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05/11/2020 da Simone Falusi Lascia un commento

Difetti strutturali dell’immobile: quando posso chiedere i danni al venditore?

Ho acquistato una villetta singola 11 anni fa, ora dopo averla messa in vendita, grazie al probabile acquirente scopro che quello che sembrava un semplice danno al rivestimento del bagno è in realtà uno scollamento di parte della casa cioè di quella parte che é stata aggiunta in un secondo tempo.
A detta dell’ingegnere ciò richiederà un intervento di consolidamento per mette tutto in sicurezza. Posso ancora richiedere un risarcimento al venditore che non mi aveva segnalato la cosa?

1. La (troppo breve) garanzia del venditore

Il venditore è tenuto a rispondere dei vizi presenti sul bene compravenduto quando questi difetti sono tali da renderlo inidoneo all’uso cui è destinato o da diminuirne il valore economico.

Le regole che disciplinano questi casi (garanzia per evizione) prevedono però termini molto stringenti: infatti l’acquirente ha solo 8 giorni di tempo dalla scoperta del vizio per denunciare i vizi al venditore.

Inoltre l’azione del compratore si prescrive, in ogni caso, nel termine di 1 anno dalla consegna del bene: “in ogni caso” significa che la prescrizione opera anche se i vizi non siano stati scoperti o non siano stati tempestivamente denunciati.

Questo è quanto prevede l’art. 1495 del codice civile.

La norma riguarda sia la vendita di beni mobili che la vendita di beni immobili e, in quest’ultimo caso, è facile intuire la scarsa efficacia di questa disposizione, considerato che i vizi di un immobile possono emergere nel corso degli anni.

Che fare allora quando si scoprono dei vizi su un immobile ed è trascorso più di un anno dalla consegna?

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Archiviato in:Contratti, Proprietà e Condominio Contrassegnato con: compravendita, responsabilità venditore, Vizi e difetti, vizi immobile

02/11/2020 da Simone Falusi Lascia un commento

Sono costretto ad accettare dalla concessionaria una vettura diversa da quella scelta?

Una settimana fa ho dato una caparra per fermare un auto, presso una concessionaria. Dopo qualche giorno mi chiamano per dirmi che il colore che avevo scelto non c’è più: quindi mi dicono che devo scegliere un altro colore, tra il nero e il grigio, per avere la macchina nei tempi pattuiti. E in più aggiungere 600€ per il colore metallizzato.
A quel punto ho chiesto la restituzione della caparra, ma mi è stato risposto che non è possibile, che loro possono solamente venirci in contro con una mediazione. È una cosa legalmente possibile?

Immagino che la concessionaria ti abbia fatto firmare un contratto per l’acquisto dell’auto e nel contratto siano state indicate le caratteristiche, tra le quali il colore, dell’automobile da te scelta.

Ebbene il contratto ha forza di legge tra le parti, quindi una parte non è libera di modificarne le condizioni a sua discrezione. In altre parole, la concessionaria è tenuta a consegnarti esattamente la macchina che tu hai scelto, al prezzo stabilito, entro la data indicata nel contratto.

Se la concessionaria non è in grado di fornirti l’auto descritta nel contratto allora è inadempiente. Non è consentito alla concessionaria fornire una vettura di colore diverso, a meno che tu accetti la sostituzione: diversamente, la concessionaria deve consegnarti la vettura del colore che hai scelto. Se questa vettura non è più disponibile o non è disponibile nei tempi previsti contrattualmente, tu hai diritto a chiedere la risoluzione del contratto per inadempimento della concessionaria e la restituzione del doppio della somma versata a titolo di caparra confirmatoria, ai sensi dell’articolo 1385 del codice civile.

Ti suggerisco, quindi, di comunicare per iscritto alla concessionaria che non sei disposta ad accettare vetture con caratteristiche diverse rispetto a quelle indicate nel contratto, pena la risoluzione del contratto per inadempimento del venditore.

Qualora la concessionaria rifiuti di dare seguito alle tue richieste dovrai rivolgerti ad un avvocato.

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Archiviato in:Contratti Contrassegnato con: auto, autovettura, concessionaria

25/10/2020 da Simone Falusi Lascia un commento

Resa dei conti alla fine della convivenza: quando la coppia di fatto si separa si ha diritto alla restituzione delle spese fatte?

Ho convissuto per 6 mesi a casa del mio ex ragazzo, casa di sua proprietà che però ho contribuito a ristrutturare ed ammobiliare. La relazione ora è finita e gli ho chiesto indietro la metà dei soldi dei mobili (le ricevute di pagamento sono state emesse a nome suo, ma gli importi sono stati pagati a metà tramite bancomat, dunque c’è tracciabilità dei pagamenti); lui però non vuole darmeli perché sostiene che durante la mia permanenza in casa non ho pagato l’affitto e quindi stiamo pari. La mia domanda è: può chiedermi gli arretrati dell’affitto (non c’era contratto né tanto meno accordo tra noi che io lo dovessi pagare perché ripeto, la casa è di sua proprietà)? Può rifiutarsi di restituirmi la metà del valore dei mobili? Grazie in anticipo per la gentile risposta.

E’ molto frequente che alla fine di una convivenza more uxorio insorgano tra gli ex partner controversie di carattere patrimoniale; pertanto, quando uno dei due conviventi abbia compiuto delle prestazioni patrimoniali in favore dell’altro soggetto (come, ad esempio, l’esborso di denaro proprio per l’acquisto di beni mobili o immobili oppure al fine di ristrutturare un immobile) ci si chiede se è possibile chiederne la restituzione.

Con il termine “conviventi more uxorio ” si indica la “coppia di fatto“, ovvero “due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità’ o adozione, da matrimonio o da un’unione civile” (secondo la definizione contenuta nell’art. 1 comma 36 della Legge 20 maggio 2016 n. 76 , c.d. Legge Cirinnà).

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Archiviato in:Famiglia Contrassegnato con: convivenza more uxorio, coppia di fatto, obbligazione naturale, restituzione

04/10/2020 da Simone Falusi 1 commento

Ritardo nella consegna dell’auto acquistata. Posso recedere dal contratto?

Ho acquistato un’auto nuova e dato loro 1000 euro di caparra. Il termine di consegna era fissato al 3 ottobre. Oggi il venditore mi informa che l’auto non arriverà prima di novembre (1°2° settimana).
Ho comunicato allora la mia volontà di recedere visto che il contratto era stato stipulato ad agosto e già abbiamo atteso abbastanza, ma mi è stato detto che una condizione del contratto è che la consegna deve Avvenire entro 45 gg dalla data prevista di consegna.
È possibile? tale clausola è lecita

La clausola che prevede un periodo di tolleranza (nel tuo caso 45 giorni) dal termine della consegna è valida. Si tratta, peraltro, di clausola presente in tutti i contratti di vendita auto.

Firmando il contratto, in sostanza, hai accettato che l’auto ti venisse consegnata anche con 45 giorni di ritardo sulla data prevista.

Non puoi quindi recedere dal contratto se non dopo il decorso del termine di 45 giorni.

A seguito del recesso, come previsto dall’art.1385 codice civile, si ottiene la restituzione del doppio della caparra versata.

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Archiviato in:Contratti Contrassegnato con: acquisto auto, consegna, recesso, ritardo

07/09/2020 da Simone Falusi Lascia un commento

Il marito dovrà rispondere dei debiti della futura moglie?

La mia compagna ha fatto da garante per un mutuo al fratello, il quale dopo un certo periodo di tempo non ha più pagato e la casa è andata all’ asta; ora ci vorremmo sposare io rischio il pignoramento dei miei immobili da parte della banca.

Aver fatto da garante significa che se il debitore principale (il fratello della tua compagna) non paga le rate del mutuo, la banca potrà rivolgere le sue “attenzioni” anche alla tua compagna. Quest’ultima, infatti, si è obbligata verso la banca a pagare il mutuo, laddove il fratello non potesse più farlo.

La banca, quindi, per recuperare il suo credito potrà aggredire anche i beni della tua compagna, la quale, quale debitrice della banca, risponde dei debiti verso questa con tutti i suoi beni.

L’art. 2740 c.c. stabilisce infatti che “il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri”.

Questo significa che la banca creditrice ha diritto di soddisfare il proprio credito, intraprendendo un’azione esecutiva su tutti i beni del debitore, compresi i beni entrati nel patrimonio dopo l’insorgere del credito.

Deve in ogni caso trattarsi di beni appartenenti al debitore: la banca non può quindi aggredire beni appartenenti ad altri soggetti ancorché legati da parentela affinità.

Pertanto, il creditore della tua compagna, anche se questa diventa Tua moglie, non potrà mai colpire i tuoi beni personali, né gli immobili di tua proprietà.

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Archiviato in:Contratti, Famiglia Contrassegnato con: coniug, debiti moglie, responsabilità patrimoniale debitore

06/08/2020 da Simone Falusi Lascia un commento

Errori medici: in quali casi si può richiedere un risarcimento danni

Guest post

Quando si utilizza il termine ‘malasanità’, in genere, si vuol fare riferimento a determinati episodi che comportano una responsabilità degli operatori nell’ambito sanitario. Gli inconvenienti per indicare i quali viene ormai spesso e volentieri impiegata questa parola – relativamente nuova – sono moltissimi, avvengono il più delle volte all’interno di strutture pubbliche ma anche private e sono legati alla cura dei malati. Allo stesso modo si parla di ‘malasanità’ anche per indicare determinati interventi, finiti diversamente da come avrebbero dovuto, nell’ambito della chirurgia estetica o plastica.

Se sei stato/a vittima di malasanità, puoi ottenere il giusto risarcimento tramite il portale di avvocati penalisti, un servizio che ti permetterà di entrare in contatto con l’avvocato specializzato in malasanità più vicino a te.

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Archiviato in:Risarcimento danni Contrassegnato con: malasanità

26/05/2020 da Simone Falusi 1 commento

Come faccio a sapere se la denuncia è stata archiviata o meno?

Nel mese di gennaio 2016 ho denunciato una persona per appropriazione indebita e truffa aggravata. Sono trascorsi più di 4 anni e non ho nessuna notizia, né di rinvio a giudizio e né di archiviazione. È possibile che passa tutto questo tempo? Inoltre la prescrizione di questi reati viene sospesa per l’emergenza Coronavirus?

Se quando si sporge denuncia si chiede di essere avvisati in caso di archiviazione della denuncia stessa, prima dell’archiviazione il denunciante verrà avvisato dell’intenzione del PM di chiedere l’archiviazione del procedimento: in questo caso il denunciante (parte offesa dal reato) può proporre eventualmente opposizione.

Se però ci si è dimenticati di questo particolare, allora è possibile che il denunciante non venga affatto avvisato della decisione di archiviare il procedimento.

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Archiviato in:Avvocati, Processo Contrassegnato con: certificato 335 cpp, denuncia, querela

25/05/2020 da Simone Falusi Lascia un commento

Locazione e covid-19: il conduttore manca da mesi dall’appartamento

Il mio inquilino di nazionalità cinese per locazione ad uso abitativo a canone concordato già rinnovata più volte, si è recato intorno alla metà di gennaio nel suo paese d’origine, lui è purtroppo oltretutto originario della zona di Wuhan, e non ha a tutt’oggi fatto ritorno. Naturalmente l’ultimo canone pagato è quello di gennaio, e non è che mi aspettassi diversamente, speravo però che con la riapertura sarebbe tornato e invece a tutt’oggi non è successo. Com’è ovvio, avendo come suoi contatti solo l’indirizzo dell’immobile locato e il cellulare italiano, non sono in grado di avere sue notizie in nessun modo, di sapere se e quando tornerà, e al limite nemmeno se è vivo.
Aggiungo, anche se è probabilmente ovvio, che a quanto mi risulta tutte le sue cose sono ancora nell’appartamento. Mi sto pertanto informando sulle mie opzioni in caso la questione non si risolva in tempi ulteriori ragionevolmente brevi, dato che nel frattempo e data la sua assenza non sono nemmeno in grado di avvalermi della possibilità di comunicare all’Agenzia delle Entrate la sospensione dei pagamenti, in modo, almeno, da non pagarci sopra la cedolare secca.
Grazie per l’attenzione.
Barbara M.

Bisogna dire che fino alla riapertura delle frontiere italiane, prevista probabilmente per il prossimo mese di giugno, il tuo inquilino non potrà rientrare in Italia dalla Cina.

Detto ciò, il fatto che lo stesso sia rimasto bloccato in Cina a causa dell’emergenza epidemiologica, sotto un profilo strettamente giuridico non comparta modifiche alle regole che disciplinano la locazione.

Infatti, le disposizioni normative introdotte in tema di emergenza da coronavirus non prevedono alcuna modifica della disciplina dei contratti di locazione.  

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Archiviato in:Locazioni Contrassegnato con: coronavirus, covid-19, locazione, lockdown

24/05/2020 da Simone Falusi Lascia un commento

Asta giudiziaria: entro quanto tempo deve essere emesso il Decreto di trasferimento?

Mi sono aggiudicato un’asta giudiziaria il 10 maggio 2019, con successivo saldo il 29 maggio 2019. Ad ottobre 2019, mi hanno comunicato la riapertura dell’asta per un ricorso maggiorativo. Il 18 dicembre 2019 mi sono aggiudicato ancora una volta l’immobile, con successivo pagamento del saldo il 29 dicembre. Ad oggi il curatore / tribunale non ancora provvedono al trasferimento di proprietà, ogni settimana è una scusa! Ti chiedo, c’è un tempo massimo di esecuzione del trasferimento di proprietà, dopo il quale posso fare ricorso? Grazie mille e buon lavoro

L’aggiudicatario del bene immobile diventa proprietario di quest’ultimo solo per effetto del c.d. Decreto di trasferimento.

Il Decreto di trasferimento è appunto il provvedimento giudiziale con il quale il Giudice trasferisce in favore dell’aggiudicatario la proprietà del bene immobile oggetto di aggiudicazione.

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Archiviato in:Processo, Proprietà e Condominio Contrassegnato con: aggiudicazione immobile, asta giudiziaria, decreto trasferimento

02/04/2020 da Simone Falusi Lascia un commento

Emergenza Coronavirus: le misure adottate dal Governo

Aggiornato al 26 aprile 2020

Provvedimenti adottati dal Governo a seguito dell’emergenza sanitaria Coronavirus (COVID-19):

  • DPCM del 26 aprile 2020: inizio FASE 2
  • DPCM del 01 aprile 2020: lockdown fino a Pasquetta.
  • DECRETO LEGGE 25 Marzo 2020 n. 19: Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00035) (GU Serie Generale n.79 del 25-03-2020) .
  • D.P.C.M. 22 marzo 2020: il decreto che blocca le attività non essenziali. Vietati gli spostamenti dal comune in cui ci si trova. Definito l’elenco di quelle essenziali tenendo conto delle osservazioni delle imprese. In vigore da lunedì 23: le aziende avranno tempo fino a mercoledì 25 per chiudere totalmente le attività
modulo_autocertificazione
Scarica il NUOVO Modulo autocertificazione – AGGIORNATO al 2/03/2020

Compila on line il modulo per l’autocertificazione per gli spostamenti sul territorio

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