Buonasera Avvocato, vorrei sottoporle questo quesito: ho svolto presso il tribunale consulenza tecnica d’ufficio come CTU. Nel decreto di liquidazione il giudice poneva provvisoriamente a carico della parte attrice le spese a me dovute. Dopo tre mesi di solleciti senza essere pagato, esce la sentenza che pone a carico della parte convenuta le spese relative alla CTU. A chi devo chiedere adesso le somme a me spettanti, tenendo presente che l’unica comunicazione che ho ricevuto è quella del decretò di liquidazione? Grazie
Una volta decorso il termine per l’impugnazione, il decreto con cui il Giudice liquida le spese del Conselente Tecnico d’Ufficio (CTU) diventa titolo esecutivo per il recupero delle somme qui indicate.
La sentenza pronuniciata al termine del processo, tra le altre cose, disporrà anche su quale parte dovranno ricadere le spese della Consulenza Tecnica d’Ufficio. Tuttavia, la regolamentazione delle spese contenuta nella sentenza ruguarda esclusivamente le parti del processo e non il Ctu. Per quest’ultimo il titolo per ottenere il recupero delle proprie spese è e rimane il decreto di liquidazione. Pertanto, se nel decreto la parte onerata è individuata nell’attore, l’azione per il recupero delle spese deve essere diretta nei confronti dell’attore . E ciò anche se la successiva sentenza pone a carico della parte convenuta le spese.
Quindi l’azione di recupero delle somme a te dovute come CTU dovrà essere esercitata nei confronti della parte attrice, quale parte debitrice in forza del titolo esecutivo costituito dal decreto di liquidazione.
Nel caso, tuttavia, tu non riesca a farti pagare dall’attorre, potrai rivolgerti al convenuto: infatti, partendo dal presupposto che la consulenza tecnica d’ufficio è strutturata come ausilio fornito al giudice, essa costituisce un atto necessario del processo che l’ausiliare compie nell’interesse generale superiore della giustizia e, correlativamente, nell’interesse comune delle parti. Da ciò deriva, in buona sostanza, che tutte le parti del processo sono solidalmente obbligate a pagare il CTU. In questo senso si è espressa la Corte di Cassazione (sentenza 25179/2013).
Concludendo, dovrai prima notificare titolo e precetto alla parte onerata in base al decreto di trasferimento. Nel caso di esito negativo dell’azione esecutiva, potrai agire contro l’altra parte, nei confronti della quale però dovrai procurati un apposito titolo ( decreto ingiuntivo).