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Home » Errori di battitura nella sentenza: la correzione dell’errore materiale

16/10/2015 da Simone Falusi 2 commenti

Errori di battitura nella sentenza: la correzione dell’errore materiale

sentenzaSalve a tutti. Ho una curiosità e credo possa interessare molti: Se in una sentenza ci sono errori di battitura quest’ultima è da considerarsi falsa oppure é valida a tutti gli effetti?

L’errore in questione è quello che in gergo tecnico viene definito come  “errore materiale”: si tratta cioè  di una svista o di una disattenzione del giudice nel  momento in cui stava redigendo la sentenza e non ha niente a che vedere con un errore di giudizio. L’errore materiale insomma è quello che cade non sulla formazione del pensiero del giudice, ma sulla sua espressione (es. il giudice indica erroneamente il nome delle parti, pensa Rossi, ma scrive Rosi). Nel concetto di errore materiale rientrano anche l’errore di calcolo e le omissioni. Deve, in ogni caso, trattarsi di errori immediatamente riconoscibili come tali.

In ogni caso la sentenza che contiene errori materiali o errori di giudizio non è affatto nulla ed è da considerarsi valida.

Per eliminare errori di questo tipo la legge prevede un procedimento semplificato rispetto allo strumento dell’impugnazione: con l’impugnazione si dovrebbe infatti introdurre una nuova causa e ciò sarebbe assolutamente sproporzionato  quando si tratta soltanto di correggere una svista nella redazione della sentenza. Lo strumento semplificato previsto dalla legge è il  procedimento di correzione ed ha lo scopo di far corrispondere ciò che la sentenza voleva dichiarare con quello formalmente dichiarato. All’esito del procedimento è lo stesso giudice che ha emesso la sentenza a pronunciare il provvedimento di correzione dell’errore.

Pertanto la parte che intende chiedere la correzione della sentenza dovrà fare un’istanza al giudice: questo è quanto prevede la legge: “Le sentenze contro le quali non sia stato proposto appello e le ordinanze non revocabili possono essere corrette, su ricorso di parte, dallo stesso giudice che le ha pronunciate, qualora egli sia incorso in omissioni o in errori materiali o di calcolo” (art. 287 c.p.c).

Spesso l’errore è così evidente che tutte le parti concordano nel riconoscerlo e, quindi, tutte assieme ne chiedono la correzione: in questo caso il procedimento è semplicissimo poiché il giudice vi provvede senza bisogno di convocare le parte in udienza. Se, invece, la richiesta di correzione viene fatta solo da una parte, allora il giudice dovrà fissare un’ udienza di comparizione delle parti davanti a sé prima di poter decidere.

 

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Commenti

  1. Anonimo dice

    09/03/2016 alle 17:26

    un’aspetto interessante della vicenda è il termine di decorrenza dell’appello, mi spiego meglio, ho avuto un’esperienza simile mi sono costituito per l’appellato nei confronti di una sentenza che precedentemente è già stata sottoposto a correzione materiale. La questione è che il collega ha fatto appello alla sentenza corretta, facendo così decorrere i termini per l’appello dalla data di deposito della correzione. Diversamente ritengo che la correzione riguarda solo gli elementi formali della sentenza e non il suo contenuto, per cui il dies a quo deve esse quello della prima pubblicazione, quindi, appello fuori termine essendo passati più di 6,45 mesi

    Rispondi
    • Anonimo dice

      30/05/2016 alle 10:47

      ebbene, la sentenza mi ha dato ragione, è proprio cos’, il termine di appello decorre dal deposito della sentenza originaria e non dalla correzione materiale della stessa

      Rispondi

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