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Il Patrocinio a spese dello Stato o c.d. Gratuito patrocinio

Home » Servizi legali » Il Patrocinio a spese dello Stato o c.d. Gratuito patrocinio

L’art. 24 della Costituzione stabilisce che “tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi” e la “difesa è diritto inviolabile“, ovvero un diritto fondamentale. La stessa Costituzione riconosce che una difesa effettiva dei propri diritti è strettamente correlata ad una assistenza tecnica, ovvero alla necessità che la parte sia assistita da un avvocato. Ed è proprio per assicurare questa difesa tecnica che la Costituzione impone allo Stato di prevedere per l’assistenza giudiziaria dei non abbienti, cioè delle persone economicamente svantaggiate, istituti quali il patrocinio delle spese a carico dello Stato (c.d. Gratuito Patrocinio).

Le persone a basso reddito, quindi, possono richiedere la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato, al fine di essere rappresentate in giudizio sia per agire che per difendersi.

L’istituto è regolato dagli artt. dal 74 e ss. del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia – D.P.R. 30/05/2002, n. 115).

1. Reddito richiesto per essere ammessi.

I requisiti per essere ammesso al Gratuito Patrocinio sono i seguenti:

  • è necessario avere un reddito annuo imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore ad un certo importo che viene periodicamente aggiornato. Attualmente (giugno 2023) il limite reddituale è di euro 12.838.
  • se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso il richiedente;
  • si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi;
  • Nel solo ambito dei procedimenti penali, la regola che impone la somma di tutti i redditi prodotti dai componenti della famiglia è contemperata dalla previsione di un aumento del limite di reddito che è elevato ad euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.

2. Patrocinio a spese dello Stato in materia civile.

Il patrocinio a spese dello Stato può essere concesso nell’ambito dei giudizi civili, amministrativi, contabili o tributari già pendenti ed anche nelle controversie civili, amministrative, contabili o tributarie per le quali si intende agire in giudizio. Purché le loro pretese non risultino manifestatamene infondate possono presentare domanda per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato:

  • i cittadini italiani;
  • gli stranieri, regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare;
  • gli apolidi;
  • gli enti o associazioni che non perseguano fini di lucro e non esercitino attività economica.

3. Patrocinio a spese dello Stato in materia penale.

Per essere ammessi al Patrocinio a spese dello Stato, anche in ambito penale è necessario tenere presente che:

  • il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore al limite sopra indicato.
  • se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante. La regola che impone la somma di tutti i redditi prodotti dai componenti della famiglia è, in questo caso, contemperata dalla previsione di un aumento del limite di reddito che, a norma dell’art.92 del T.U., è elevato ad euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.
  • Possono richiedere l’ammissione al patrocinio a spese dello stato in ambito penale:
    • i cittadini italiani;
    • gli stranieri e gli apolidi residenti nello Stato;
    • indagato, imputato, condannato, responsabile civile o civilmente obbligato per l’ammenda;
    • chi (offeso dal reato – danneggiato) intenda esercitare azione civile per risarcimento del danno e restituzioni derivanti da reato.
  • il patrocinio gratuito in ambito penale non è ammesso:
    • nei procedimenti penali per evasione di imposte;
    • se il richiedente è assistito da più di un difensore.
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