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Anche per gli avvocati é scattato l’obbligo della polizza assicurativa.
Come stabilito dalla norma vigente gli avvocati hanno dovuto adeguare la copertura assicurativa entro il termine massimo dell’11 ottobre 2017, dotandosi entro quel termine di una polizza concernente la responsabilità civile, sottoscrivendo un contratto che li tuteli durante l’esercizio della professione.
Un obbligo contenuto a chiare lettere nel Decreto stilato dal Ministero di Giustizia nell’ottobre del 2016, che rende operativo l’art. 12 della legge professionale forense, incentrato sul dovere di stipulare una polizza assicurativa quale elemento fondamentale per poter esercitare la professione e non essere radiati dall’albo di settore.
Anche gli avvocati si allineano alla legge sulla riforma delle professioni
Dopo i medici anche per i principi del foro la sottoscrizione di una Rc professionale diventa norma obbligatoria, così come previsto dalla legge n.148/2011, che coinvolge la stragrande maggioranza dei professionisti iscritti ad un albo.
Per gli avvocati la copertura assicurativa di legge prevede di fatto un doppio binario.
Se da un lato i legali devono sottoscrivere una polizza contro i rischi che nascono dall’esercizio della professione, dall’altro si rende necessaria una copertura specifica anche in caso di infortunio del legale e dei collaboratori che lavorano al suo fianco, siano essi praticanti o dipendenti.
Di fatto il D.M. ha introdotto l’obbligo assicurativo in capo a tutti coloro che esercitano le professioni legali, in particolar modo gli avvocati.
Al centro del Decreto il Ministero ha voluto porre la tutela a favore dei clienti, coniugata perfettamente alla tutela del patrimonio del professionista.
In tema di assicurazione obbligatoria avvocati il Cnf ha proposto tutta una serie di contributi al Decreto ministeriale, documento che ha potuto contare anche sulla cooperazione fattiva degli Ordini Territoriali e delle Associazioni, impegnatesi in prima persona nella messa a punto degli schemi di legge.
Le coperture previste dalla polizza Rc professionale
L’articolo 1 del Decreto specifica chiaramente quali coperture deve prevedere la polizza di responsabilità civile dell’avvocato, prima fra tutte la protezione per i danni che lo stesso dovesse
colposamente causare a terzi nello svolgimento dell’attività professionale.
L’assicurazione deve coprire la responsabilità per qualsiasi tipo di danno sia esso patrimoniale, non patrimoniale, indiretto, permanente, temporaneo e futuro.
La copertura si deve intendere estesa alla responsabilità per danni derivanti dalla custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti o dalle controparti
processuali di questi ultimi.
Da prevedersi in polizza anche la copertura della responsabilità per colpa grave, per i pregiudizi
causati, oltre ai clienti, anche a terzi.
La determinazione del rischio e l’attività professionale
Al fine di determinare il rischio assicurato il D.M al punto 6 dell’articolo 1 stabilisce quale tipologia di attività deve intendersi soggetta a copertura precisando espressamente che si tratta dell’attività di rappresentanza e difesa dinanzi all’autorità giudiziaria o ad arbitri, tanto rituali quanto irrituali.
Copertura che si intende estesa agli atti ad essa preordinati, connessi o consequenziali, come
ad esempio l’iscrizione a ruolo della causa o l’esecuzione di notificazioni, ed ancora la consulenza od assistenza stragiudiziali, la redazione di pareri o contratti e dulcis in fundo l’assistenza del cliente nello svolgimento delle attività di mediazione ovvero di negoziazione assistita.
La responsabilità solidale dell’avvocato
Come stabilito dal punto 10 dell’art.1 in caso di responsabilità solidale dell’avvocato con altri
soggetti, assicurati e non, l’assicurazione deve prevedere la copertura della responsabilità
dell’avvocato per l’intero, salvo il diritto di regresso nei confronti dei condebitori solidali.
Una polizza efficace nel tempo
Quella prevista a tutela dell’attività dell’avvocato deve essere una polizza che possa tranquillamente essere considerata efficace nel tempo.
L’assicurazione professionale infatti deve prevedere, anche a favore degli eredi, una
retroattività illimitata e un’ultrattività almeno decennale per gli avvocati che cessano l’attività nel periodo di vigenza della polizza.
La polizza deve contenere espressamente clausole che escludano a chiare lettere il diritto di recesso dell’assicuratore dal contratto a seguito della denuncia di un sinistro o del suo risarcimento, nel periodo di validità della polizza al pari di quello di ultrattività.
Fasce di rischio e massimali
In tema di massimali e fasce di rischio il Decreto Ministeriale sviluppa uno schema specifico con numeri che variano in base al fatturato, alla tipologia di attività e al numero di professionisti coinvolti.
Si va quindi da un massimale di ingresso di € 350.000 per gli avvocati con fatturati inferiori a € 30.000 a massimali elevati come quelli previsti per gli studi professionali con un limite di 5.000.000 per sinistro e 10.000.000 per anno, nel caso in cui i professionisti che operano all’interno dello Studio superano le dieci unità.
In presenza di franchigie e scoperti, l’assicurazione dovrà comunque risarcire il terzo per l’intero, salva la facoltà di recuperare l’importo di franchigia o scoperto dall’assicurato che abbia tenuto indenne dalla pretesa risarcitoria del terzo.
Copertura specifica contro gli infortuni
Il Decreto dedica alla copertura contro gli infortuni l’articolo 4 specificando che questa tipologia di assicurazione in termini di legge deve essere prevista a favore degli avvocati e dei loro collaboratori, praticanti e dipendenti per i quali non sia operante la copertura assicurativa obbligatoria I.N.A.I.L.
L’assicurazione deve prevedere la copertura degli infortuni occorsi durante lo svolgimento dell’attività professionale e a causa o in occasione di essa, i quali causino la morte, l’invalidità
permanente o l’invalidità temporanea, nonché delle spese mediche.
Per quel che concerne le somme assicurate minime si va dai 100.000 euro in
caso morte o invalidità permanente ai 50 euro di diaria giornaliera da inabilità temporanea.