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10 DOMANDE E ALTRETTANTE RISPOSTE SUL GRATUITO PATROCINIO: COME E QUANDO CHIEDERE CHE LE SPESE LEGALI SIANO PAGATE DALLO STATO

Home » 10 DOMANDE E ALTRETTANTE RISPOSTE SUL GRATUITO PATROCINIO: COME E QUANDO CHIEDERE CHE LE SPESE LEGALI SIANO PAGATE DALLO STATO

09/10/2015 da //  by Simone Falusi 1 commento

gratuito-patrocinioCon questo post cerchiamo di rispondere alle domande che più frequentemente ci vengono fatte in merito al beneficio del Patrocinio a Spese dello Stato, altrimenti noto come “Gratuito Patrocinio” in materia civile, amministrativa e tributaria.

1. COS’E’ IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO?

2. A CHI E’ RISERVATO?

3. QUALI SONO LE CONDIZIONI RICHIESTE?

4. COME SI FA L’ISTANZA?

5. DOVE SI PRESENTA LA DOMANDA?

6. COSA SUCCEDO DOPO IL DEPOSITO DELLA DOMANDA?

7. COSA SUCCEDE SE L’ISTANZA VIENE ACCOLTA?

8. COSA FARE SE L’ISTANZA VIENE RESPINTA?

9. PER QUALI PROCEDIMENTI E GRADI DI GIUDIZIO E’ VALIDO IL BENEFICIO?

10. COSA ACCADE AUTOCERTIFICO UN REDDITO NON VERITIERO

1. COS’E’ IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO?

la persona non abbiente può richiedere la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato, allo scopo  di essere rappresentata in giudizio, sia per agire che per difendersi. In questo caso le spese del processo (avvocato, eventuali consulenti di parte ecc) sono a carico dello Stato.

 

2. A CHI E’ RISERVATO?

  • al cittadino italiano
  • allo straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale  
  • all’apolide
  • enti ed associazioni che non perseguano scopi di lucro e non esercitino attività economica

 

3. QUALI SONO LE CONDIZIONI RICHIESTE?  

  • il richiedente deve disporre di un reddito lordo annuo inferiore ad € 11.528,41  €11.493,82 (importo aggiornato con il Decreto Ministero del 16/1/2018 Giustizia pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.49 del 28-2-2018).(l’importo viene comunque aggiornato periodicamente).  Il reddito da considerare è quello dell’intero nucleo familiare cui appartiene il richiedente: infatti i vari redditi dei singoli componenti il nucleo familiare vanno sommati tra loro. Questa regola però non si applica nel caso di controversie relative a diritti della personalità o a conflitti tra componenti dello stesso nucleo familiare;
  • solo nell’ambito penale il limite di reddito è elevato di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi;
  • si devono considerare anche dei redditi esenti da IRPEF, o soggetti a ritenuta alla fonte o ad imposta sostitutiva;
  • i modelli ISEE non sono considerati indici di redditività (art. 76 n. 3 DPR 115/2002).

 

4. COME SI FA L’ISTANZA?

Presso i Consigli dell’Ordine degli avvocati si trova generalmente un modulo già predisposto che l’interessato deve compilare per chiedere l’ammissione al G.P. In ogni caso la domanda deve contenere i seguenti dati:

  • generalità e codice fiscale dell’interessato e dei componenti del suo nucleo familiare anagrafico;
  • dichiarazione sostitutiva di certificazione delle condizioni di reddito proprio e del nucleo familiare
  • impegno a comunicare entro i 30 giorni successivi alla scadenza di ogni anno, da quando è stata presentata l’istanza, le eventuali variazioni di reddito rilevanti ai fini del beneficio.
  • per i redditi del cittadino extra-comunitario prodotti all’estero è richiesta una certificazione dell’Autorità Consolare che attesti la veridicità di quanto dichiarato nell’istanza ovvero in difetto copia della richiesta inoltrata a detta Autorità anche se non ancora dalla stessa evasa (art. 79 n. DPR 115/2002).
  • l’indicazione del procedimento, se già pendente – le enunciazioni in fatto ed in diritto utili a valutare la fondatezza della pretesa da far valere
  • l’indicazione delle prove (documenti, testimoni ecc.) che si intendono far valere
  • la sottoscrizione autenticata. L’autentica può essere fatta dall’avvocato designato dall’interessato  (tra quelli iscritti negli Elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato istituiti presso i Consigli degli Ordini degli Avvocati del Distretto della Corte d’Appello nel quale ha sede il Giudice competente), oppure dal l dipendente del Consiglio dell’Ordine addetto  con la consegna al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di una fotocopia di  un documento di identità del sottoscrittore.

Se è stato già scelto l’avvocato, quest’ultimo potrà predisporre e depositare la domanda dopo averla fatta firmare al richiedente.

 

5. DOVE SI PRESENTA LA DOMANDA?

La domanda deve essere deposita presso la sede del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati da parte del difensore designata, o personalmente dall’interessato. Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati competente a ricevere la domanda è quello del:

  • luogo dove ha sede il magistrato davanti al quale è in corso il processo;
  • luogo dove ha sede il magistrato competente a conoscere del merito, se il processo non è ancora in corso;
  • luogo dove ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato per i ricorsi in Cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei Conti.

 

6. COSA SUCCEDE DOPO IL DEPOSITO DELLA DOMANDA?

Il Consiglio dell’Ordine valuta se ricorrono le condizioni di ammissibilità e se le pretese da far valere non sono manifestamente infondate  se la valutazione è positiva, accoglie l’istanza  comunica il provvedimento, di accoglimento o di rigetto, all’interessato, al Giudice competente e all’Ufficio Finanziario competente.

 

7. COSA SUCCEDE SE L’ISTANZA VIENE ACCOLTA?  

L’interessato può scegliere (se non l’ha già fatto) uno degli avvocati iscritti negli Elenchi del Distretto della Corte d’Appello ed affidargli l’incarico. Nessun compenso, né rimborso, sarà dovuto all’avvocato da chi è stato ammesso al beneficio.

 

8. COSA FARE SE L’ISTANZA VIENE RESPINTA?  

L’interessato può riproporre l’istanza al Giudice competente per il giudizio.

 

9. PER QUALI PROCEDIMENTI E GRADI DI GIUDIZIO E’ VALIDO IL BENEFICIO?  

il  Gratuito Patrocinio può essere chiesto per i giudizi di cognizione, esecutivi, di revocazione, di opposizione di terzo  per tutti i gradi del giudizio, ma solo se chi ha ottenuto il beneficio sia risultato vittorioso, in quanto per il soccombente che voglia proporre impugnazione è necessario riproporre l’istanza di ammissione al beneficio (salvo si tratti dell’azione di risarcimento del danno nel processo penale).

 

10. COSA ACCADE AUTOCERTIFICO UN REDDITO NON VERITIERO O SE, DOPO L’AMMISSIONE AL BENEFICIO, NON COMUNICO GLI AUMENTI DEL REDDITO CHE FANNO VENIRE MENO IL DIRITTO?  

In questi casi sono previste sanzioni penali (reclusione da 1 a 5 anni e multa da € 309,87 ad € 1.549,37), che vengono aumentate se il beneficio è stato ottenuto o mantenuto.

Clicca qui per andare alla nostra pagina sul Gratuito Patrocinio

Archiviato in:Avvocati Contrassegnato con: Avvocato, gratuito patrocinio, patrocinio a spese dello stato

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Interazioni del lettore

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  1. Il gratuito patrocinio | Studio Legale Novi ha detto:
    14/10/2015 alle 6:38

    […] http://avvocatoblog.it/avvocati/10-domande-gratuito-patrocinio/ […]

    Rispondi

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