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Home » Se l’impresa costruttrice fallisce posso chiedere il risarcimento del danno al committente?

05/12/2013 da Simone Falusi 2 commenti

Se l’impresa costruttrice fallisce posso chiedere il risarcimento del danno al committente?

lavoriA seguito di lavori per la realizzazione di un garage interrato la mia casa ha subito danni per oltre 200.000 euro gia’ stimati da un accertamento tecnico preventivo. Ora l’impresa edile che ha eseguito l’opera [ appaltatore] è fallita posso rifarmi con il committente privato?

Risposta: l’appalto è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di una opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro (art. 1665 cod. civ.): in sostanza ciò significa che l’appaltatore lavora in autonomia, ovvero svolge la sua attività nell’esecuzione dell’opera che gli è stata commissionata con una propria organizzazione, apprestandone i mezzi necessari, le modalità di esecuzione ed obbligandosi verso il committente a consegnargli il risultato della sua opera; da questa autonomia dell’appaltatore deriva che, di norma, egli deve ritenersi esclusivo responsabile dei danni derivati a terzi dall’esecuzione dell’opera. Quindi – di regola – il committente non risponde dei danni causati a terzi dall’impresa appaltatrice.

Una responsabilità del committente, può, tuttavia, verificarsi in due casi:
1) quando l’opera sia stata affidata ad una impresa manifestamente inidonea; oppure
2) quando la condotta che ha causato il danno sia stata imposta all’appaltatore dal committente stesso attraverso rigide ed inderogabili direttive.
Nel primo caso, il committente potrà essere chiamato a rispondere dei danni, se affida i lavori ad una impresa chiaramente priva della capacità e dei mezzi tecnici indispensabili per eseguire i lavori commissionati; in questo caso vi è una colpa del committente valutabile come mancanza di diligenza del buon padre di famiglia, e quindi si può individuare un collegamento causale diretto tra la sua cattiva scelta dell’impresa e l’evento dannoso da questa poi causato.
La seconda eccezione alla regola generale si ha quando l’appaltatore, in base a clausole contrattuali o nel concreto svolgersi del rapporto contrattuale, sia stato un semplice esecutore di ordini del committente e, quindi, privato di quella sua autonomia di cui si è detto sopra. Perciò, quando la condotta che ha determinato il danno sia stata imposta all’appaltatore dal committente attraverso rigide ed inderogabili direttive il committente è chiamato a rispondere in via esclusiva del danno.

Riassumendo: in caso di danno a terzi, provocati dall’esecuzione di un contratto di appalto, di norma sussiste la responsabilità esclusiva dell’appaltatore; tuttavia, ove si dimostri la sussistenza delle circostanze che comportano una deroga al principio della responsabilità del solo appaltatore, il terzo danneggiato potrà agire direttamente nei confronti del committente.

Nel caso di specie occorre però una ulteriore precisazione: il lavoro appaltato aveva per oggetto una escavazione del terreno per realizzare un garage. Ebbene a questo riguardo bisogna ricordare che il proprietario che fa eseguire sul suo fondo opere o escavazioni, risponde, ex art. 840 comma 1 c.c., direttamente del danno che a causa di esse sia derivato al fondo confinante, anche se l’esecuzione dei lavori sia stata data in appalto, e ciò indipendentemente dal suo diritto di rivalsa nei confronti dell’appaltatore, la cui responsabilità nei confronti dei terzi danneggiati può eventualmente aggiungersi alla sua, ma non sostituirla o eliminarla.

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Archiviato in:Contratti, Risarcimento danni Contrassegnato con: appalto, contratto, responsabilità appaltatore, responsabilità civile, responsabilità committente, Risarcimento danni

Commenti

  1. Anna Desta dice

    06/07/2020 alle 14:26

    Buongiorno, noi abbiamo comprato una casa dal costruttore..ci abitiamo già da tre anni,ma la casa non è finita esternamente si vedono per fino le fondamente.. Adesso l’azienda constutrice è andata in fallimento ed è in mano al procuratore.. in questo caso a chi dobbiamo rivolgerci? Cosa dobbiamo fare? Perché li c’è bisogno di un ponteggio.. grazie Anna

    Rispondi
  2. Anonimo dice

    05/12/2013 alle 21:50

    Più chiaro di così si muore 🙂

    Rispondi

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