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Home » Separazioni coniugi: i rischi del pagamento in contanti e senza ricevuta del contributo di mantenimento

21/07/2014 da Simone Falusi Lascia un commento

Separazioni coniugi: i rischi del pagamento in contanti e senza ricevuta del contributo di mantenimento

creditoweb1Le ho già scritto in precedenza, ma non ho avuto risposta. Provo nuovamente e cercherò di essere breve e concisa. Convivo da una anno con un uomo separato, ci conosciamo da 4. Lui è separato legalmente, 2 figli (11-9 anni). L’ex moglie lavora e percepisce 1.200€ al mese, lui 900,00. Sono separati da 5 anni, nessuno dei due ha ancora chiesto il divorzio, ma lei ogni anno più o meno chiede la revisione della separazione. Nel passato, ha sempre perso le cause di revisione (…), l’ultima sentenza del giudice datata 26 giugno 2014 le riconosce un assegno di mantenimento di euro 130,00/ mese. 
In un altra richiesta della signora per vie legali, lei denuncia il fatto di volere arretrati di mantenimento non pagati, ma lui ha tutte le ricevute degli assegni circolari fatti e dalla signora  regolarmente incassati e/o versati sul suo conto personale. Ad un certo punto la signora richiede, per un breve periodo,che le vengano dati i 100€ mensili in contanti per problemi che aveva in banca. Accordato dal mio compagno, lei ha sempre trovato una scusa per non rilasciare ricevute. Ed ora, dopo quasi due anni, chiede legalmente i pagamenti secondo lei mai effettuati. MAI! Si, perché il suo avvocato non conoscendo la verità ha citato nel ricorso una data del 2011 data dell’ultimo assegno incassato. Noi però abbiamo emesso (e lei incassato) assegni con una data molto più recente (2013). Da tener presente che la signora anche in passato aveva già fatto la stessa causa, perdendola! Tutto rigettato perché il tribunale aveva visionato le copie degli assegni. Insomma, la signora è recidiva?
Noi nuovamente dobbiamo produrre tutto il cartaceo e anche dei testimoni che possono dichiarare che il contante le è stato dato e molte volte, dato anche ai figli! In una conversazione telefonica addirittura lei lo ammette pure! (Abbiamo la registrazione) ma il ns avvocato dice che il giudice non lo ammetterà come prova.
In più voglio chiederLe questo: se è vero che ci si deve ASSOLUTAMENTE attenere a quanto disposto dal giudice, quindi lui deve pagare il mantenimento, perché la sig.ra invece non si deve attenere alle disposizioni del giudice per quanto riguarda l’affidamento e le visite dei figli?
Si. La signora non fa vedere al mio convivente i figli perché dice che non vuole che i suoi figli stiano nella stessa casa dove ci sono io (la convivente)! Lui una sola volta ha chiamato le forze dell’ordine e loro gli hanno girato le spalle dicendo che loro non potevano fare nulla! Quindi l’uomo deve adempiere coi soldi, la donna non deve adempiere all’affidamento congiunto ed al diritto di visita del padre?? Come possiamo uscirne per far finalmente smettere questa donna di farci questo stalking giudiziario e far si che anche lei rispetti le decisioni del giudice?
Premetto che il mio compagno finalmente si è deciso di chiedere il divorzio, ma ha paura perché questa donna è legata cosi tanto al danaro che dei figli poco le importa. E abbiamo prova anche di questo. Vorremmo chiedere anche l’affidamento almeno della figli, la grande, ma sicuramente ci vedremmo rigettata la richiesta. La ringrazio tanto per il tempo che vorrà dedicare al nostro caso e cordialmente La saluto.
Angela

Risposta:  pagare alla moglie i 130 euro del contributo di mantenimento in contanti si può fare. Pagare in contanti senza farsi rilasciare la ricevuta dell’avvenuta pagamento non si dovrebbe mai fare.  In questo caso il primo errore l’ha commesso proprio il tuo compagno e, se mi consenti, è un errore imperdonabile, considerato il clima di conflitto già in essere tra i coniugi: se è vero che la moglie ha il “vizio” di chiamare ogni anno il marito davanti al giudice per ottenere la revisione delle condizioni economiche della separazione, consegnare delle somme di danaro alla signora senza uno straccio di ricevuta è perlomeno un azzardo. E’ probabile, come ha detto il Tuo avvocato, che il giudice non ammetta le prove per testimoni su questo punto. Infatti al pagamento di somme si applicano le stesse regole stabilite dal codice civile per la prova per testi, con i conseguenti limiti ed eccezioni (art. 2721  e ss c.c.).

E’ ovviamente sbagliato anche consegnare i soldi del contributo di mantenimento ai figli minorenni e su questo punto non credo sia necessario aggiungere altro.

Pertanto (almeno per il futuro)  se il tuo compagno vorrà pagare il contributo di mantenimento in contanti dovrà: a) consegnare la somma alla moglie (e non ai figli minorenni) b) farsi rilasciare contestualmente dalla moglie la ricevuta del pagamento (sono sufficienti poche righe del tipo: “io sottoscritta ……  ricevo da ….. la somma di ….. euro quale contributo per il mantenimento dei figli” seguite dalla data e dalla firma della moglie).  Anche in caso di pagamento con assegno sarebbe preferibile farsi firmare una fotocopia del titolo come ricevuta.

Viene, inoltre, lamentato che la moglie non rispetta le disposizioni sull’affidamento dei figli: le regole contenute nella separazione dei coniugi sono appunto tali per questi ultimi e queste regole vanno puntualmente osservate sia quando riguardano le condizioni economiche sia quando disciplinano le modalità dell’affidamento dei figli minori. La moglie, quindi, non può decidere se e quando fare vedere al padre i figli: il padre ha il diritto ed il dovere di stare assieme ai figli nel periodo e con le modalità previste dalle condizioni della separazione. Se tali condizioni non vanno più bene alla moglie, allora quest’ultima ha l’onere di chiedere la revisione della separazione, procedimento, peraltro, conosciutissimo dalla signora.

Quindi, se al tuo compagno viene impedito di vedere i figli dovrà attivarsi per chiedere il rispetto delle disposizioni sull’affidamento. Poiché l’esecuzione delle disposizioni sull’affidamento dei figli è questione infinitamente più delicata e complessa di quella relativa al pagamento di una somma di denaro, il tuo compagno dovrà valutare assieme al suo avvocato se e con quali modalità agire. Infatti in questi caso oggetto dell’esecuzione non sono delle cose, ma delle persone (figli minori soprattutto). In estrema sintesi si può attivare il potere di vigilanza del Giudice Tutelare, oppure altri specifici procedimenti.

 

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