad un avvocato affinché avvii subito la pratica per regolare l’affidamento ed il mantenimento del bambino.

Se non hai mezzi, rivolgiti ad un avvocato che possa assisterti con il c.d. gratuito patrocinio.

A questo scopo puoi contattare l’ordine degli avvocati della tua città per consultare l’elenco dei difensori ammessi al gratuito patrocinio.

Non indugiare oltre.

Altri articoli sull’affidamento dei minori li trovi qui:

  • Affidamento dei figli naturali
  • Separazione e affidamento del figlio al padre
  • Affidamento esclusivo dei figli: quali sono i presupposti?

 

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16/03/2017 da Simone Falusi Lascia un commento

Separazione: cosa fare quando un genitore vuole trasferirsi all’estero con il figlio

fgli-esteroLa compagna di mio zio si vuole trasferire in polonia con la bambina, e perciò volevo sapere se mio zio poteva fare qualcosa per far restare la bambina in Italia con lui. Grazie.

Risposta: il padre della bambina deve senza indugio rivolgersi al Tribunale del luogo di residenza atttuale della bambina,  affinchè venga regolato l’affidamento della minore. È importantissimo che il Tribunale intervenga prima che la bambina sia portata in Polonia dalla madre. 

Tuo zio, quindi, deve rivolgersi necessariamente ad un avvocato per l’avvio di questa pratica. Se è possibile raggiungere un accordo tra i genitori sulle modalità dell’affidamento tanto meglio, la procedura sarà più veloce. Diversamente, il padre potrà, anzi dovrà,  comunque ricorrere quanto prima al Tribunale per ottenere la regolamentazione dell’affidamento della figlia.

Non richiedere il tempestivo intervento dell’autorità giudiziaria in questi casi, espone infatti il genitore italiano al rischio di radicare la competenza a decidere sull’affidamento della figlia all’autorità giudiziaria polacca.

Per richiedere l’assistenza del nostro studio legale può contattarci ai nostri recapiti.

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09/03/2017 da Simone Falusi Lascia un commento

Separazione dei coniugi e subentro nel contratto di locazione

successione-affittoHo ridotto dal mese di luglio il canone all’inquilino, l’intestatario del contratto era il marito adesso dopo la separazione giudiziale ho letto che la moglie in qualità di assegnataria dell’alloggio con figli minori subentra ex lege nel contratto in qualita’ di conduttore (tutto cio’ a mia insaputa); adesso se voglio andare all’agenzia dell’entrate con una scrittura privata per riduzione canone chi deve firmare la scrittura in qualità di conduttore? E se la moglie subentrata firma come posso far valere il principio presso l’agenzia che adesso la moglie è il conduttore benché a loro nella registrazione figura sempre il marito?
Grazie.

Risposta: una delle più frequenti cause di conflitto tra i coniugi nei giudizi successivi alla crisi del matrimonio è proprio l’assegnazione della casa familiare. Nell’ambito del procedimento di separazione dei coniugi o di divorzio, dunque, tra i provvedimenti emessi dal giudice vi è quello relativo all’assegnazione della casa familiare ad uno dei due coniugi.

In presenza di prole minore, l’assegnazione della casa spetta di norma al genitore collocatario, ovvero a quel genitore (per la più la madre) con cui i figli vivranno in modo prevalente. Il provvedimento di assegnazione della casa, in questi casi, ha lo scopo di tutelare il preminente interesse dei figli alla conservazione dello stesso ambiente di vita domestica goduto in costanza di matrimonio. Ma il principio vale anche per la famiglia di fatto.

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06/03/2017 da Simone Falusi Lascia un commento

Fino a quando devo pagare l’assegno di mantenimento al figlio maggiorenne?

mantenimento-figli-maggiorenniSalve Avvocato, sono separato da quasi 10 anni ho 2 figli dei quali una di 23 anni che non vuole avere nessun rapporto con me. Pago regolarmente il mantenimento così come stabilito dal giudice, però da circa 2 anni mia figlia lavora in regola e né lei né la madre mi hanno messo al corrente di questo, io lo so per via di conoscenze varie.
Il mio avvocato mi ha detto che senza prove certe non può chiedere niente al giudice ma io le prove come faccio a dirgliele? Gli ho detto il nome esatto delle aziende, adesso non dovrebbe provvedere lui agli accertamenti? Mia figlia ha acquistato un veicolo usato e sta ristrutturando casa insieme al suo fidanzato. Cosa posso fare per interrompere il versamento?
Grazie. Paolo

Prendiamo spunto da questa domanda per illustrare i punti fondamentali in materia di mantenimento dei figli maggiorenni, tema sempre più attuale: infatti, la crisi economica degli ultimi anni ha certamente incrementato il fenomeno dei figli che continuano a vivere con i genitori anche in età avanzata: i giovani che si immettono nel mondo del lavoro tardi e le occasioni lavorative limitate comportano un protrarsi dell’obbligo di mantenimento a carico dei genitori ben oltre la maggiore età.

Cerchiamo, dunque, di chiarire in cosa consiste questo mantenimento, quando e come termina il relativo obbligo dei genitori.

L’art. 30 della Costituzione nello stabilire che è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, fissa un principio di portata generale collegato all’essere genitori (sia dentro che fuori dal matrimonio); la norma costituzionale non specifica un limite di età del figlio oltre il quale questo diritto-dovere genitoriale cessa.

Se poi sfogliamo il codice civile, troviamo l’art. 2 che stabilisce che “la maggiore età è fissata al compimento del  diciottesimo anno“;  il che, però, significa solo che i figli maggiorenni non sono più soggetti a quella che, fino a qualche tempo fa, si definiva come “potestà genitoriale”, ovvero ai diritti e ai poteri di indirizzo educativo dei genitori. Il figlio, quindi, ancorché raggiunge la maggiore età, non perde, in virtù del solo dato anagrafico, il diritto al mantenimento da parte dei genitori, sui quali, infatti, permane l’obbligo di “mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall’articolo 315-bis” ( art. 147 c.c.)

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30/07/2016 da Simone Falusi Lascia un commento

Come faccio a togliere mio genero dalla mia residenza?

residenzaGentile avvocato,
sono a chiederle un chiarimento circa l’avvenuta separazione tra mia figlia e suo marito. Hanno abitato, gratuitamente, nella mia abitazione di residenza x anni. Mio genero si è trasferito altrove, ma ha mantenuto la residenza nella mia abitazione, anche se di fatto non abita più qui.
Inoltre tutti i suoi documenti sono rimasti invariati riportando lo stesso indirizzo, così come l’atto di separazione consensuale, eseguito davanti al legale. Mi sembra una situazione a dir poco “anomala”. Posso obbligarlo a variare la residenza e come ?

Non è possibile obbligare tuo genero a trasferire la residenza anagrafica dalla tua abitazione, in cui non abita più. Quello che puoi fare è procedere in questo modo:

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