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Home » La mediazione civile e commerciale

15/07/2011 da Simone Falusi Lascia un commento

La mediazione civile e commerciale

maniVorrei sapere in cosa consiste esattamente il procedimento di mediazione che si deve svolgere in base ad una nuova legge prima di andare dal Giudice . Grazie.
Aldo

La mediazione civile e commerciale recentemente introdotta nel nostro ordinamento ha come obiettivo quello di ridurre il numero delle cause giudiziarie.

La mediazione è l’attività professionale svolta da un terzo imparziale (il mediatore) e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.

Il mediatore

Il mediatore è la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo. Il mediatore è un professionista con requisiti di terzieta’. L’organismo dove il mediatore presta la sua opera è vigilato dal Ministero della giustizia.

Gli organismi di mediazione

La mediazione civile e commerciale può svolgersi presso enti pubblici o privati, che sono iscritti nel registro tenuto presso il Ministero della giustizia e che erogano il servizio di mediazione nel rispetto della legge, del regolamento ministeriale e del regolamento interno di cui sono dotati, approvato dal Ministero della giustizia. Gli ordini professionali possono costituire organismi di mediazione nelle materie di loro competenza, previa autorizzazione del Ministero della giustizia. Gli ordini forensi possono costituire organismi di mediazione in ogni materia. I consigli degli ordini degli avvocati possono istituire organismi presso ciascun tribunale avvalendosi di proprio personale e utilizzando i locali loro messi a disposizione dal presidente del tribunale. Gli organismi degli ordini professionali e delle camere di commercio sono iscritti nel registro del Ministero della giustizia a semplice domanda.

Consob e Banca d’Italia

Nella materia finanziaria e bancaria, il procedimento di mediazione può essere esperito

  • presso gli organismi di mediazione
  • davanti alla Camera di conciliazione della Consob

Anche il ricorso all’ Arbitro bancario e finanziario costituito dalla Banca d’Italia produce analoghi effetti giuridici (assolve la condizione di procedibilità per poter poi rivolgersi al giudice).

Tipi di mediazione

La mediazione può essere:

  •  facoltativa, e cioé scelta dalle parti
  • delegata dal giudice, quando il giudice, cui le parti si siano già rivolte, invita le stesse a tentare la mediazione
  • obbligatoria, quando per poter procedere davanti al giudice, le parti debbono aver tentato senza successo la mediazione

Mediazione obbligatoria

Dal 21 marzo 2011 la mediazione sarà obbligatoria nei casi di una controversia in materia di:

  • diritti reali (distanze nelle costruzioni, usufrutto e servitù di passaggio ecc.)
  • divisione
  • successioni ereditarie
  • patti di famiglia
  • locazione
  • comodato
  • affitto di aziende
  • contratti assicurativi, bancari e finanziari

L’obbligatorietà per le controversie in materia di condominio e risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti è stata differita al 20 marzo 2012 .

Provvedimenti giudiziali urgenti

Anche nei casi di mediazione obbligatoria è sempre possibile richiedere al giudice i provvedimenti che, secondo la legge, sono urgenti e indilazionabili.

Procedimento di mediazione

  • La mediazione si introduce con una domanda all’organismo, contenente l’indicazione dell’organismo investito, delle parti, dell’oggetto della pretesa e delle relative ragioni.
  • Le parti possono scegliere liberamente l’organismo. In caso di più domande, la mediazione si svolgerà davanti all’organismo presso cui è stata presentata e comunicata alla controparte la prima domanda.
  • Una volta avviata la mediazione, il mediatore organizza uno o più incontri mirati alla composizione amichevole della controversia
  • L’accordo raggiunto con la collaborazione del mediatore è omologato dal giudice e diventa esecutivo
  • Nel caso di mancato accordo il mediatore può fare una proposta di risoluzione della lite che le parti restano libere di accettare o meno
  • In caso di insuccesso della mediazione, nel successivo processo il giudice potrà verificare che la scelta dell’organismo non sia stata irragionevole, ad esempio per mancanza di qualsiasi collegamento tra la sede dell’organismo e i fatti della lite ovvero la residenza o il domicilio della controparte.

Mediazione durante il processo

Nel corso del processo le parti, anche su invito del giudice, possono sempre esperire la mediazione.

Durata della mediazione

Il tentativo i mediazione civile ha una durata massima stabilita dalla legge di 4 3 mesi.

Esito della mediazione

L’accordo raggiunto con la collaborazione del mediatore è omologato dal giudice e diventa esecutivo. Nel caso di mancato accordo il mediatore può fare una proposta di risoluzione della lite che le parti restano libere di accettare o meno.

Proposta del mediatore

Il mediatore deve fare la proposta se le parti concordemente glielo richiedono. Negli altri casi il mediatore può fare la proposta, se il regolamento dell’organismo lo prevede. Se la proposta non viene accettata e il processo davanti al giudice viene iniziato, qualora la sentenza corrisponda alla proposta, le spese del processo saranno a carico della parte che ha rifiutato ingiustificatamente la soluzione conciliativa.

Riservatezza

Nessuna dichiarazione o informazione data dalle parti nel procedimento di mediazione può essere utilizzata nel processo
Nessuna dichiarazione o informazione data da una parte solo al mediatore può essere rivelata alla controparte, e ogni violazione viene sanzionata
Tutte le informazioni riservate sono in ogni caso inutilizzabili in ogni successivo ed eventuale processo.

Spese della mediazione

Le parti devono anticipare le spese di avvio del procedimento, pari ad € 40, e pagare le spese di mediazione.

L’importo delle spese dovute agli organismi pubblici è indicato nella tabella A del decreto ministeriale n. 180 del 2010 prevista dall’articolo 16, comma 4.

Tabella A  relativa al rapporto Valore della lite – Spesa per ciascuna parte 
Fino a € 1.000:     € 65; 
da €1.001 a € 5.000:     €130; 
da € 5.001 a € 10.000:     € 240; 
da € 10.001 a € 25.000:     € 360; 
da € 25.001 a € 50.000:     € 600; 
da € 50.001 a € 250.000:     € 1.000; 
da € 250.001 a € 500.000:     € 2.000; 
da € 500.001 a € 2.500.000:     € 3.800; 
da € 2.500.001 a € 5.000.000:     € 5.200; 
oltre € 5.000.000:     € 9.200.

Gli organismi privati iscritti nel Registro hanno invece un proprio tariffario, che deve sempre essere approvato dal Ministro della giustizia, dove sono indicate le tabelle dei compensi dovuti dalle parti.

La mediazione è totalmente gratuita per i soggetti che nel processo beneficiano del gratuito patrocinio (soggetti meno abbienti), in tal caso all’organismo non è dovuta alcuna indennità.

Agevolazioni fiscali

Alle parti che corrispondono l’indennità di mediazione presso gli organismi è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d’imposta fino a concorrenza di € 500 e, in caso di insuccesso della mediazione, € 250. 

Il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro sino alla concorrenza del valore di € 50.000.

fonte: giustizia.it

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