Gentile avvocato,
a gennaio di quest’anno mia madre è caduta a causa di una buca nell’asfalto vicino a casa sua. La caduta le ha causato la rottura della rotula. Ciò ha comportato un intervento chirurgico per la ricostruzione della rotula stessa. Il seguito è stato altrettanto complicato. Un mese intero di assoluto riposo. Altre corse al pronto soccorso per sopravvenuti problemi circolatori (flebite) ed una ripresa lenta e complicata che ancora oggi crea problemi, non senza risvolti psicologici. Si tratta comunque di una donna di 73 anni. Ci siamo rivolti ad un avvocato sin da subito, il quale ci ha sempre detto che occorreva la cartella clinica di tutto l’iter, perciò abbiamo atteso. Ora su sollecito di mia madre, l’ avvocato ha detto che non è più possibile il risarcimento del danno perché pare sia uscita una nuova legge che non prevede più il risarcimento da parte del Comune in quanto la caduta è avvenuta vicino casa e che quindi, mia madre doveva sapere che c’era la buca e perciò avrebbe dovuto evitarla.
Non ho creduto a questa versione dell’avvocato ma d’altro canto non capisco il perché di questa”scusa”.
La prego mi delucidi in proposito. Grazie.
Beatrice.
Il caso in questione riguarda il risarcimento del danno da c.d. insidia stradale. Il tema è stato ed è tutt’ora oggetto di dibattito e di numerose pronunce dei giudici talvolta in contrasto tra loro.
Senza entrare nel merito di complicate questioni giuridiche cerchiamo di semplificare il problema: se tu sei ospite in casa di amici e cadi, facendoti male, a causa del pavimento sconnesso, il proprietario di casa dovrà rispondere dei danni che tu hai subito; infatti “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia” (lo dice l’articolo 2051 del codice civile): il custode dunque risponde dei danni causati dalla cosa custodite per il solo fatto di averne la custodia.
Lo stesso principio dovrebbe valere anche per l’infortunio accaduto a tua madre: l’ente pubblico proprietario della strada “bucata” ha il potere di vigilanza e di controllo sulla strada, quindi ha un obbligo di custodia della stessa e risponde degli eventi pregiudizievoli causati da situazioni di pericolo connesse alla struttura della strada stessa. In effetti, anche se in passato si escludeva l’applicazione dell’art. 2051 c.c. alla pubblica amministrazione, oggi la responsabilità del custode viene applicata anche agli enti pubblici proprietari delle strade per i danni subiti dagli utenti della strada. Quindi anche il Comune proprietario della strada dissestata deve rispondere dei danni subiti dagli utenti della strada medesima per i danni da questa provocati.
Ma – ebbene sì, c’è un ma… – la norma che abbiamo ricordato prima, non prevede soltanto che “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia”, ma prosegue facendo salvo “il caso fortuito” (“Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito“).
Cosa si intende per caso fortuito? Il caso fortuito è un evento assolutamente imprevedibile che ha come effetto quello di escludere la responsabilità del custode. Il caso fortuito è quindi un accadimento imprevedibile di per sé sufficiente a produrre l’evento ed estraneo alla sfera di azione del custode. Questo accadimento può consistere in un evento naturale, nel fatto del terzo o – ed è quello che interessa in questo caso – nel fatto dello stesso danneggiato.
Recentemente la Corte di Cassazione (Ordinanza del 6/7/2015 n. 13930) ha affrontato un caso simile a quello che qui interessa, ovvero la caduta da parte di un pedone a causa di una buca ben visibile vicino casa ed ha stabilito che, ai fini di cui all’art. 2051 cod. civ., “il caso fortuito può essere integrato anche dalla colpa del danneggiato, poiché la pericolosità della cosa – nella specie, il dissesto stradale – specie se nota o comunque facilmente rilevabile dal soggetto che entra in contatto con la stessa, impone un obbligo massimo di cautela, proprio poiché il pericolo è altamente prevedibile. E tale prevedibilità con l’ordinaria diligenza è sufficiente ad escludere la responsabilità del custode anche ai sensi dell’art. 2051 cod. civ. (sentenze 22 ottobre 2013, n. 23919, e 20 gennaio 2014, n. 999)”.
Ecco dunque spiegata la cautela dell’avvocato nell’intraprendere un’azione risarcitoria contro il Comune: quest’ultimo, infatti, se dimostra che la buca era ben visibile e che era facilmente rilevabile da tua madre, atteso che si trovava nei pressi di casa sua, quindi in una zona frequentata abitualmente dalla stessa, potrebbe andare esente da responsabilità.